Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, versamenti 2024
Pubblicato il 09 maggio 2024
In questo articolo:
- Quando è dovuta l'imposta di bollo sulle fatture
- Obbligo solidale
- Termini di versamento
- Possibilità di integrazione delle fatture
- Elenco A - non modificabile
- Elenco B - modificabile
- Consultazione e variazione delle fatture
- Criteri di attribuzione al trimestre delle fatture soggette a bollo
- Modalità di versamento
- Aspetti sanzionatori
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Con l’avvio della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture previsti dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministero delle Finanze 17 giugno 2014 sono stati più volte oggetto di modifiche.
Al fine di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del D.L. 34/2019 (come modificato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo; nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
ATTENZIONE: La modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cd. “bollo virtuale”, cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 Dpr n. 642/72, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti.
Con il presente intervento si cerca di fare chiarezza in tema di applicazione dell’imposta di bollo.
Quando è dovuta l'imposta di bollo sulle fatture
I presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, rinvenibili nelle disposizioni del DPR n. 642/1972, sono rimasti invariati anche con l’introduzione della fatturazione elettronica. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A, parte I, al DPR n. 642/1972 tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine vi sono “le fatture, note, conti e simili recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati, pure tramite terzi”.
La norma prevede una sostanziale alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. A norma dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/1972, infatti, non si applica l’imposta di bollo alle fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Laddove la fattura riguardi, invece, corrispettivi non assoggettati ad Iva, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, salvo che non siano applicabili ulteriori specifiche esenzioni.
In generale, sono soggette all’imposta di bollo le fatture riferite a:
Natura Operazione |
Normativa |
Operazioni escluse da Iva |
Art.15, DPR 633/72 |
Operazioni Esenti Iva |
Art.10, DPR 633/72 |
Operazioni Fuori Campo Iva per carenza del presupposto oggettivo o soggettivo |
Artt. 2, 3, 4, 5, DPR 633/72 |
Operazioni Fuori Campo Iva per carenza del presupposto territoriale |
Artt. da 7bis a 7-septies DPR 633/72 o da 7bis a 7-septies |
Operazioni non imponibili Iva: - cessioni assimilate alle esportazioni; - servizi internazionali (con esclusione dei servizi di trasporto relativi ad esportazioni) |
- Art.8 bis DPR 633/72 - Art. 9. DPR 633/72 (con esclusione di art.9, co.2 DPR 633/72) |
Cessioni non imponibili ad esportatori abituali |
Art. 8, comma 1, lett.c), DPR 633/72 |
Altre operazioni non imponibili:
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- Operazioni soggette al regime dei minimi - Operazioni soggette al regime forfettario |
- DL n. 98/2011 - Legge n. 190/2014 |
Autofatture da regolarizzazione (se relative a operazioni che non comportano l’assolvimento di Iva) |
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NOTA BENE:Se nella fattura sono presenti sia importi assoggettati ad Iva che importi non soggetti ad Iva, di ammontare superiore ad euro 77,47, l’imposta di bollo è dovuta.
Obbligo solidale
Sono obbligati in solido, al pagamento dell’imposta e eventuali sanzioni amministrative, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni dettate dal DPR 642/72, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.
Chi riceve un documento non recante l’assolvimento dell’imposta di bollo quando, invece, sullo stesso è dovuta, è esente da ogni responsabilità solo se, entro 15 giorni dal ricevimento del documento, lo presenta alle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. Ne consegue che l’obbligato “principale” è chi forma, ovvero emette, il documento ma con una solidarietà da parte di chi lo riceve, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno soggetti Iva.
Quanto alla responsabilità solidale di chi riceve la fattura elettronica, le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con le disposizioni relative alle fatture elettroniche ed ai termini di versamento dell’imposta di bollo su dette fatture.
Al riguardo, con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e colui che lo riceve o ne fa uso), l'assolvimento dell'imposta prescinde dalla soggettività Iva. Pertanto sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri;
- la regolarizzazione delle fatture elettroniche, ai fini dell’imposta di bollo, è necessaria solo quando la fattura, sprovvista dell'indicazione voluta dall'articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e dei "DatiBollo" (elementi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2 dell’xml) è da assoggettare all'imposta. In tale caso occorrerà versare l’imposta dovuta, tramite F24, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura;
- l'emissione di e-fatture tramite SDI costituisce già presentazione della stessa all' Amministrazione. Ne deriva che non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell'imposta entro il 15° giorno successivo alla ricezione.
