La NASpI alla luce delle ultime disposizioni INPS
Pubblicato il 08 febbraio 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In seguito al messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369, in merito all’accesso all'istituto nelle ipotesi di risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede e nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore, l’INPS è tornato a pronunciarsi sullo stesso tema. Con la circolare del 31 gennaio 2018, n. 19, ha indicato gli importi massimi della misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, invariati anche rispetto allo scorso anno.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Il lavoratore dipendente o assimilato che perde involontariamente il posto di lavoro, può beneficiare dell'indennità di disoccupazione definita Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015).
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
Al contrario, non possono accedere alla prestazione:
|
Il soggetto disoccupato ha la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI, al fine di poter contare su un'apposita copertura economica per avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
I requisiti per accedere alla NASpI
Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda all'INPS, deve possedere:
-
il requisito contributivo, ovvero il versamento di almeno 13 settimane di contributi durante i 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
-
il requisito “temporale”, dunque deve aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, indipendentemente dalla durata oraria delle giornate lavorative.
NB! Nel calcolo per il requisito contributivo, sono ricompresi anche i contributi figurativi accreditati nei periodi di:
Viceversa, non sono utili, i periodi coperti da contribuzione figurativa per:
|
La durata della NASpI
La durata della NASpI varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima della fine del rapporto di lavoro.
In generale, la durata massima dell'indennità di disoccupazione è di 24 mesi.
Più precisamente, la NASpI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.
La domanda per ottenere la NASpI
Per ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore, è tenuto a presentare l'apposita domanda - in via telematica - all’Inps, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In proposito, occorre considerare che:
-
se la domanda è presentata entro 8 giorni dal licenziamento, il pagamento da parte dell'INPS inizia a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
-
se la domanda è presentata dopo 8 giorni, il diritto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
-
in caso di malattia, maternità o infortunio, la decorrenza parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento, sempre se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno.
NB! Il lavoratore, dopo aver presentato per via telematica la domanda e sottoscritto contestualmente la DID (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa), può presentarsi al Centro per l’impiego territorialmente competente sulla base della residenza, per avviare il percorso di politiche attive a lui più confacente. |
Le ultime novità in tema di NASpI
Come anticipato, l’INPS, con il messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369, si è pronunciato in merito all’accesso alla NASpI nelle ipotesi di:
-
risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti (o oltre) con i mezzi di trasporto pubblico;
-
dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
In proposito, l’Istituto per la prima ipotesi, a seguito di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, ha stabilito che può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione, in quanto, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede.
Si precisa, in tal caso, che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano, in sede di conciliazione, la corresponsione, a favore del lavoratore stesso, di somme a vario titolo e di qualunque importo.
Similmente, in presenza di dimissioni avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda, è ammesso l’accesso alla NASpI, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, secondo quando previsto dall’art. 2103 c.c.
NB! In tale ultima ipotesi, il lavoratore, dovrà allegare alla domanda di NASpI la documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc, contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Naturalmente, qualora l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione. |
Gli importi della NASpI per il 2018
La circolare INPS del 31 gennaio 2018, n. 19, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi delle seguenti misure di sostegno al reddito:
-
dei trattamenti di integrazione salariale;
-
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
-
dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo; dell’indennità di disoccupazione NASpI;
-
dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
-
dell’indennità di disoccupazione agricola;
-
dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Relativamente alla NASpI non sono intervenute modifiche.
Pertanto, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare INPS del 12 maggio 2015, n. 94, ad euro 1.208,15 anche per il 2018.
Allo stesso tempo, l’importo massimo mensile di detta indennità non può superare, per il 2018, euro 1.314,30.
NB! I parametri sopra indicati valgono, per il 2018, anche per l’Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Diversamente, per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola, valgono gli importi indicati nella circolare del 21 febbraio 2017, n. 36, vale a dire euro 1.167,91 (massimale più alto) e euro 971,71 (massimale più basso). |
Per eseguire il calcolo preciso, partendo dall'estratto conto contributivo, occorre sommare tutti gli importi relativi alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali che sono state percepite negli ultimi 4 anni, dividerle, poi, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il risultato per il coefficiente 4,33.
Pertanto:
-
se il risultato di tale calcolo dà un importo pari o inferiore a 1208,15 euro, l’importo della NASpI 2018 cui si ha diritto è pari al 75%.
-
se il risultato dà un importo maggiore di 1208,15 euro, alla quota del 75% va aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
NB! Dal 91° giorno in poi dall’inizio della NASpI, l'importo si riduce del 3% al mese. |
QUADRO NORMATIVO Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 INPS - Circolare del 12 maggio 2015, n. 94 INPS - Circolare del 21 febbraio 2017, n. 36 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: