Integrazioni salariali 2021 ed esonero contributivo alternativo
Pubblicato il 25 febbraio 2021
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Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Istituto previdenziale, con la Circolare 17 febbraio 2021, n. 28, riordina la disciplina delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 illustrando le novità introdotte della citata manovra finanziaria e fornendo le istruzioni per una corretta gestione delle domande di accesso ai predetti ammortizzatori sociali.
Tra le molteplici conferme, trovano risalto le peculiari e non presagibili indicazioni sull'estensione della platea dei beneficiari a tutti gli assunti alla data del 4 gennaio 2021, nonché le modifiche sul computo dei lavoratori utile alla definizione dell'accesso all'assegno ordinario per i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto o dal Decreto Rilancio.
Altresì, con la successiva Circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30, pervengono le prime istruzioni per il godimento dell'esonero contributivo riservato alle imprese che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021.
Periodi e settimane richiedibili
Ai sensi del comma 300, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in corso possono richiedere ulteriori dodici settimane di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
A quasi due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, l'Istituto previdenziale fornisce una rilevante ricostruzione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In conformità con quanto rilevato dai primi approfondimenti sull'argomento, le nuove settimane previste dalla manovra finanziaria sono scollegate dal precedente periodo eventualmente utilizzato e valido sino al 31 dicembre 2020. In tal senso, ripristinato ed azzerato il conteggio delle settimane richiedibili ai sensi dell'una o dell'altra normativa a partire dal 1° gennaio 2021, le nuove dodici settimane della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere collocate in due distinti archi temporali a seconda che trattasi di Cassa Integrazione Ordinaria ovvero di ulteriori tipologie di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Ammortizzatore sociale |
Periodo richiedibile |
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) |
1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021 |
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) Assegno Ordinario (FIS; FSBA, etc.) |
1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 |
Definito l'arco temporale richiedibile, con il medesimo sistema di scomputo delle settimane già adottato nel Decreto Agosto e nel successivo Decreto Ristori, i periodi richiesti ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, per le settimane collocate successivamente al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane previste dalla predetta Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Sostanzialmente, dunque, le nuove dodici settimane dovranno essere debitamente ridotte nel caso in cui l'Istituto abbia già provveduto ad autorizzare una istanza di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, che contenga periodi successivi al 1° gennaio 2021.
A titolo esemplificativo, ove l'impresa abbia richiesto ed ottenuto l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19 D.L. 137" dal 28 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021 (3 settimane), l'ulteriore periodo previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ridurrà delle due settimane imputabili successivamente al 1° gennaio 2021 (dal 4 al 16 gennaio), rimanendo fruibili - quale limite massimo richiedibile - ulteriori 10 settimane con causale "COVID-19 L. 178".
Si rammenta, altresì, che ai fini della verifica delle settimane richiedibili non si dovrà tener conto dell'effettivo periodo di integrazione salariale fruito, bensì delle settimane autorizzate.
Lavoratori beneficiari
Tra le novità più rilevanti emerse dalle indicazioni pervenute con la predetta circolare amministrativa vi è, certamente, l'ampliamento della platea dei destinatari.
Invero, nonostante il comma 305, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisca che i trattamenti di integrazione salariale, assegno ordinario e CISOA, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021, l'Istituto previdenziale al punto 6.2, della predetta Circolare 17 febbraio 2021, n. 28, ed in deroga alla dettato normativo, estende la platea dei beneficiari a tutti i lavoratori assunti, per tutti i settori di attività, alla data del 4 gennaio 2021.
Secondo il ragionamento posto dall'amministrazione, su conforme parere ministeriale, in ragione della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì), il primo giorno lavorativo utile è quello del 4 gennaio 2021. D'altronde, appare assai raro che eventuali assunzioni decorrenti dall'anno 2021 siano state effettuate dal 1° gennaio.
Così come da precedenti disposizioni, nei casi in cui vi sia un trasferimento d'azienda ex art. 2112, Cod. Civ., e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, ai fini della determinazione della data da prendere in considerazione per richiedere la prestazione lavorativa, andrà computato anche il periodo durate il quale il prestatore di lavoro è stato occupato presso il precedente datore.
Nei medesimi termini, nessuna modifica è intervenuta rispetto alla deroga già applicata rispetto agli ammortizzatori sociali emergenziali e relativa al requisito minimo di anzianità di effettivo lavoro prevista dall'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (90 giorni).
