Fringe Benefit 2020, soglia di esenzione raddoppiata

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Fringe Benefit 2020, soglia di esenzione raddoppiata

Con la deroga, per la sola annualità 2020, introdotta dall'art. 112, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile è elevato ad euro 516,46, ovvero il doppio del limite ordinariamente previsto pari ad euro 258,23.

La misura, valevole per il solo periodo d'imposta 2020, sconta anch'essa un'errata rubricazione normativa ("Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020") atteso che l'innalzamento della soglia di esenzione, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai sensi del comma 3, art. 51, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo marginalmente le molteplici opportunità del welfare aziendale.     

 

Benefit e titoli di legittimazione

Ai sensi del comma 3, art.51, TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, ad euro 258,23, non concorre alla determinazione del reddito imponibile. Se superiore, concorrerà interamente alla formazione del reddito.

La fattispecie si riferisce, dunque, a quei beni o servizi ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, non sotto forma di somme di denaro, ma quali beni in natura, sia prodotti dall'impresa stessa che forniti da terzi previo acquisto del datore di lavoro che li cederà ai propri dipendenti. In tal caso, ai sensi del successivo comma 3-bis), l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro potrà avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, che non configura denaro, costituito dal prezzo di mercato mediamente praticato dall'azienda.

I documenti, c.d. voucher, la cui disciplina e caratteristiche sono individuate dall'art. 6, comma 1, Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, non possono essere utilizzati da una persona diversa dal titolare, non sono monetizzabili o cedibili a terzi e devono dare diritto al bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Diversamente dai sistemi di welfare previsti dal comma 2, del medesimo art. 51, i benefit in trattazione non soggiacciono al principio generale d'individuazione di categorie omogenee di dipendenti ovvero di generale applicazione a tutti i lavoratori subordinati in forza, ben potendo essere riconosciute anche individualmente.

L'innalzamento della soglia di esenzione prevista dall'art. 112, Decreto Agosto, pur essendo una misura di carattere temporaneo, potrà dar luogo ad una riformulazione dei piani di welfare aziendale in essere, supportando emissioni di buoni acquisto, buoni carburanti e gift card.

Caratteristiche del

"voucher welfare"

Deve essere nominativo

Può essere cartaceo o elettronico

Può essere utilizzato solo dall'intestatario

Non è monetizzabile;

Non è cedibile a terzi;

Può contenere anche più beni, prestazioni opere o servizi, ove l'importo complessivo dei beni sia, comunque, inferiore ad euro 258,23 (516,46 per il 2020)

Non consente integrazioni da parte del lavoratore

 

Aspetti fiscali e contributivi

In ragione del c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, le considerazioni del presente paragrafo devono intendersi valide sia per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

In particolare, ove i beni in natura o i servizi resi vengano offerti o prodotti dall'impresa e ceduti ai dipendenti il loro valore dovrà essere determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa impresa nelle cessioni al grossista o, in mancanza, applicando il criterio del valore normale definito dall'art. 9, TUIR. Diversamente, ove l'impresa si rivolga a soggetti terzi, acquistando e cedendo al dipendente i generi in natura, il valore dovrà essere determinato sulla base del prezzo "scontato" che il fornitore pratica su apposite convenzioni stipulate con il datore di lavoro.

Valore dei compensi in natura

Natura del bene

Condizioni

Determinazione del valore

Beni o servizi prodotti dall'impresa

L'impresa opera con venditori grossisti

Prezzo mediamente praticato dall'azienda per la cessione ai grossisti

L'impresa non opera con venditori grossisti

Criterio normale, ex art. 9, TUIR (v. Ris. AdE n. 26/2010)

Beni o servizi forniti da terzi ed acquistati dall'impresa

Beni o servizi acquistati dall'impresa e ceduti ai lavoratori dipendenti

Criterio normale, ex art. 9, TUIR (v. Ris. AdE n. 26/2010)

 

Il valore, come sopra determinato, sarà esente da imposizione fiscale e contributiva, se tale importo, unitamente agli ulteriori benefit concorrenti, non sarà superiore alla soglia temporanea, per l'anno 2020, di euro 516,46. Non costituendo una franchigia, il superamento del predetto limite attrarrà l'intero valore dei benefit riconosciuti, dovendo applicare, il sostituto d'imposta, le ritenute di cui all'art. 23, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ove il superamento avvenga in corso d'anno, le ritenute dovranno essere applicate dal periodo di paga nel quale si è verificato il superamento della soglia di esenzione.

Si rammenta che, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2010, n. 26, ai fini della determinazione della soglia di esenzione dei voucher welfare, l'eventuale riconoscimento di ticket restaurant, ex art. 51, comma 2, TUIR, di importo superiore alla soglia esente, non può essere assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista per i benefit di cui al comma 3, del medesimo art. 51.

Diversamente, ai fini dell'applicazione del comma 3, art. 51, TUIR, concorre al raggiungimento della franchigia il valore convenzionale dei fringe benefit previsti dal successivo comma 4 e relativi alla concessione dell'auto aziendale, sia essa ad uso promiscuo o esclusivo, ovvero alla concessione di fabbricati.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto Interministeriale 25 marzo 2016

 

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