Enti cooperativi: istituzione Banca dati dei professionisti per incarichi di commissario e liquidatore

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Enti cooperativi: istituzione Banca dati dei professionisti per incarichi di commissario e liquidatore

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l’istituzione presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.

La notizia arriva con decreto direttoriale del 1° agosto 2022.

Enti cooperativi: designazione professionisti con incarico di commissario e liquidatore

Sono ammessi a presentare la candidatura:

  • i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, legge 400/1975 (iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione) nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali da almeno 3 anni;
  • gli esperti in materia di lavoro e cooperazione;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni.

La candidatura va inviata all’indirizzo: https://commissariliquidatori.mise.gov.it.

Al fine di permanere nella Banca dati è necessario partecipare al corso di formazione specifico in tema di liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale, procedura di scioglimento per atto dell’autorità, come disposto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Annualmente va dichiarata la disponibilità all’assunzione degli incarichi; vige l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione.

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