L’associazione finalizzata allo spaccio può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 settembre 2012
Condividi l'articolo:
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 36992 del 24 settembre 2012 - il reato di associazione finalizzata al traffico di droga di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ben può concorrere con l’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’articolo 416-bis del Codice penale, ed essere addebitato, insieme a quest’ultima, a carico del soggetto che spacci per conto del clan mafioso.
Le due fattispecie, infatti, sono diverse e tutelano, rispettivamente, l'ordine pubblico come in tutti i casi di delitti associativi, puntando anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e la sua diffusione, la prima, e l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di omertà e di assoggettamento al volere dei clan, la seconda. Di entrambe – conclude la Corte – possono rispondere sia i boss, che assicurano protezione alle attività del traffico di droga, che i semplici spacciatori i quali, vendendo gli stupefacenti, contribuiscono a portare a termine una delle finalità tipiche dell'associazione criminale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: