Esonero contributivo per la parità di genere: cosa fare entro il 30 aprile

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L’incentivazione della parità di genere rappresenta una priorità nell’ambito delle politiche pubbliche per il lavoro, la coesione sociale e la crescita sostenibile.

In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica un’attenzione specifica alla promozione dell’uguaglianza di genere nei contesti lavorativi, anche attraverso strumenti normativi e incentivi economici.

In tale contesto si inserisce la misura introdotta dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che prevede un esonero contributivo strutturale a beneficio delle aziende che ottengano la certificazione della parità di genere, in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022.

La cornice normativa: legge n. 162/2021 e UNI/PdR 125:2022

L’articolo 5 della legge n. 162/2021 riconosce un beneficio contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun codice fiscale aziendale.

La misura ha, come detto, carattere strutturale ed è volta a premiare concretamente le imprese che adottano pratiche aziendali volte alla promozione dell’equità tra uomini e donne.

La certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008, sulla base della UNI/PdR 125:2022 che definisce gli indicatori di performance (KPI) per la valutazione del livello di maturità dell’organizzazione in materia di parità di genere.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, a prescindere da:

  • settore economico di appartenenza;
  • numero di dipendenti;
  • forma giuridica dell’azienda.

Sono invece espressamente esclusi:

  • gli enti della pubblica amministrazione;
  • i datori di lavoro sanzionati o sospesi da benefici contributivi;
  • le aziende non in regola con gli obblighi di legge ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Requisiti

Per accedere all’esonero, l’azienda deve:

  • aver ottenuto una certificazione della parità di genere valida e conforme alla UNI/PdR 125:2022;
  • aver trasmesso il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, se soggetta all’obbligo ex art. 46 del D.Lgs. 198/2006;
  • essere in regola con il DURC e con gli obblighi normativi e contributivi;
  • presentare l’istanza entro il 30 aprile 2025, per le certificazioni ottenute entro il 31 dicembre 2024.

Certificazione della parità di genere: struttura e validità

La certificazione ha validità triennale, deve risultare attiva al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso al beneficio, viene rilasciata da enti accreditati e prevede la valutazione di sei aree strategiche attraverso KPI misurabili e oggettivi.

  1. Cultura e strategia aziendale
  2. Governance e leadership
  3. Processi HR (selezione, assunzione, formazione, promozioni)
  4. Opportunità di crescita e inclusione
  5. Equità retributiva
  6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è associata a indicatori quantitativi e qualitativi, che l’ente di certificazione verifica attraverso audit documentali e interviste.

Come presentare la domanda

Con messaggio n. 4479 del 31 dicembre 2024, l’Inps ha comunicato l’attivazione della procedura “SGRAVIO PAR_GEN”, accessibile tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L’istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

  • rappresentante legale dell’azienda;
  • soggetto delegato;
  • consulente del lavoro o altro intermediario abilitato.

Quando presentare la domanda

L’istanza va trasmessa entro il 30 aprile 2025, con riferimento alle certificazioni ottenute entro il 31 dicembre 2024.

Le domande rimangono in stato di “trasmesse” fino a una elaborazione massiva post-scadenza, dopodiché l’INPS comunica l’esito e, in caso positivo, autorizza la fruizione dell’esonero.

Dati richiesti nel modulo Inps

La compilazione dell’istanza richiede l’inserimento di informazioni puntuali e congrue.

  • Codice fiscale aziendale e matricola INPS.
  • Periodo di validità della certificazione (data inizio e fine).
  • Forza lavoro media nel periodo di riferimento.
  • Aliquota contributiva media a carico dell’azienda.
  • Retribuzione media mensile globale (somma delle retribuzioni medie mensili complessive, non pro capite).
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’assenza di cause ostative.

Attenzione: la retribuzione media mensile globale è il valore aggregato delle retribuzioni mensili complessive della forza lavoro nel periodo di validità della certificazione, non la media per singolo lavoratore.

Calcolo del beneficio: esempi applicativi

Il beneficio è calcolato su base annua, parametrato mensilmente, in relazione al periodo di validità della certificazione e alla forza lavoro effettiva.

Esempio 1 – Piccola impresa

  • Dipendenti: 15
  • Retribuzione media mensile per lavoratore: € 1.800
  • Totale retribuzioni mensili: € 27.000
  • Totale annuo: € 324.000
  • Risparmio annuo (1%): € 3.240
  • Risparmio triennale: € 9.720

Esempio 2 – Media impresa

  • Dipendenti: 50
  • Retribuzione media mensile: € 2.300
  • Totale retribuzioni mensili: € 115.000
  • Totale annuo: € 1.380.000
  • Risparmio annuo (1%): € 13.800
  • Risparmio triennale: € 41.400

Esempio 3 – Grande impresa

  • Dipendenti: 180
  • Retribuzione media mensile: € 2.500
  • Totale annuo: € 5.400.000
  • Risparmio teorico (1%): € 54.000
  • Tetto massimo applicabile: € 50.000
  • Risparmio triennale: € 150.000

Fruizione dell’esonero contributivo e decorrenza

A seguito dell’approvazione dell’istanza, l’Inps attribuisce il codice autorizzazione “CA 4R”, che consente la fruizione dell’esonero mediante esposizione nei flussi UniEmens mensili.

L’esonero decorre dal mese di rilascio della certificazione, e può essere fruito fino a un massimo di 36 mesi, nei limiti dell’importo massimo annuo.

Conguagli e mensilità arretrate

Il datore di lavoro può recuperare le mensilità precedenti alla data di autorizzazione, a condizione che rientrino nel periodo di validità della certificazione. In tal caso si utilizza il codice causale “L239”: “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere – articolo 5, legge n. 162/2021”.

Obblighi documentali e controlli

L’azienda beneficiaria deve conservare la documentazione probatoria per eventuali verifiche ispettive.

  • Copia della certificazione con logo UNI;
  • Copia della trasmissione del rapporto biennale (ove obbligatorio);
  • Copia dell’istanza telematica INPS;
  • Ricevuta di attribuzione del codice autorizzazione;
  • Documentazione attestante il calcolo delle retribuzioni medie globali.

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