Il danno non patrimoniale da morte di un congiunto non ha bisogno di specifica prova

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 18659 del 6 agosto 2013 - la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto da cui poter desumere, in via presuntiva, il patimento di una sofferenza interiore tale da determinare nei parenti un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero compiuto. La prova specifica del danno non patrimoniale non è di per sé necessaria.

Per la Suprema corte, infatti, nella causa di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto a causa di sinistro stradale incombe, eventualmente, sul danneggiante l'onere di provare l'inesistenza del relativo pregiudizio.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – I risarcimenti si moltiplicano - Ciccia

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