Enti cooperativi, criteri per designare commissari e liquidatori
Pubblicato il 13 settembre 2022
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2022 è stata pubblicata la direttiva del ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2022, recante "Definizione dei criteri e delle procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi".
In primo luogo, il provvedimento contiene previsioni relative alla banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Mise, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, disponendo che la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società si occupi dell'implementazione della stessa, così da consentire la selezione automatizzata di professionisti.
E' poi previsto che il funzionamento della banca dati e le modalità di tenuta e aggiornamento della stessa, siano disciplinati con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.
Banca dati, requisiti di iscrizione
A seguire, sono indicati i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella predetta banca dati.
In essa possono iscriversi:
- gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali;
- esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
I professionisti e i soggetti interessati possono iscriversi o permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati ed in assenza, anche, delle seguenti condizioni:
- dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
- revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria";
- applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
- assoggettamento a procedura concorsuale;
- applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per particolari ed individuati reati.
Come avviene la selezione?
La direttiva si occupa, quindi, dei criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi e dell'istruttoria per la nomina dei medesimi.
La designazione avviene in modo automatizzato sulla base di precisi criteri, quali:
- complessità della procedura: in base alle dimensioni della cooperativa desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio;
- efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi precedentemente affidati:
- correttezza e compiutezza dell'invio delle relazioni semestrali;
- chiarezza, compiutezza ed appropriatezza delle istanze presentate;
- corretta tempistica nella gestione della procedura;
- adeguatezza delle spese di gestione;
- diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorità di vigilanza;
- territorialità;
- principio della rotazione.
Durata dell'incarico
L'incarico - si legge nella direttiva - è di massimo tre anni, eventualmente soggetti a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.
Un provvedimento della Direzione generale per la vigilanza definirà le modalità di valutazione annuale.
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