Equo compenso avvocati: il CNF sui limiti della libera pattuizione

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Un compenso liberamente pattuito, anche inferiore ai parametri ministeriali, è da considerarsi lecito se il rapporto professionale non rientra tra quelli disciplinati dalla legge n. 49/2023.

Con il parere del 10 ottobre 2025, reso in risposta al quesito n. 222 formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Trani, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di equo compenso e libera determinazione del compenso professionale.

Il quesito verteva sulla possibilità di considerare “equa” – e dunque non sanzionabile – una pattuizione di compenso inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi, alla luce della legge n. 49/2023, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 gennaio 2024 (causa C-438/22) e dell’articolo 25-bis del Codice deontologico forense.

Ambito di applicazione della legge n. 49/2023  

Il CNF ha innanzitutto ribadito che la legge sull’equo compenso presenta un ambito soggettivo di applicazione limitato.

Essa si applica esclusivamente ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni rese:

  • a imprese bancarie e assicurative, alle loro controllate o mandatarie;
  • a imprese di grandi dimensioni, ossia con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • alla pubblica amministrazione e alle società a partecipazione pubblica.

Sono invece escluse le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

Pertanto, al di fuori di tali categorie, la legge in esame non trova applicazione, lasciando spazio al principio generale di libera pattuizione del compenso, sancito dall’articolo 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012).

L’articolo 25-bis del Codice deontologico  

Il CNF ha precisato che la disposizione deontologica introdotta con l’art. 25-bis, dedicata alla “Violazione della disciplina sull’equo compenso”, si applica solo alle ipotesi regolate dalla legge n. 49/2023.

Ne consegue che non è disciplinarmente sanzionabile l’avvocato che concordi un compenso inferiore ai parametri in rapporti estranei all’ambito di applicazione della citata legge speciale.

I chirimenti forniti dal CNF

Il CNF, in conclusione, ha chiarito che:

  • la legge n. 49/2023 si applica esclusivamente ai rapporti con specifici committenti pubblici o grandi imprese;
  • i parametri forensi non hanno natura inderogabile;
  • l’art. 25-bis del Codice deontologico rileva solo in caso di violazione della normativa sull’equo compenso.
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