Termini di versamento
Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni e interessi:
- in relazione al primo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
- in relazione al secondo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre risulta, complessivamente, inferiore a 5.000 euro.
Periodo emissione fatture |
Imposta di bollo dovuta |
Termine di versamento |
1° trimestre |
superiore a 5.000 euro |
31 maggio |
non superiore a 5.000 |
30 settembre |
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2° trimestre |
superiore a 5.000 euro |
30 settembre |
1° + 2° Trimestre |
non superiore a 5.000 euro |
30 novembre |
3° trimestre |
30 novembre |
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4° trimestre |
Fine febbraio anno successivo |
ESEMPIO: L'importo totale dovuto a titolo di imposta di bollo per il primo e il secondo trimestre è pari a 4.300 euro. L’importo dovuto è inferiore al limite/soglia di 5.000 euro e consente il differimento alla scadenza per il versamento del terzo trimestre e, quindi, entro il 30 novembre.
Possibilità di integrazione delle fatture
Dal 2021 è stata disciplinata la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di “integrare” le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta.
La norma avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020; successivamente, ne è stata prorogata l’operatività alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021. E’ solo con il decreto ministeriale 4 dicembre 2020 e con il provvedimento 34958/E/2021 che ne viene data concreta attuazione.
Pertanto, a partire dalle fatture elettroniche emesse, tramite SDI, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia comunica, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al termine del trimestre, l’avvenuta integrazione.
Dettagliando, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B). |
I soggetti passivi Iva, dunque:
- possono verificare di aver correttamente assoggettato le e-fatture all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento dell’imposta;
- nel caso in cui ritengono che una o più e-fatture oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non siano da assoggettare a imposta di bollo, possono “eliminarle” dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica.
Il cedente/prestatore o l’intermediario delegato che sia in possesso della delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ovvero della delega al servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini iva, possono procedere alla variazione dei dati comunicati, qualora non ritenuti corretti, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo al termine del trimestre. Per il secondo trimestre detto termine slitta al 10 di settembre dell’anno di riferimento.
Qualora le informazioni contenute nelle e-fatture inviate mediante SDI non siano sufficienti a consentire all'Amministrazione finanziaria l'integrazione delle stesse, quest'ultima potrà avvalersi delle procedure di verifica dell'imposta di bollo previste dal DPR 642/72.
Elenco A - non modificabile
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con .xml contenente la fattura elettronica emessa.
Nell’elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”.
ATTENZIONE - Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo di 2 euro.
Tale elenco include anche eventuali autofatture (“TD20”) che riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, emesse dal cessionario/committente per regolarizzare omesse od irregolari fatture di acquisto; tali autofatture sono presenti nell’elenco A del solo cessionario/committente che le ha emesse. Anche i documenti elettronici con tipo documento “TD16” (emessi per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno), che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale>valorizzato con “SI”) vengono messi a disposizione nell’elenco A del cessionario/committente.
L’elenco A non è modificabile da parte del contribuente o del dell’intermediario ma è utile ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per ogni trimestre.
Elenco B - modificabile
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento. Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
- N4 (operazioni esenti Iva)
- non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione va riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia, l’operazione deve riportare - nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
ATTENZIONE: Il blocco “Altri dati gestionali” è presente nel tracciato della sola fattura ordinaria. Pertanto, i soggetti interessati a indicare il non assoggettamento al bollo di una o più operazioni, devono obbligatoriamente – almeno limitatamente a tali operazioni – emettere fattura ordinaria.
