Compensi ai professionisti e PA: dal 15 giugno 2026 verifica fiscale senza soglia
Pubblicato il 12 gennaio 2026
In questo articolo:
- Inquadramento normativo e finalità dell’intervento
- Quadro normativo previgente: articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
- Novità della Legge di Bilancio 2026: ambito soggettivo, debiti rilevanti ed estensione della verifica
- Nuova procedura di pagamento diretto: superamento della sospensione e meccanismo accelerato
- Profili critici e disparità di trattamento
- Profili operativi e cautele per i professionisti
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Gli onorari dei professionisti pagati da un ente pubblico, a decorrere dal 15 giugno 2026, sono a rischio qualora il beneficiario risulti debitore nei confronti dell’agente della riscossione. Scatterà, infatti, una sorta di “compensazione” forzosa tra il compenso maturato e i debiti iscritti a ruolo, rispetto alla quale il lavoratore autonomo non sembra poter eccepire nulla nell’immediato, neppure in presenza di profili critici quali, ad esempio, l’omessa notifica della cartella di pagamento.
La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ha previsto la verifica della regolarità fiscale da parte della Pubblica Amministrazione nei pagamenti agli esercenti arti e professioni.
Inquadramento normativo e finalità dell’intervento
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica di particolare rilievo alla disciplina dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (PA) in favore degli esercenti arti e professioni, intervenendo in modo mirato sull’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In particolare, l’articolo 1, comma 725, della Legge n. 199/2025 inserisce il comma 1-ter nel citato articolo 48-bis, estendendo l’obbligo di verifica della regolarità fiscale anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, qualora destinati a professionisti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Il nuovo comma 1-ter dispone espressamente che, con riferimento ai compensi professionali dovuti dalla PA per l’attività svolta dagli esercenti arti e professioni — ivi inclusi i compensi per prestazioni rese nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato — trovino applicazione le regole di verifica previste dal comma 1 dell’articolo 48-bis, indipendentemente dall’importo del pagamento, purché non superiore a 5.000 euro.
La disposizione stabilisce inoltre che:
- la verifica deve accertare l’eventuale inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare;
- in presenza di esito positivo, la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- solo le somme eventualmente eccedenti rispetto all’ammontare del debito possono essere corrisposte al professionista beneficiario.
La nuova disciplina si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026 e incide in modo significativo sul momento dell’incasso dei compensi professionali, introducendo un meccanismo automatico di soddisfazione dei crediti erariali che opera direttamente nella fase di liquidazione delle spettanze da parte degli enti pubblici.
Quadro normativo previgente: articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
Nel regime antecedente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, l’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplinava la verifica della regolarità fiscale in modo generalizzato e non selettivo, applicabile a tutti i beneficiari di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e delle società a prevalente partecipazione pubblica.
In caso di esito positivo della verifica, la Pubblica Amministrazione doveva:
- sospendere il pagamento per un periodo massimo di 60 giorni;
- segnalare la posizione all’agente della riscossione, al fine di consentire l’attivazione della procedura di pignoramento presso terzi, ai sensi degli articoli 72-bis e seguenti del D.P.R. n. 602/1973.
NOTA BENE: La disciplina previgente, dunque, non comportava un’immediata decurtazione del credito del beneficiario, ma prevedeva una fase intermedia di sospensione funzionale all’eventuale intervento dell’agente della riscossione, nel rispetto delle ordinarie garanzie procedimentali.
La soglia dei 5.000 euro assolveva a una chiara funzione di razionalizzazione amministrativa, evitando l’attivazione della procedura per pagamenti di modesto importo e limitando l’operatività del meccanismo ai casi ritenuti maggiormente significativi sotto il profilo della tutela del credito erariale.
Novità della Legge di Bilancio 2026: ambito soggettivo, debiti rilevanti ed estensione della verifica
La Legge di Bilancio 2026 introduce una revisione mirata ma incisiva dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, circoscrivendo le nuove regole a una specifica categoria di beneficiari e ampliando sensibilmente l’operatività dei controlli.
