Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?
Pubblicato il 25 novembre 2024
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Le dichiarazioni del lavoratore rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica? Il recesso per giusta causa è illegittimo.
Con ordinanza n. 30087 del 21 novembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata riguardo a una controversia legata al recesso contrattuale tra un collaboratore e una società sportiva di rilievo.
Il collaboratore aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche attraverso un'intervista, successivamente ritenuta dalla società motivo di interruzione del rapporto di collaborazione.
Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa per il recesso, riconoscendo al collaboratore un risarcimento sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale.
La Corte d'Appello, invece, pur confermando l'illegittimità del recesso, aveva modificato la quantificazione del risarcimento e rigettato la richiesta di danno non patrimoniale, includendo tuttavia ulteriori benefici contrattuali nel calcolo del risarcimento patrimoniale.
In sede di ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello, respingendo le istanze di entrambe le parti.
Diritto di critica in ambito lavorativo
I motivi sollevati dalla società in ordine alla ritenuta sussistenza di una giusta causa di recesso, sono stati giudicati dalla Cassazione in parte inammissibili e in parte infondati.
Sul tema del diritto di critica, in particolare, la Corte ha ribadito che le dichiarazioni rese nell'intervista dal collaboratore costituivano una legittima espressione di questo diritto, tutelato costituzionalmente.
Tali dichiarazioni, riguardanti scelte strategiche e gestionali di un'entità di rilevanza pubblica, erano di interesse generale e non eccedevano i limiti della continenza formale e della verità.
Secondo la Corte, inoltre, la società non poteva validamente sostenere che l'oggetto dell'incarico affidato al collaboratore limitasse il suo diritto di critica.
Questo diritto, essendo costituzionalmente garantito, non può essere compresso al punto da escluderne l'esercizio legittimo, salvo violazione esplicita di obblighi contrattuali o di legge.
In altre parole, il collaboratore, pur essendo vincolato da un rapporto contrattuale con la società, manteneva la facoltà di esprimere opinioni, purché nei limiti della liceità.
La Cassazione ha inoltre escluso che fossero stati violati obblighi contrattuali di riservatezza, rilevando che il contenuto dell'intervista non comprendeva informazioni coperte da vincoli di riservatezza.
Pertanto, l'intervista rientrava nell'esercizio legittimo del diritto di critica, senza ledere il dovere di lealtà o riservatezza verso il datore di lavoro.
Critica: quando può ritenersi lecita
Un aspetto fondamentale sottolineato dalla Corte riguarda il bilanciamento tra il diritto di critica e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
È stato evidenziato che la critica può essere considerata lecita se esercitata con modalità rispettose dei limiti di veridicità e pertinenza, soprattutto quando tratta temi di interesse pubblico.
Nel caso esaminato, il collaboratore non aveva superato tali limiti e il suo intervento era stato giudicato conforme al diritto di libera manifestazione del pensiero.
Valutazione ai giudici di merito
In ogni caso, la Suprema corte ha altresì ricordato che la valutazione riguardante l'eventuale superamento dei limiti della continenza (ossia il rispetto della forma e del linguaggio adeguati) e della pertinenza (la rilevanza delle affermazioni in rapporto al contesto) è una prerogativa esclusiva del giudice di merito.
Questo significa che spetta al giudice di primo o secondo grado, che ha accesso diretto agli atti e ai fatti del caso, giudicare se le critiche mosse da un lavoratore al proprio datore di lavoro siano rimaste entro i confini della legittimità. La legittimità, in questo contesto, è determinata dal rispetto dei principi di verità, correttezza formale e rilevanza dell'argomento critico.
Inoltre, una volta che, come nella specie, i giudici di primo e secondo grado hanno concordato sul fatto che l'intervista in oggetto costituisse un esercizio legittimo del diritto di critica, tale accertamento era da considerarsi definitivo e non poteva essere riesaminato dalla Corte di Cassazione.
Questo alla luce delle preclusioni derivanti dalla cosiddetta “doppia conforme”, principio processuale secondo il quale, se due sentenze consecutive su uno stesso punto sono concordi, tale punto non è più sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi evidenti nella motivazione.
Nella specie, le censure proposte contro la sentenza di appello, secondo la Cassazione, non individuavano errori di diritto autentici, ma sembravano mirare a contestare l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito.
In conclusione, le doglianze avanzate sono state ritenute irricevibili perché richiedevano un riesame dei fatti e delle circostanze, al di fuori del mandato della Cassazione.
Danno non patrimoniale escluso
Sul piano dei danni non patrimoniali, la Corte ha confermato la decisione di secondo grado, ritenendo non provata l'esistenza di un effettivo pregiudizio all'immagine professionale del collaboratore, il quale aveva trovato rapidamente una nuova posizione lavorativa di prestigio.
La Corte, infine, ha ritenuto corretto il computo dell'aliunde perceptum, ovvero del reddito percepito dal collaboratore in altre attività lavorative, da detrarre dal risarcimento patrimoniale.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Controversia tra un collaboratore e una società sportiva riguardante il recesso contrattuale dopo un’intervista pubblica. Il collaboratore contestava la legittimità del recesso, chiedendo risarcimenti per danni patrimoniali e non patrimoniali. |
Questione dibattuta | Se le dichiarazioni del collaboratore nell’intervista costituissero un esercizio legittimo del diritto di critica e se il recesso contrattuale fosse giustificato; se vi fosse diritto al risarcimento per danni non patrimoniali. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha confermato l’illegittimità del recesso, ritenendo l’intervista legittima espressione del diritto di critica. Ha escluso il danno non patrimoniale e confermato il calcolo del risarcimento patrimoniale, considerando il reddito aliunde perceptum. |
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