Nella guida delle Entrate, aggiornata a gennaio 2024, viene precisato sono escluse le fatture elettroniche relative ai seguenti “Tipi documento”:
TIPI DOCUMENTO ESCLUSI |
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TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno. |
TD17 |
Integrazione/ autofattura per acquisto di servizi dall’estero. |
TD18 |
Integrazione fattura per acquisto intracomunitario di beni. |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, comma 2, DPR 633/1972. |
TD28 |
Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea). |
Inoltre, non sono riportate nell’elenco B le fatture elettroniche che riportano nel tag <regime fiscale> uno dei seguenti codici:
REGIMI FISCALI ESCLUSI |
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RF05 |
Vendita Sali e Tabacchi (art.74, comma 1, DPR n. 633/1972) |
RF06 |
Commercio di fiammiferi (art.74, comma 1, DPR n. 633/1972) |
RF07 |
Editoria (art.74, comma 1, DPR n. 633/1972) |
RF08 |
Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, comma 1, DPR n. 633/1972) |
RF09 |
Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, comma 1, DPR n. 633/1972) |
RF10 |
Intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 |
RF11 |
Agenzie viaggi e turismo (art.74ter, DPR n. 633/1972) |
Si tratta di regimi “speciali” di applicazione dell’Iva che, pur non essendo esposta in fattura, viene comunque assolta. Quindi, secondo il generale criterio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo, questa non è dovuta sulle fatture che documentano operazioni rientranti in tali regimi.
ATTENZIONE: Vengono esclusi anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX”.
Per quanto riguarda le autofatture (TD20) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura, i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.
Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e può essere modificato dall’utente.
ULTERIORI ESCLUSIONI |
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Fatture tra aderenti a Gruppi Iva |
Non sono selezionate le fatture dove cedente o prestatore e cessionario o committente appartengono allo stesso Gruppo Iva. |
Fatture tra PA |
Non sono selezionate le fatture dove sia il cedente/prestatore che il cessionario o committente sono pubbliche amministrazioni (Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni nonché comunità montane). |
Consultazione e variazione delle fatture
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. L’elenco B è modificabile direttamente da parte del cedente/prestatore o tramite un intermediario delegato utilizzando l’apposita funzionalità del servizio web all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Per quanto riguarda le modifiche “in aggiunta” delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si fa presente che:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse a SDI ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).
ATTENZIONE: La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.
Periodo emissione fatture |
Messa a disposizione elenchi A e B |
Data limite modifiche elenco B |
Visualizzazione importo dovuto |
1° trimestre |
entro il 15 Aprile |
entro il 30 Aprile |
entro il 15 Maggio |
2° trimestre |
entro il 15 Luglio |
entro il 10 settembre |
entro il 20 settembre |
3° trimestre |
entro il 15 ottobre |
entro il 31 ottobre |
entro il 15 novembre |
4° trimestre |
15 gennaio dell’anno successivo |
31 gennaio dell’anno successivo |
15 febbraio dell’anno successivo |
NOTA BENE: Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene differita al primo giorno lavorativo successivo.
La modifica dell’Elenco B può essere eseguita:
- in maniera “puntuale” attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B;
- in modalità “massiva” utilizzando la funzionalità del servizio web dedicato che consente il download del File xml dell’Elenco B ed il successivo upload del file modificato/integrato. In tal caso, l’Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi.
L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa. Se il contribuente versa il bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell’elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.
Scaduti i termini per procedere alle variazioni dell’elenco B, le fatture elettroniche in esso contenute riporteranno l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, con possibilità di ottenere una stampa in PDF contenente detta informazione. Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente, o da un suo intermediario delegato, nel dettaglio della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Se necessaria, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.
ATTENZIONE: Se, per errore, si emette una fattura elettronica senza apporvi l’assolvimento dell’imposta di bollo, è possibile correggere l’errore intervenendo sull’elenco B, entro i termini prescritti dalla norma, senza necessità di riemettere la fattura. Ovviamente non possono, con questa modalità, essere corretti altri errori inerenti la fattura come un codice natura errato o altri elementi in essa indicati erroneamente. In questi casi per “correggersi” è sempre necessario emettere nota di accredito e riemettere la fattura corretta.
Criteri di attribuzione al trimestre delle fatture soggette a bollo
Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento:
- in caso di fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) occorre considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna (rilasciata al termine dell’elaborazione), o la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta che SDI invia al trasmittente) è precedente alla fine del trimestre. Ad esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
- per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubblica Amministrazioni, occorre considerare quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- fatture consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna che SDI invia al trasmittente, è precedente alla fine del trimestre, indipendentemente dal fatto che la notifica di esito committente di accettazione è arrivata prima o dopo il termine del trimestre;
- fatture non consegnate per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre;
- fatture consegnate ed in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna contenuta nella ricevuta di consegna che SDI invia al trasmittente, è precedente alla fine del trimestre, indipendentemente dal fatto che la notifica di decorrenza termini è arrivata, al trasmittente, prima o dopo il termine del trimestre.
