Imposta di bollo su e-fattura. Guida delle Entrate con indicazioni
Pubblicato il 15 aprile 2021
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Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, l’individuazione del trimestre di riferimento avviene nel momento in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre.
E’ una delle indicazioni presenti nella guida esplicativa resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate in materia di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo e della messa a disposizione della relativa procedura web.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
A seguito dell’istituzione della fatturazione elettronica, al fine di fornire ai contribuenti uno strumento utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto, per i contribuenti ed i loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
In questo modo, i soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento dell’imposta.
Diversamente, se al soggetto risulta che la fattura elaborata dall’Agenzia non deve essere soggetta all’imposta di bollo, è possibile eliminarla fornendo le relative motivazioni.
Fatture elettroniche: integrazione del bollo
Secondo il sistema previsto – le cui regole sono state dettate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 - per ogni trimestre solare vengono elaborate le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) per accertare se su tali documenti sia stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Dallo svolgimento di tale attività, vengono stilati due elenchi:
- l’elenco A (non modificabile) contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo;
- l’elenco B (modificabile) contiene le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma che avrebbero dovuto esserlo.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella ricevuta rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
La guida riporta un esempio: una fattura elettronica datata e trasmessa al SdI il 30 marzo, la cui data di consegna presente nella ricevuta è il 31 marzo, si considera tra le fatture relative al primo trimestre. Viene invece immessa nel secondo trimestre una fattura elettronica datata e trasmessa al SdI il 30 marzo, la cui data di consegna presente nella ricevuta è il 1° aprile.
I due elenchi – A e B – relativi al singolo soggetto Iva vengono resi disponibili per la consultazione e l’eventuale modifica entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 aprile 2021) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Ad essi possono accedere anche gli intermediari con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Elenchi A e B: le variazioni
Mentre, come detto, l’elenco A non è modificabile, l’elenco B può essere cambiato dal contribuente che può indicare quali fatture, tra quelle presenti, non abbiano i presupposti per essere assoggettate all’imposta di bollo; ma può anche aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate a bollo ma che non risultano presenti negli elenchi A e B.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica. La tempistica
Per il 1° trimestre 2021, le modifiche possono essere effettuate entro il 30 aprile 2021:
- attraverso la modalità web puntuale (una fattura alla volta) all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”;
- in modalità massiva, scaricando dal portale il file contenente l’elenco B e, dopo aver apportato le opportune modifiche, effettuando l’upload del file rettificato.
Entro il giorno 15 maggio 2021, sarà possibile consultare all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre
Entro il 31 maggio 2021 dovrà essere versata l’imposta di bollo. Attenzione: se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può avvenire entro il 30 settembre; se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica. Modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta può avvenire utilizzando funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” o, in alternativa, tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
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