Faq Cpb su accesso e condizioni per l’adesione
Pubblicato il 09 ottobre 2024
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In tema di Concordato preventivo biennale – la cui adesione è richiesta entro il 31 ottobre 2024 - l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel sito istituzionale un gruppo di Faq in data 8 ottobre 2024.
L’istituto di compliance è opzionabile sia da contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che da contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Per i forfetari, il Cpb è applicabile sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.
Circa la tassazione sostitutiva, si conferma che l'esercizio dell'opzione può avvenire anche per una sola delle due annualità oggetto dell’accordo con il Fisco.
Oggetto delle Faq fornite l’8 ottobre 2024 in materia di concordato biennale sono:
- condizioni di accesso e cause di esclusione,
- superamento soglie per contribuenti forfetari,
- calcolo degli acconti e imposta sostitutiva,
- casi particolari.
Condizioni di accesso e cause di esclusione (artt. 10 e 11 del Decreto 13/2024)
Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
L’Agenzia delle Entrate specifica che tra le categorie per le quali si configura questa esclusione ci sono:
- le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, il cui reddito d’impresa non concorre alla base imponibile nella misura del 64%:
- i docenti e i ricercatori che beneficiano dello specifico regime agevolativo a seguito del rientro in Italia, che prevede un’esenzione del 90% del proprio reddito di lavoro.
Circa il limite di 5.000 euro di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia e di debiti contributivi quale deadline per l’acceso al Cpb, si chiarisce che vanno considerati cumulativamente entrambe le tipologie di debiti.
Sempre in materia di accesso al concordato, viene fornita una precisazione importante: all’impresa familiare non si applica la causa di esclusione consistente nel mutamento della compagine sociale. Infatti, spiega l’Agenzia, ha natta individuale e non associativa.
Quanto alla causa ostativa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, quando sussiste l’obbligo, si conferma che vanno considerate omesse le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione.
Contribuenti forfetari: superamento soglie
Arriva la conferma per i contribuenti che utilizzano il regime forfetario e superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, decidendo di applicare gli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità, di poter accedere al concordato preventivo.
Il contribuente che opera sotto il regime forfetario e supera la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi, ma rimane al di sotto dei 150.000 euro, ha la possibilità di optare per un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito che deriva dalla proposta concordataria; invece, per la parte di reddito che eccede tale somma, si procede a tassazione secondo le regole ordinarie.
Imposta sostitutiva
Una delle Faq dell’8 ottobre 2024 si riferisce alle risposte fornite ai numeri 6.13 e 6.14 della circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, in cui è stato precisato che il pagamento della maggiorazione secondo il metodo storico o dell’imposta sostitutiva, nel caso si scelga tale opzione, deve essere suddiviso tra i soci o partecipanti secondo le proporzioni stabilite negli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Si domanda se queste indicazioni valgono anche per il collaboratore di un'impresa familiare.
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto CPB, il contributo minimo di 2.000 euro deve essere dichiarato dai partecipanti secondo la loro quota di partecipazione all'impresa, in conformità a quanto previsto dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR.
Di conseguenza, anche i pagamenti in questione devono essere versati dai collaboratori dell'impresa familiare in proporzione alle loro quote.
Rimanendo in tema di maggiorazione dovuta per l'applicazione del metodo storico, in relazione ai contenuti del comma 2, art. 20 del d.lgs. 13/2024, viene chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia effettuato versamenti per imposte relative al periodo precedente a quello della proposta, è tenuto comunque a versare l'acconto della maggiorazione per differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato, e normalizzato, nel periodo precedente.
Inoltre, viste le finalità della norma, quando il valore inserito nella casella "P04" è negativo, la maggiorazione deve essere calcolata sulla differenza tra l'importo indicato nel rigo "P06" e zero. Lo stesso metodo si applica per il calcolo del reddito che supera il limite, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, come specificato nell'articolo 20-bis del decreto legislativo 13/2024.
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