Dipendenti imprese call-center. Chiarimenti Inps sugli obblighi contributivi
Pubblicato il 27 agosto 2019
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Il Dl n. 4/2019, all’articolo 26-sexies, in sede di conversione in legge, ha previsto un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2019, per le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center.
Queste misure, introdotte dall'articolo 44, comma 7, del Dlgs n. 148/2015, prevedono l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call-center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.
Call-center, misure di sostegno al reddito
Nello specifico, i lavoratori del settore hanno diritto ad un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, che sarà versata dalle aziende utilizzando, nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket” per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019.
Per le autorizzazioni riferite a periodi di concessione di CIGD che abbiano inizio in data non successiva al 31 ottobre 2019, invece, si continuerà ad utilizzare il sistema della “CIGD Aggregata”.
L’Inps, con il messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, che vengono ammesse al suddetto trattamento di sostegno al reddito.
Contributo addizionale
L’Inps specifica che è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (retribuzione persa).
La misura di tale contributo varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile.
Pertanto, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015), anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.
Trattamento di fine rapporto
Ricorda, inoltre, l’Istituto previdenziale che – come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 31/2015 - le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono costrette al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015.
Infine, nel messaggio n. 3058/2019 vengono riportati i codici causali Uniemens da utilizzare per il conguaglio delle prestazioni anticipate e per la rilevazione dell'onere contabile e della relativa contribuzione addizionale dovuta dalle imprese.
- eDotto.com – Edicola del 7 maggio 2019 - Call center, via libera alla CIGS in deroga – Bonaddio
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