Locazioni “brevi”, la cedolare secca arriva al 26%

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Locazioni “brevi”, la cedolare secca arriva al 26%

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (cd. Legge di bilancio 2024), a decorrere dal 1° gennaio 2024, entrano in vigore alcune novità riguardanti la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione breve e la cessione degli immobili oggetto di interventi con detrazione del 110%.

In primo luogo, il legislatore, sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 50/2017, prevedendo l'aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per i redditi assoggettati al regime alternativo della cedolare secca, nel caso in cui i contratti di locazione breve riguardino più di un appartamento per ciascun periodo d’ imposta. Resta ferma l’aliquota nella misura del 21% per i redditi derivanti da contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene, inoltre, disposto che, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% è operata a titolo di acconto (mentre nella disciplina previgente la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’Irpef).

Modificate, infine, le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Altra novità ha riguardato le plusvalenze conseguite da una persona fisica a seguito della cessione di un immobile oggetto di lavori per i quali ha fruito del Superbonus 110%. In particolare, per effetto della modifica normativa, rientrano tra i “redditi diversi” le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cd. Superbonus, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Detta disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Restano esclusi dalla novità gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. Alle plusvalenze determinate in base alle nuove disposizioni può applicarsi l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, nella misura del 26%, così come previsto in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

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