Indagine per corruzione. La misura cautelare non può essere il frutto di una generalizzazione

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Nell’ambito di un’indagine per corruzione avviata nei confronti di un funzionario pubblico, l’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni non può essere disposta sulla base di “un'asserita massima di esperienza di tipo criminologico in ambito amministrativo”, in considerazione, cioè, della circostanza che nell'ente di riferimento del funzionario siano diffusi casi analoghi di corruzione ovvero che, “il plesso amministrativo nel quale il pubblico ufficiale è preposto sia oggetto di numerosi esposti che ne denunciano l'opacità e la parzialità della gestione”.

L’organo giudicante deve infatti rimanere “ancorato” all'esame di fatti, concreti e specifici, riferiti o riferibili alla condotta dell'indagato o dell'imputato, non potendo subire condizionamenti di ordine generale che contrastino con il principio della responsabilità personale.

Sulla base di dette considerazioni la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33883 depositata il 5 settembre 2012, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento aveva disposto il sequestro preventivo sui beni di un funzionario pubblico nell’ambito di un’indagine in cui quest’ultimo era sospettato di corruzione.
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