Il condomino del primo piano non è tenuto alle spese relative al normale logorio dell’ascensore

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Con la sentenza n. 15638 del 18 settembre 2012, la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso presentato da un condominio avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto fondata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei proprietari al fine di contestare le spese che gli erano state addebitate per modificare il sistema di apertura delle porte dell'ascensore.

La Suprema corte ha ritenuto legittima l’opposizione del condomino in considerazione del fatto che lo stesso, quale proprietario di un appartamento del primo piano, era tenuto a contribuire esclusivamente alle spese straordinarie dell'ascensore dell’immobile; e nella specie, per contro, “trattavasi di spese fatte per supplire al normale logorio dell’ascensore e migliorarne il godimento, come tali non qualificabili spese straordinarie”.
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