Enti cooperativi, criteri per designare commissari e liquidatori

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Enti cooperativi, criteri per designare commissari e liquidatori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2022 è stata pubblicata la direttiva del ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2022, recante "Definizione dei criteri e delle procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi".

In primo luogo, il provvedimento contiene previsioni relative alla banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Mise, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, disponendo che la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società si occupi dell'implementazione della stessa, così da consentire la selezione automatizzata di professionisti.

E' poi previsto che il funzionamento della banca dati e le modalità di tenuta e aggiornamento della stessa, siano disciplinati con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.

Banca dati, requisiti di iscrizione

A seguire, sono indicati i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella predetta banca dati.

In essa possono iscriversi:

  • gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali;
  • esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.

I professionisti e i soggetti interessati possono iscriversi o permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati ed in assenza, anche, delle seguenti condizioni:

  • dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  • revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
  • preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria"; 
  • applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
  • assoggettamento a procedura concorsuale;
  • applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per particolari ed individuati reati.

Come avviene la selezione?

La direttiva si occupa, quindi, dei criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi e dell'istruttoria per la nomina dei medesimi.

La designazione avviene in modo automatizzato sulla base di precisi criteri, quali:

  • complessità della procedura: in base alle dimensioni della cooperativa desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio;
  • efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi precedentemente affidati:
  • correttezza e compiutezza dell'invio delle relazioni semestrali;
  • chiarezza, compiutezza ed appropriatezza delle istanze presentate;
  • corretta tempistica nella gestione della procedura;
  • adeguatezza delle  spese di gestione;     
  • diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorità di vigilanza;
  • territorialità;
  • principio della rotazione.

Durata dell'incarico

L'incarico - si legge nella direttiva - è di massimo tre anni, eventualmente soggetti a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.

Un provvedimento della Direzione generale per la vigilanza definirà le modalità di valutazione annuale.

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