Contributo addizionale
Non vi era sulla norma ed è stato confermato. I nuovi periodi di integrazione salariale richiedibili ai sensi del comma 300 non sono soggetti ad alcuna verifica del calo del fatturato e ad alcun contributo aggiuntivo.
Ai sensi dell'art. 19, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono espressamente esclusi i contributi addizionali di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Altresì, i periodi di integrazione salariale connessi alla causale emergenziale risultano neutri per la determinazione del contributo addizionale di ulteriori ed eventuali periodi successivi e ricadenti nella disciplina ordinaria.
Le novità per l'assegno ordinario
Con riferimento al requisito occupazione dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale continua a trovare applicazione la disciplina speciale prevista dall'art. 19, comma 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che riconosce anche ai datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti le prestazioni dell'assegno ordinario.
In contrordine rispetto agli indirizzi forniti con la Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, - secondo cui, in considerazione dell'unitarietà della causale emergenziale, la valutazione del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro doveva avvenire al momento della definizione della prima domanda con causale Covid-19 - i datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi del Decreto Agosto o del successivo Decreto Rilancio e che intendono accedere alle ulteriori dodici settimane L. 178/2020 dovranno rivalutare la forza occupazionale nel semestre precedente l'inizio del periodo di sospensione.
Viceversa, come precisato nel Messaggio INPS 23 febbraio 2020, n. 769, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'assegno ordinario ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, e che intendono accedere alle ulteriori dodici settimane rimangono valide le precedenti istruzioni amministrative, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino, o meno, soluzioni di continuità si dovrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda sorretta da causale emergenziale.
Anche per le nuove dodici settimane è riconosciuta la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare per i lavoratori beneficiari dell'assegno ordinario.
Esonero contributivo No-Cig 2021
L'art. 1, commi da 306 a 308, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale previsti ai sensi della medesima disposizione legislativa per un periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile.
Con la medesima formulazione già vista nel Decreto Agosto e nel Decreto Ristori, l'esonero in trattazione si pone in regime di alternatività, per lo meno, in capo alla medesima unità produttiva.
Possono fruire dell'esonero in trattazione tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo, che abbiano richiesto nei mesi di maggio e/o giugno 2020 gli interventi di integrazione salariale previsti dagli artt. da 19 a 22-quinques, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Al fine di verificare l'effettiva fruizione dei predetti ammortizzatori sociali - indispensabili per la determinazione dell'esonero - l'Istituto verificherà che sulla matricola previdenziale di riferimento siano stati richiesti, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, gli ammortizzatori sociali emergenziali.
In tal senso, ove vi siano cessioni di ramo d'azienda il diritto alla fruizione dell'esonero rimane in capo al cedente, senza possibilità di trasferimento in capo al cessionario. Diversamente, nelle ipotesi di fusione - sia per unione che per incorporazione - l'esonero contributivo potrà essere legittimamente fruito dalla New Co risultante dall'operazione straordinaria.
Assunto che la verifica della sussistenza dei pregressi periodi di integrazione salariale va effettuata sulla matricola aziendale, la scelta tra integrazioni salariali ed esonero alternativo correlato va effettuata per singola unità produttiva. Pertanto, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell'esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
In tale ipotesi, l'esonero dovrà essere fruito nei limiti della contribuzione dovuta con riferimento alle unità produttive non interessate dai trattamenti di integrazione salariale.
L'importo dell'esonero spettante è pari alla contribuzione piena - senza considerare le agevolazioni contributive eventualmente già spettanti - a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale risultanti nell'anzidetto bimestre. Tale importo sarà fruibile fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane.
Come di consueto, l'esonero non è applicabile ai premi ed ai contributi INAIL, ai contributi per il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, per i Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dei contributi dovuti per il finanziamento dei fondi interprofessionali e delle contribuzioni aventi natura di solidarietà.
Per la legittima fruizione dell'incentivo i datori di lavoro, oltreché rispettare le prescrizioni dell'art. 1, comma 1175, Legge 26 dicembre 2006, n. 296, dovranno attenersi - sino al 31 marzo 2021 - alle disposizioni in materia di divieto di licenziamento, sia esso collettivo o individuale, per giustificato motivo oggettivo previsto dal comma 309 e ss., art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'effettiva fruibilità dell'esonero è ancora al vaglio della Commissione Europea.
Con successivo messaggio, l'Istituto procederà a fornire le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce contributive.
QUADRO NORMATIVO INPS - Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 |
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