OIC, i titoli del circolante con deroga anche per il 2024

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OIC, i titoli del circolante con deroga anche per il 2024

Per evitare impatti negativi sul bilancio del 2024, le aziende che non seguono i principi contabili internazionali potranno valutare gli asset correnti inclusi nel bilancio a costo d'acquisto piuttosto che al valore di mercato.

Questo significa che, a differenza del metodo previsto dall'articolo 2426 del codice civile e a causa delle condizioni eccezionali di instabilità nei mercati finanziari, sia i titoli di debito che le partecipazioni che non sono intesi come investimenti a lungo termine dell'azienda, ad eccezione dei derivati finanziari, possono evitare una riduzione del valore e quindi non influenzare negativamente il risultato economico al 31 dicembre 2024.

Questo è stato chiarito dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) nell’11 documento interpretativo aggiornato, pubblicato a febbraio 2025, che analizza le disposizioni stabilite dal decreto legge n. 73/2022, successivamente convertito nella legge n. 122/2022, e aggiornato per i bilanci al 31 dicembre 2024.

Documento interpretativo n. 11: aggiornamento

Questo aggiornamento riguarda principalmente la valutazione dei titoli non immobilizzati e la possibilità di applicare criteri di valutazione alternativi per mitigare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari.

Il documento interpretativo n. 11 è stato aggiornato per riflettere le modifiche legislative che riguardano la valutazione dei titoli non fissi, permettendo alle società che non seguono i principi contabili internazionali di valutare questi titoli secondo il valore registrato nell'ultimo bilancio annuale approvato piuttosto che al valore di mercato, escludendo le perdite permanenti.

La finalità principale di questo aggiustamento è minimizzare gli effetti avversi causati dalla fluttuazione dei mercati finanziari, prevenendo deprezzamenti che potrebbero influire negativamente sulla solidità finanziaria delle aziende. Questa eccezione, già applicata per l'anno 2023, è stata estesa al bilancio del 2024.

Applicazione della deroga

Le aziende che optano per questa opzione devono allocare a una riserva non disponibile un importo di utili equivalente alla differenza tra il valore contabile e il valore di mercato alla fine dell'anno fiscale. Tale riserva può essere incrementata con utili di anni successivi o altre riserve di capitale disponibili.

Il documento interpretativo n. 11 specifica che:

  • la deroga è valida per i titoli registrati nell'ultimo bilancio annuale formalmente approvato e per quelli acquisiti nel 2024;
  • non è applicabile agli strumenti finanziari derivati, governati dalla normativa OIC 32, i quali devono essere valutati al valore equo;
  • le imprese sono tenute a fornire dettagliate informazioni nelle note integrative, indicando i criteri utilizzati e la differenza tra il valore contabile e il valore di mercato.
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