DDL sicurezza: apprendistato di riqualificazione con detenuti e internati
Pubblicato il 13 settembre 2024
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Prosegue in Aula, alla Camera dei deputati, il dibattito serrato sul DDL sicurezza recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".
Il testo del disegno di legge originario è stato in più punti novellato, in sede referente, nel corso dell’esame in Commissione (Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, C. 1660-A), iniziato il 27 febbraio 2024 e conclusosi il 6 agosto 2024.
La parola è ora passata all’Assemblea ove la votazione sugli articoli e sui nuovi emendamenti presentati al testo licenziato dalla Commissione è iniziata il 10 settembre 2024 e prosegue velocemente, tra polemiche e proteste delle forze di opposizione.
Nelle sedute dell’11 e del 12 settembre 2024 sono stati approvati 19 articoli sui 38 del testo delle Commissioni.
Alcune novità del DDL sicurezza attengono all’ambito del lavoro e sono pertanto di interesse per il datore di lavoro. Una in particolare riguarda il cd. apprendistato di riqualificazione.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Apprendistato di riqualificazione: finalità e deroghe
L’articolo 36 del DDL sicurezza modifica l’articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
La citata disposizione disciplina l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale, cd. apprendistato di riqualificazione.
Si tratta di un istituto che, pur mutuando, di base, la disciplina prevista per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante in regime ordinario, prevede delle deroghe.
Tali deroghe, in sintesi, riguardano:
- i limiti di età. L'apprendistato professionalizzante ordinario può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (e con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale), limiti di età non applicabili all'apprendistato di riqualificazione che può essere stipulato anche con soggetti over 29;
- per la conferma in servizio al termine del periodo formativo, non applicandosi, per l’apprendistato di riqualificazione, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono che “al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, trovando invece applicazione le comuni disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- le agevolazioni contributive, non operando, per l’apprendistato di riqualificazione, la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione prevista invece per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante in regime ordinario ("Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore", INPS, circolare 14 novembre 2018, n. 108);
- l’erogazione della formazione di base e trasversale, che, nel caso dell'apprendistato di riqualificazione, risulta ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative o nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato (Ministero del lavoro, interpello 30 novembre 2017, n. 5).
Apprendistato di riqualificazione: ambito di applicazione
L’apprendistato di riqualificazione, secondo il quadro vigente, può essere stipulato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con i lavoratori:
- già beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) (circolare 14 novembre 2018, n. 108). Sono invece esclusi i soggetti disoccupati beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione (Ministero del lavoro, interpello 20 maggio 2016, n. 19);
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, di un trattamento di CIGS concesso nell'ambito del cd. accordo di transizione occupazionale (articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Veniamo ora alle novità in arrivo.
Il DDL sicurezza amplia ora la platea dei soggetti con cui è possibile stipulare l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno secondo le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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