I soggetti coinvolti sono esclusivamente gli esercenti arti e professioni, ossia i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del TUIR, che vantano crediti professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, comprese le prestazioni rese nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Restano invece esclusi dall’ambito applicativo della novella i lavoratori dipendenti, le imprese e le società fornitrici di beni e servizi, nonché le ipotesi già escluse dall’articolo 48-bis, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 (ad esempio soggetti che hanno ottenuto una rateazione regolarmente in corso o sottoposti a procedure di prevenzione antimafia).
Quanto ai debiti rilevanti, il nuovo comma 1-ter assume una portata particolarmente ampia, poiché la verifica riguarda l’inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, senza distinzione tra debiti tributari e non tributari. Rientrano, pertanto, nel perimetro della norma anche ruoli di importo esiguo e di natura diversa dalle imposte, quali, ad esempio, sanzioni amministrative o contributi previdenziali, purché scaduti.
La novità di maggiore impatto è rappresentata dall’estensione dell’obbligo di verifica ai pagamenti fino a 5.000 euro, soglia che, nel regime previgente, delimitava l’operatività dell’intero meccanismo. A decorrere dal 15 giugno 2026, per i soli professionisti, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta ad attivare la verifica per ogni pagamento, indipendentemente dall’importo del compenso, con la conseguenza che anche crediti professionali di modesta entità potranno essere assoggettati al nuovo meccanismo di soddisfazione diretta del debito erariale.
Nuova procedura di pagamento diretto: superamento della sospensione e meccanismo accelerato
Il profilo maggiormente innovativo introdotto dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 riguarda le modalità di esecuzione del pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, che risultano profondamente diverse rispetto al modello previgente.
Con la riforma, viene eliminata la fase di sospensione del pagamento e il successivo intervento dell’agente della riscossione tramite atto formale di pignoramento presso terzi. Il legislatore ha infatti introdotto un meccanismo accelerato, che opera direttamente nella fase di liquidazione del compenso professionale.
In base alla nuova disciplina, la procedura si articola come segue:
- la Pubblica Amministrazione, prima di procedere al pagamento, effettua la verifica telematica presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare l’eventuale inadempienza del professionista;
- la verifica riguarda cartelle di pagamento notificate, indipendentemente dall’ammontare del debito iscritto a ruolo;
- qualora il professionista risulti inadempiente, la Pubblica Amministrazione è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione l’importo dovuto, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- solo l’eventuale eccedenza rispetto al debito accertato può essere corrisposta al beneficiario.
Il pagamento diretto all’agente della riscossione avviene, dunque, in via automatica, senza che sia prevista alcuna fase intermedia di sospensione e senza la notifica di un atto esecutivo al professionista. Quest’ultimo si trova così a subire l’estinzione, totale o parziale, del proprio credito professionale per effetto esclusivo dell’esito della verifica fiscale.
La procedura delineata dal nuovo comma 1-ter si differenzia in modo netto dalla disciplina generale dell’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che continua a prevedere, per i pagamenti superiori a 5.000 euro e per debiti di pari ammontare, la sospensione del pagamento e la successiva iniziativa dell’agente della riscossione. Per i professionisti, invece, la Legge di Bilancio 2026 introduce un sistema più rapido e incisivo, che anticipa l’effetto esecutivo direttamente nella fase di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.
Profili critici e disparità di trattamento
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha suscitato diffuse perplessità tra gli operatori del settore e le rappresentanze professionali, tra cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che ha evidenziato come il nuovo meccanismo presenti profili di criticità sistematica sotto il profilo dell’equità, della proporzionalità e dell’efficienza amministrativa.
Disparità di trattamento tra professionisti e imprese
Un primo elemento di criticità riguarda la disparità di trattamento introdotta dal legislatore tra i diversi creditori della Pubblica Amministrazione.
L’eliminazione della soglia dei 5.000 euro opera, infatti, esclusivamente nei confronti dei professionisti, mentre le imprese fornitrici di beni e servizi continuano a beneficiare della franchigia prevista dalla disciplina generale dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Ne consegue che, a parità di ente debitore e di importo del pagamento:
- l’impresa può incassare il corrispettivo senza alcuna verifica preventiva se l’importo è inferiore a 5.000 euro;
- il professionista è invece sempre assoggettato al controllo della regolarità fiscale, con il rischio di decurtazione automatica del compenso.
Tale differenziazione appare difficilmente giustificabile sul piano della ratio normativa e introduce una discriminazione basata unicamente sulla qualità soggettiva del creditore, senza un apparente collegamento con l’entità del credito o con l’interesse erariale alla riscossione.
Assenza di una soglia minima di debito e sproporzione degli effetti
Un secondo profilo critico riguarda l’assenza di una soglia minima di debito che faccia scattare il meccanismo previsto dal nuovo comma 1-ter.
La verifica della regolarità fiscale si attiva, infatti, anche in presenza di:
- debiti di importo irrisorio;
- ruoli di natura non tributaria, quali, ad esempio, sanzioni amministrative o contributi minori;
- posizioni debitorie non conosciute dal professionista, come nel caso di cartelle mai notificate o notificate irregolarmente.
In tali ipotesi, il rischio concreto è che compensi professionali anche rilevanti vengano parzialmente o totalmente bloccati per soddisfare debiti di entità minima, con un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore.
Dal punto di vista operativo, il nuovo meccanismo rischia inoltre di generare un aggravio procedurale per le Pubbliche Amministrazioni, chiamate a gestire una molteplicità di micro-verifiche e di pagamenti frazionati in favore dell’agente della riscossione, con possibili riflessi negativi sui tempi di liquidazione e sull’efficienza complessiva dell’azione amministrativa.
Profili operativi e cautele per i professionisti
La nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 comporta rilevanti criticità operative per i professionisti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, esponendoli al rischio concreto di decurtazione automatica dei compensi senza un previo contraddittorio.
In assenza di interventi correttivi o di chiarimenti applicativi, il lavoratore autonomo si trova in una posizione di particolare vulnerabilità, poiché l’estinzione, totale o parziale, del credito professionale può avvenire:
- senza la notifica di un atto esecutivo;
- senza la possibilità di far valere tempestivamente vizi della pretesa erariale;
- senza la verifica preventiva dell’effettiva conoscenza delle cartelle di pagamento poste a fondamento della verifica.
Il nuovo meccanismo, infatti, prescinde da qualunque valutazione in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle e si fonda esclusivamente sull’esito della verifica telematica effettuata dalla Pubblica Amministrazione. Ciò espone il professionista al rischio di subire il blocco dei pagamenti anche in presenza di debiti contestabili o non definitivamente accertati.
In tale contesto, appare prudente che i professionisti adottino un approccio preventivo e difensivo, ponendo in essere alcune cautele operative, tra cui:
- richiedere periodicamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo, al fine di monitorare la propria posizione debitoria complessiva;
- verificare l’esistenza di cartelle di pagamento non conosciute o non notificate, che potrebbero emergere solo in sede di verifica da parte della PA;
- valutare l’impugnazione immediata delle cartelle non ricevute, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 602/1973, così da prevenire il rischio di blocco o decurtazione dei compensi professionali al momento della liquidazione da parte dell’ente pubblico.
In definitiva, la riforma impone ai professionisti un rafforzamento delle attività di controllo sulla propria posizione fiscale, trasformando la gestione del rapporto con l’agente della riscossione in un elemento centrale anche ai fini della regolare percezione degli onorari dovuti dalla Pubblica Amministrazione.
La Tabella che segue riepiloga i principali elementi della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti, evidenziando soggetti coinvolti, meccanismo operativo, ambito di applicazione e decorrenza della nuova disciplina.
| Punto chiave | Contenuto |
|---|---|
| Soggetti interessati | I professionisti (esercenti arti e professioni) che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, inclusi i compensi per il patrocinio a spese dello Stato. La misura è introdotta dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). |
| Meccanismo | Prelievo automatico. Prima di procedere al pagamento degli onorari, la PA verifica la regolarità fiscale del professionista. In presenza di cartelle di pagamento non saldate, l’ente versa direttamente le somme all’agente della riscossione, corrispondendo al professionista solo l’eventuale eccedenza. |
| Importi | Senza soglia. Il nuovo meccanismo si applica a tutti i pagamenti, anche inferiori a 5.000 euro, e indipendentemente dall’ammontare dei debiti iscritti a ruolo risultanti dalla verifica. |
| Decorrenza | Dal 15 giugno 2026. La nuova disciplina si applica ai pagamenti effettuati a decorrere da tale data. In assenza di interventi correttivi, è opportuno che i professionisti verifichino preventivamente la propria posizione richiedendo l’estratto di ruolo. |
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