Durf: rilevante l’Iva da split payment e reverse charge
Pubblicato il 23 settembre 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/2020, scioglie i dubbi di quanti hanno chiesto come determinare “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi”, come previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997.
In particolare, si è chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ai fini del calcolo della suddetta soglia, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano conteggiare i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (split payment), e dell’inversione contabile (reverse charge). Inoltre, se - sempre per il medesimo calcolo - rientrino, tra i versamenti:
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l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
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l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo.
I chiarimenti si rendono utili ai fini della determinazione del Durf: il certificato di regolarità fiscale indispensabile per evitare i nuovi pesanti obblighi in materia di appalti e subappalti.
Per ottenere tale certificazione, infatti, le imprese devono rispettare alcuni obblighi, necessari per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali, riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici,
Questi obblighi vengono meno se le imprese dimostrino la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui: aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni. Tuttavia, spesso accade che le imprese che passano dallo split payment o dal reverse charge abbiano difficoltà strutturali a raggiungere questo limite.
Durf: nel calcolo della “soglia del 10%” anche l’Iva teorica
L’Agenzia, nella risoluzione n. 53/E del 22 settembre, specifica che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, debba essere considerata anche l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
Il motivo è da ricercare nel fatto che, anche in caso di split payment, il debito di imposta nei confronti dell’Erario ricade comunque sul cedente o prestatore; ciò in qunato, in un’ottica di contrasto ai comportamenti fraudolenti, viene spostato sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’IVA.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile.
Specifica infatti l’Agenzia che, sempre per finalità antifrode, il versamento dell’imposta oltre che, in questo caso, l’applicazione dell’imposta sono spostati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente. Pertanto, anche l’Iva pagata dal committente in regime di inversione contabile può essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10%.
Infine, in merito al dubbio se considerare nel calcolo della “soglia del 10%”, tra i versamenti, anche l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’Agenzia ritiene di poter includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche.
Conclude infatti la risoluzione n. 53/E che: in analogia con quanto avviene per il regime del consolidato fiscale, “anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta”. Il solo assolvimento del debito tributario, invece, è eseguito da un altro soggetto, legato al primo da rapporti di partecipazione e controllo.
- edotto.com – Edicola del 5 marzo 2020 - Appalti. Split payment, nel conteggio della soglia del 10% anche l’Iva teorica – Moscioni
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