Nuovo Arbitro assicurativo: regole e avvio dal 15 gennaio 2026

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Dal 15 gennaio 2026 entra pienamente in funzione l’Arbitro Assicurativo (AAS), il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore assicurativo italiano.

Dal 15 gennaio 2026 entra pienamente in funzione l’Arbitro Assicurativo (AAS), il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore assicurativo italiano. 

Nuovo Arbitro assicurativo al via dal 15 gennaio 2026

L’avvio dell’operatività segna un passaggio rilevante nel quadro degli strumenti di tutela a disposizione della clientela e si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei meccanismi alternativi al contenzioso giudiziario, in linea con le indicazioni europee in materia di Alternative Dispute Resolution (ADR).

L’Arbitro Assicurativo opera sotto l’egida dell’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – ma svolge una funzione distinta dall’attività di vigilanza. La finalità è offrire una procedura semplice, rapida e a costi contenuti per la risoluzione di determinate controversie tra clienti, imprese di assicurazione e intermediari.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti  

L’AAS è competente per le controversie derivanti da contratti di assicurazione vita e danni regolarmente conclusi, nonché per le violazioni delle regole di comportamento in materia di distribuzione assicurativa.

Possono presentare ricorso i contraenti, gli assicurati, i beneficiari e i terzi danneggiati legittimati all’azione diretta, anche quando si tratti di società o di altri soggetti diversi dai consumatori, purché non cessionari del credito. Non è invece ammesso il ricorso da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari.

Restano escluse dall’ambito di competenza dell’Arbitro specifiche fattispecie, tra cui le controversie relative ai sinistri gestiti dai fondi di garanzia, quelle rientranti nella competenza della CONSAP e quelle afferenti a polizze a copertura dei cosiddetti grandi rischi.

L’adesione al sistema è automatica per le imprese e gli intermediari che operano in Italia, inclusi gli operatori comunitari in regime di stabilimento.

I soggetti che operano in libera prestazione di servizi possono tuttavia esercitare il diritto di non aderire, comunicando all’IVASS l’adesione a un diverso organismo ADR appartenente alla rete FIN-NET.

Limiti di valore delle controversie  

Quando la controversia ha ad oggetto una richiesta di pagamento o di risarcimento, la competenza dell’Arbitro è circoscritta entro precisi limiti economici.

Per il ramo vita, il valore massimo è pari a 300.000 euro per le polizze che prevedono una prestazione in caso di decesso e a 150.000 euro per le altre coperture vita.

Per il ramo danni, il limite è fissato in 25.000 euro, che si riduce a 2.500 euro nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile.

Se il ricorso riguarda esclusivamente l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà contrattuali, senza richiesta di somme di denaro, non operano limiti di valore.

La procedura: reclamo preventivo e fasi del giudizio  

L’accesso all’Arbitro Assicurativo è subordinato alla presentazione di un reclamo preventivo all’impresa o all’intermediario, che dispone di 45 giorni per fornire risposta. In assenza di riscontro o in caso di risposta non soddisfacente, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi.

La procedura è interamente telematica e documentale e si svolge tramite un portale dedicato. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda.

Il contraddittorio è scandito da termini perentori:

  • 40 giorni per le controdeduzioni dell’impresa o dell’intermediario;
  • 20 giorni per la replica del ricorrente;
  • ulteriori 20 giorni per la controreplica.

La decisione è adottata entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, con possibilità di una sola proroga in caso di particolare complessità.

Decisioni non vincolanti e pubblicità dell’inadempimento  

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non sono vincolanti per le parti e non precludono il ricorso all’autorità giudiziaria. Tuttavia, il legislatore ha previsto un meccanismo reputazionale volto a incentivare l’adempimento spontaneo.

In caso di mancata esecuzione della decisione entro 30 giorni, l’inadempimento è pubblicato sul sito dell’AAS per un periodo di cinque anni. L’impresa o l’intermediario devono inoltre darne evidenza sulla home page del proprio sito internet per sei mesi, oppure, in assenza di sito, mediante affissione nei locali aperti al pubblico.

Potenzialità e profili critici del nuovo strumento  

L’avvio dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente delle liti assicurative, grazie a tempi certi, costi ridotti e procedure standardizzate. Lo strumento può contribuire a ridurre il carico del contenzioso giudiziario e a rafforzare la fiducia della clientela nel sistema.

Permangono, tuttavia, alcuni profili di criticità, legati alla non vincolatività delle decisioni, alla possibile sovrapposizione con altri strumenti ADR e ai limiti di valore che restringono l’ambito operativo. Sarà l’esperienza applicativa, nei primi anni di funzionamento, a chiarire l’effettivo impatto dell’AAS sul mercato assicurativo e sulle prassi di gestione dei reclami.

FAQ e guida operativa per orientarsi nell’Arbitro assicurativo

Per un approfondimento operativo sulle modalità di accesso all’Arbitro Assicurativo, sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sul funzionamento della procedura, l’IVASS mette a disposizione, sul sito istituzionale dell’Arbitro assicurativo, una sezione di FAQ costantemente aggiornata, che affronta in modo sistematico i principali quesiti di clienti, imprese e intermediari.

Sul medesimo sito è inoltre reperibile la guida “L’Arbitro assicurativo in parole semplici”, pubblicata nel novembre 2025, che illustra in modo strutturato e progressivo l’ambito di competenza dell’AAS, i soggetti legittimati, le fasi del procedimento e gli effetti delle decisioni, rappresentando uno strumento di orientamento utile sia per la clientela sia per gli operatori del mercato assicurativo.

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