L’associazione finalizzata allo spaccio può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 36992 del 24 settembre 2012 - il reato di associazione finalizzata al traffico di droga di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ben può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’articolo 416-bis del Codice penale, ed essere addebitato, insieme a quest’ultima, a carico del soggetto che spacci per conto del clan mafioso.

Le due fattispecie, infatti, sono diverse e tutelano, rispettivamente, l'ordine pubblico come in tutti i casi di delitti associativi, puntando anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione, la prima, e l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di omertà e di assoggettamento al volere dei clan, la seconda. Di entrambe – conclude la Corte – possono rispondere sia i boss, che assicurano protezione alle attività del traffico di droga, che i semplici spacciatori i quali, vendendo gli stupefacenti, contribuiscono a portare a termine una delle finalità tipiche dell'associazione criminale.
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