Imposta di bollo su e-fatture: modifica dell’elenco B
Pubblicato il 04 settembre 2024
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Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Dopo l’introduzione delle fatture elettroniche, per assistere i contribuenti nel corretto pagamento dell'imposta di bollo, è stata introdotta una nuova normativa con l'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019, modificato ulteriormente da un decreto del 4 dicembre 2020.
Bollo su fatture elettroniche: elenchi A e B
Sul portale “Fatture e corrispettivi”, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione due liste essenziali, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre:
- Elenco A, che include i dati relativi all'imposta di bollo calcolata sulle fatture elettroniche già emesse (non modificabile);
- Elenco B, che comprende gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (modificabile).
I soggetti IVA hanno la possibilità di verificare se hanno applicato adeguatamente l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Se manca l'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono approvare l'aggiunta fatta dall'Agenzia delle Entrate e procedere con il pagamento dell'imposta dovuta.
Questo sistema è stato progettato per facilitare il corretto adempimento fiscale e ridurre gli errori o le omissioni nel pagamento dell'imposta di bollo.
Modifiche all’Elenco B
E’ stato detto che il contribuente ha la possibilità di aggiornare l'Elenco B:
- specificando quali tra le fatture elettroniche indicate non incontrano le condizioni necessarie per essere soggette all'imposta di bollo;
- inserendo i dettagli identificativi di quelle fatture che, pur dovendo essere tassate, non compaiono in nessuno degli elenchi forniti.
Inoltre, se il contribuente aggiunge al suddetto elenco i dettagli dei documenti elettronici emessi, utilizzando il formato standard delle fatture elettroniche per la segnalazione di transazioni con entità estere, tali dati verranno utilizzati nel calcolo dell'imposta di bollo da versare.
Quando si aggiungono fatture elettroniche all'Elenco B per l'applicazione dell'imposta di bollo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- le fatture devono essere state trasmesse al Sistema di Interscambio e elaborate senza scarto, come evidenziato dalla ricezione di una "ricevuta di consegna" o di una "ricevuta di impossibilità di recapito";
- le fatture devono essere state emesse dal contribuente agendo in veste di cedente/prestatore; nel caso di autofatture (tipo documento "TD20"), devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cessionario/committente:
- le fatture devono riferirsi specificamente al trimestre in discussione e non a trimestri precedenti o successivi.
Le operazioni di consultazione e modifica possono avvenire anche da parte dell’intermediario al quale è stata conferita apposita delega.
Il calendario
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
ATTENZIONE: Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Altre date da ricordare sono:
- il 20 settembre 2024, entro cui l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche, rende disponibile l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta;
- il 30 settembre 2024, entro cui effettuare il versamento dell’imposta di bollo.
NOTA BENE: E’ stata messa in atto una rilevante semplificazione per la quale se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
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