Guida in stato di ebbrezza. Rilievo ematico inutilizzabile senza avviso

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Guida in stato di ebbrezza. Rilievo ematico inutilizzabile senza avviso

Precisazioni di Cassazione in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza e rilievo ematico per accertamento del tasso alcolemico.

Quando si deve dare avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore?

Con sentenza n. 9043 del 6 marzo 2020, i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione sono tornati sul discrimine che sussiste nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico del conducente avvenga nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario, rispetto all’ipotesi in cui l'esecuzione del prelievo venga espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato.

Nella prima fattispecie, la giurisprudenza ha ritenuto che non vi sarebbe nessun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Questo perché l’attività descritta non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non ha nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure.

Diversamente, nella seconda ipotesi, il personale sanitario finirebbe per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatterebbero le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 delle disp. att. cod. proc. pen.

Tale ricostruzione non convince la Suprema corte, secondo la quale, con essa, verrebbe soddisfatta solo parzialmente la necessità di chiarificazione “perché non indica la disciplina applicabile nei casi in cui i sanitari eseguono il prelievo ematico perché sul liquido biologico devono essere eseguite analisi per l'accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura, tra i quali non è ricompreso il tasso alcolemico”.

Secondo gli Ermellini, ossia, non vi sarebbe ragione di limitare l'obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo, perché la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione di quell'obbligo è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di un’ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura.

Di conseguenza – conclude la Cassazione - “non occorre dare l'avviso solo quando gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e gli organi di P.G. rivolgano una richiesta sostanzialmente inutile o si limitino ad acquisire la documentazione dell'analisi”.

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