Ecobonus, ultimi giorni per comunicare i dati relativi alla cessione del credito
Pubblicato il 06 luglio 2019
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Scade il 12 luglio 2019 il termine per comunicare la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sono state fissate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019.
Il provvedimento stabilisce che la cessione riguarda:
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tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
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i fornitori che hanno eseguito i lavori;
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altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
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gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti che ricadono nella cosiddetta no tax area.
Non sono invece interessate le Pubbliche amministrazioni: la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle PA.
Ecobonus, presentazione modello
I soggetti interessati alla cessione del credito d’imposta possono presentare telematicamente il modello di comunicazione (allegato al provvedimento), inviandolo dal proprio servizio Entratel o Fisconline, spedendolo tramite Pec oppure presentandolo cartaceo ad uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per le cessioni delle spese sostenute nel 2018, era stata aperta la finestra temporale dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
La comunicazione dell'eventuale ulteriore cessione, totale o parziale, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019.
A regime, invece, il modello di comunicazione dovrà essere presentato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e non dell’anno successivo alle cessioni; pertanto, queste ultime potranno avvenire anche il giorno prima dell’invio del modello.
Il credito d'imposta maturato per il 2018 sarà compensabile a partire dal 5 agosto 2019.
Il modello deve contenere una serie di dati, quali:
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la denominazione e il codice fiscale del cedente;
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la tipologia di intervento effettuata;
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l’importo complessivo della spesa sostenuta;
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l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante);
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l’anno di sostenimento della spesa;
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i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica;
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la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
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la data di cessione del credito;
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l’accettazione dello stesso da parte del cessionario;
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l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- eDotto.com – Edicola del 7 maggio 2019 - Eco e Sismabonus condominio. Piattaforma cessione crediti disponibile – G Lupoi
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