Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

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Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

Sgravi contributivi estesi alle aziende pubbliche e private che assumono persone detenute e o internate per attività all'esterno degli istituti penitenziari.

La novità arriva dal DDL sicurezza ed è contenuta nell’articolo 35.

Il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660-A) è stato approvato, in prima lettura, alla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 2024.

Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato.

Torniamo ora sulla novità citata in premessa, concedendoci un necessario preambolo sul quadro normativo vigente in tema di incentivi alle assunzioni di detenuti e internati.

Assunzioni agevolate di detenuti e internati: quadro normativo

Con la finalità di promuovere l’attività lavorativa dei detenuti, la legge 22 giugno 2000, n. 193, ha introdotto un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari ora ospitati presso le Residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS).

In particolare, l’articolo 2 della citata legge n. 193/2000 ha esteso l’agevolazione contributiva prevista dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dalla medesima legge (articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000), anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

Il citato articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede una riduzione contributiva nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a favore delle cooperative sociali e relativamente alle retribuzioni corrisposte:

  • alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
  • agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (oggi REMS);
  • alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

NOTA BENE: Per le stesse cooperative sociali è invece azzerata la contribuzione dovuta relativamente alla retribuzione corrisposta alle altre persone svantaggiate indicate dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare).

L’articolo 8 del decreto 24 luglio 2014, n. 148 ha fissato (fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale) al 95% della quota a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno.

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Assunzioni di detenuti e internati: a chi e quando spettano gli sgravi contributivi

Attualmente possono accedere agli sgravi contributivi, previa stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria:

  • le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
  • le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.

Lo sgravio contributivo, pari al 95% della quota a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.

È possibile fruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

Non è invece possibile riconoscere il beneficio per i rapporti di lavoro domestico.

Lo sgravio contributivo spetta anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Assunzioni agevolate di detenuti e internati: cosa cambia con il DDL sicurezza

L’articolo 35 del DDL Sicurezza, superando vecchie dicotomie, estende le agevolazioni prima illustrate e previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all' esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate anche ammesse al lavoro esterno.

DDL sicurezza: novità per l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario

Infine è utile segnalare che l’articolo 37 del DDL Sicurezza dispone, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, l’aggiornamento delle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Di seguito si riportano i criteri a cui il legislatore chiede ci si attenga:

a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;

c) prevedere, in attuazione dei princìpi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;

d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;

f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

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