Legittimi gli studi di settore per l’accertamento Iva: Corte Ue approva, ma ad una condizione

Pubblicato il



Legittimi gli studi di settore per l’accertamento Iva: Corte Ue approva, ma ad una condizione

Promosso dalla Corte di Giustizia Ue l’accertamento Iva basato sugli studi di settore. Secondo i giudici europei, infatti, non contrasta con la Direttiva Iva, né con i principi di neutralità e di proporzionalità, l'accertamento induttivo dell'Imposta basato sugli indicatori presuntivi di ricavi e compensi, che l’Amministrazione finanziaria può mettere in atto per accertare l’effettivo volume d’affari, nel caso in cui riscontri gravi divergenze tra i redditi dichiarati e quelli stimati. Unica condizione è che al contribuente venga riconosciuta la possibilità, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa, di contestare i risultati di tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’Iva.

Così si è espressa la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 21 novembre 2018, relativa alla causa C-648/16, nell’ambito di una controversia vertente tra una professionista e l’Agenzia delle Entrate (cosiddetto caso Fontana).

Commercialisti già critici sulla leicità della normativa italiana

Con questa pronuncia la Corte europea torna su un tema che già negli anni passati era stato posto alla sua attenzione. Era stata la denuncia dell’Aidc del 15 aprile 2011 ad evidenziare come il recupero dell’Iva realizzato non sulla base delle concrete operazioni effettuate, ma sul ricalcolo del volume d’affari con criteri statistico-matematici, violasse le norme della Ue che impongono che la base imponibile Iva sia determinata in modo oggettivo ed effettivo sulle singole transazioni realizzate e come gli studi di settore fossero applicati "in spregio ai superiori principi di effettiva 'soggettiva' dei ricavi, di neutralità e di trasparenza del sistema generale dell'Iva", contrastando con alcune pronunce della stessa Corte di Giustizia.

In quella occasione, però, la Corte non condivise la critica sollevata e la normativa italiana rimase in vigore, fin quando non è stata riportata alla Sua attenzione con il caso Fontana.

La Corte Ue promuove gli studi di settore, ma ad una condizione

La Corte Ue nell’esprimere le proprie considerazioni ricorda che l’articolo 59 della direttiva Iva consente (entro certi limiti e condizioni) agli Stati membri l’utilizzo di metodi induttivi o analitico-induttivi, mentre il successivo articolo 273, primo comma, consente agli stessi Stati di stabilire obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, se da essi ritenuti necessari al fine di garantire l’esatta riscossione del tributo ed evitare l’evasione, conferendogli un margine discrezionale circa i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di assicurare la riscossione dell’Iva.

Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, segnatamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.

Secondo la Corte Ue - l’articolo 273 della Direttiva Iva non osta quindi, in linea di principio, ad una normativa nazionale, che, al fine di garantire l’esatta percezione dell’Iva e di prevenire l’evasione fiscale, determini l’importo dell’Imposta dovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d’affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale. Tuttavia, tale normativa nazionale e l’applicazione che ne viene fatta possono essere conformi al diritto dell’Unione solamente a condizione di rispettare i principi di neutralità dell’imposta, di proporzionalità e di diritto di difesa del contribuente.

Per la Corte, con riferimento al caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad una rettifica dell’Iva, il cui importo risulti da un maggior volume d’affari complessivo accertato induttivamente, il principio di neutralità sarebbe rispettato solo se il soggetto passivo accertato possa detrarre l’Iva assolta a monte.

Riguardo, invece, al principio di proporzionalità, non vi sarebbe violazione se la rettifica fiscale risultasse basata su studi di settore esatti affidabili e aggiornati, con la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Infine, riguardo al diritto di difesa del contribuente, che deve essere garantito durante tutto il corso del procedimento di rettifica fiscale, è necessario che lo stesso abbia la possibilità di contestare l’esattezza e la pertinenza dello studio di settore.

Nel rispetto di tutte queste condizioni, la Corte conclude che la normativa italiana che prevede l’utilizzo del metodo analitico-induttivo, fondato sulle gravi divergenze fra redditi dichiarati e stimati, non interferisce con i principi di proporzionalità e neutralità dell’imposta, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’Imposta.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito