INPS. Arrivano due nuove modalità telematiche per i lavoratori agricoli
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 15 novembre 2012
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Con due circolari del 13 novembre 2012, la n. 129 e la n. 130, l’Inps si occupa di alcuni aspetti riguardanti i lavoratori del settore agricolo.
Con la circolare n. 129/2012 si comunica che è stata predisposta una apposita procedura per la telematizzazione delle domande di riduzione sanzioni civili, compensazione, regolarizzazione e ristampa dei modelli F24 nel settore agricolo.
A tal fine, è stata così predisposta una nuova procedura a cui si potrà accedere mediante il sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Servizi on line”. L’accesso sarà consentito da: Servizi Telematizzati/per tipologia di utente, utilizzando una delle tre opzioni:
Cittadino,
Associazioni di categoria,
Aziende, consulenti, professionisti.
L’accesso si effettuerà mediante Codice Fiscale/Pin.
Con la circolare n. 130/2012 si informa che è stato predisposto un nuovo servizio telematico esclusivo anche per la presentazione delle istanze per la riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, di cui alla legge n. 247/2007.
Nello specificare l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, si sottolinea che la riduzione è concessa alle imprese in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi che: risultano in regola con gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro; hanno adottato, nell’ambito dei piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio; non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Circa le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza, si informa che:
- l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione, utilizzando un apposito modello fornito dall’Inps (allegato alla circolare);
- per l’attuazione della previsione normativa è stato realizzato dall’Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva, analogo a quello previsto per lo sconto;
- a regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
- per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Il soggetto non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail, ai fini della prima presentazione della domanda, dovrà effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare Registrazione;
- accedere alla sezione Registrazione utente generico;
- compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" avendo cura di scegliere il gruppo “Azienda non soggetta all’assicurazione INAIL “ e, infine, cliccare su "SALVA".
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