ATTENZIONE: Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l’anticipazione - dell’imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da calcolarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, l’Agenzia invita a conformarsi alle regole indicate, in modo da evitare la costante “squadratura” tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate,
Modalità di versamento
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente), l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.
Per le fatture elettroniche, quindi, il versamento dell’imposta di bollo trova una sua specifica disciplina nell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 e può essere effettuato, per l’ammontare calcolato dall’Agenzia, mediante apposita funzionalità presente nel servizio web che consente l’addebito diretto in conto corrente bancario o postale.
In alternativa è possibile procedere al versamento secondo quanto disposto dall’articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997, ovvero, mediante F24 telematico.
I codici tributo da utilizzare in F24 sono quelli stabiliti dalla Risoluzione n.42 del 9/04/2019:
Periodo di riferimento |
Termini di versamento |
Codici tributo |
I trimestre 2024 |
31 maggio 2024 |
2521 |
II trimestre 2024 |
30 settembre 2024 |
2522 |
III trimestre 2024 |
2 dicembre 2024 |
2523 |
IV trimestre 2025 |
28 febbraio 2025 |
2524 |
I versamenti vanno eseguiti tenendo “distinti” i singoli trimestri ed evidenziando il corrispondente codice tributo anche se, relativamente al primo e secondo trimestre dell’anno, il versamento viene eseguito entro il termine del trimestre successivo ove l’imposta dovuta non superi i 5.000 euro. Quindi se il primo trimestre viene pagato insieme al secondo trimestre, l’F24 dovrà essere compilato con i codici tributo 2521 e 2522 ciascuno per l’importo ad esso relativo.
ATTENZIONE: Eventuali crediti derivanti da eccedenze di versamento da imposta di bollo non possono essere utilizzati in compensazione in F24 (FAQ n. 132/2019). In alternativa, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso, entro tre anni dal versamento, come disposto dall’articolo 37 del DPR n. 642/1972 in merito ai versamenti con modalità virtuale. Non è ammesso il rimborso nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo di contrassegno telematico.
Aspetti sanzionatori
In generale, in caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo è prevista (art. 25 del DPR n. 642/1972) una sanzione amministrativa da 1 a 5 volte l’imposta non versata.
Per quanto riguarda, invece, le fatture elettroniche è fissata una disciplina particolare in base alla quale, in caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento rispetto all’importo dovuto, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, oltre all’importo dovuto per il bollo, l’importo degli interessi e della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Pertanto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
- è possibile provvedere al versamento degli importi in essa contenuti versando la sanzione, di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, in base ai giorni di ritardo, e ridotta ad un terzo;
- ovvero, è possibile, direttamente o tramite un proprio intermediario, fornire “chiarimenti” in merito ai pagamenti non eseguiti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Prima del ricevimento di detta comunicazione è anche possibile provvedere al ravvedimento degli importi non versati o tardivamente versati applicando le riduzioni previste per i ravvedimenti spontanei. La ricezione della comunicazione inibisce, in ogni caso, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Stando alla consulenza giuridica n. 14/E/2020, per l'Agenzia delle Entrate la sanzione applicabile è pari:
- al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;
con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione. Una volta ricevuta la comunicazione e spirato il termine di 30 giorni, senza che sia stato eseguito il versamento o fornite le opportune motivazioni, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.
ATTENZIONE: In caso di regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento, per sanzioni e interessi vanno utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo: “2525” per sanzioni e “2526” per interessi.
IMPOSTA DI BOLLO - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI APPLICABILI |
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Imposta di bollo assolta mediante contrassegno (metodo ammesso per le sole fatture cartacee) |
Art. 25 del DPR 642/1972 |
Sanzione dal 100% al 500% dell’imposta non versata |
imposta assolta con modalità virtuali di cui all’art.15 DPR n. 642/1972 ovvero mediante F24 o apposita funzionalità presente nel servizio web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate |
Art. 13 D.Lgs. n.471/1997 |
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Quadro Normativo |
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