Escluso il risarcimento per la morte del fratello mai frequentato

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Nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare, occorre considerare l'intensità del relativo vincolo, la situazione di convivenza e ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l'intensità del relativo vincolo.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23917 del 2 ottobre 2013 con cui è stato definitivamente rigettato il ricorso presentato dai fratelli naturali di un uomo, deceduto a causa di un sinistro stradale, al fine di vedersi riconosciuto, a carico dell'assicurazione, il risarcimento del danno morale dagli stessi subito.

Nella specie, i giudici di merito avevano escluso il risarcimento in considerazione del fatto che gli istanti, da quanto accertato in corso di causa, non avevano mai frequentato il congiunto.

E detta statuizione è stata confermata dalla Suprema corte secondo cui “non vi è mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale. Manca in particolare la prova oltre che di una qualche frequentazione tra gli … ed il fratello poi defunto, finanche di una loro conoscenza”. In definitiva – si legge nel testo della sentenza - “la morte del fratello fu dunque morte di uno sconosciuto, ed il danno che si lamenta assume, in questa prospettiva, dimensione virtuale e non reale”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Niente risarcimento senza convivenza - Maciocchi

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