Commercialisti: conguaglio contributi CNDCEC 2025 entro gennaio 2026
Pubblicato il 15 dicembre 2025
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Con l’Informativa n. 185 del 12 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito agli Ordini territoriali le istruzioni operative per il versamento del conguaglio sui contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale per l’anno 2025, fissando il termine ultimo al 31 gennaio 2026.
Il documento, indirizzato ai Presidenti degli Ordini, individua i criteri di determinazione del conguaglio, chiarisce i casi in cui il contributo resta dovuto anche in presenza di cancellazioni o sospensioni e riepiloga gli adempimenti documentali necessari per la corretta quantificazione degli importi.
Ambito e finalità dell’Informativa n. 185/2025
L’informativa ha l’obiettivo di garantire una gestione uniforme e corretta dei contributi dovuti dagli Ordini territoriali al Consiglio Nazionale, tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2025 nel numero degli iscritti.
In particolare, il CNDCEC richiama l’attenzione sulla necessità di:
- assicurare la coerenza tra contributi riscossi e somme versate al Consiglio Nazionale;
- gestire correttamente le posizioni degli iscritti cancellati, sospesi o trasferiti;
- distinguere i casi di morosità per i quali è possibile sospendere temporaneamente il versamento delle quote.
Contributo annuale: quando resta dovuto al CNDCEC
Il CNDCEC ribadisce che il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nei seguenti casi:
- cancellazione del professionista dall’Albo o dall’Elenco nel corso dell’anno;
- sospensione del professionista intervenuta durante l’anno;
- richiesta di cancellazione in corso d’anno da parte degli iscritti o delle Società tra Professionisti (STP).
In caso di trasferimento dell’iscritto ad altro Ordine, la quota resta dovuta all’Ordine territoriale che ha effettivamente riscosso il contributo. I passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, all’interno del medesimo Ordine, non incidono invece sul calcolo complessivo del contributo.
Iscritti morosi e procedimenti disciplinari
Un’attenzione specifica è riservata agli iscritti morosi. In base a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi, le quote non riscosse possono non essere versate al CNDCEC solo se l’Ordine territoriale dimostra di aver:
- avviato, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione per morosità;
- irrogato, nell’anno di competenza, il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- disposto, nei casi più gravi, la cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale per venir meno del requisito della condotta irreprensibile, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.
In assenza di tali presupposti, le quote relative anche a più annualità dovranno essere integralmente versate al Consiglio Nazionale. In ogni caso, l’adozione del provvedimento disciplinare non fa venir meno i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale.
Determinazione del conguaglio per l’anno 2025
Il numero degli iscritti rilevante ai fini del ricalcolo del contributo dovuto per il 2025 è determinato considerando:
- gli iscritti presenti al 31 dicembre 2024;
- i nuovi iscritti nel corso del 2025;
- gli iscritti trasferiti da altri Ordini, se il contributo è stato riscosso dall’Ordine ricevente;
- le cancellazioni per trasferimento, morosità o decesso, in base all’effettiva riscossione del contributo.
Il conguaglio per l’anno 2025 è dato dalla differenza tra:
- il contributo determinato secondo i criteri indicati nell’informativa;
- il contributo calcolato sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2024.
Adempimenti documentali e ulteriori versamenti
All’informativa è allegato un prospetto in formato Excel, composto da più fogli, che gli Ordini territoriali devono compilare e restituire al Consiglio Nazionale entro il termine del 31 gennaio 2026. Il prospetto consente il calcolo automatico del conguaglio e l’evidenziazione di eventuali residui.
Entro la stessa data dovranno inoltre essere versati:
- i conguagli relativi agli anni 2023 e 2024 riferiti agli iscritti morosi per i quali, in tali annualità, siano stati avviati procedimenti disciplinari e irrogati provvedimenti di sospensione;
- gli importi residui connessi alla gestione delle posizioni ancora sospese per morosità.
Scadenza e profili operativi
Il termine del 31 gennaio 2026 rappresenta una scadenza rilevante per gli Ordini territoriali, chiamati a verificare con attenzione la corretta ricostruzione delle posizioni contributive e la completezza della documentazione trasmessa.
Un’accurata applicazione delle istruzioni contenute nell’Informativa n. 185/2025 consente di ridurre il rischio di incongruenze nei versamenti e di assicurare un allineamento puntuale tra contributi riscossi e somme dovute al Consiglio Nazionale.
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