Pacchetto sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge
Pubblicato il 19 settembre 2024
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Nella seduta del 18 settembre 2024, l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge (DDL) di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (cosiddetto DDL sicurezza).
Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato.
DDL Sicurezza: cosa prevede
Il disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente rispetto all'originaria versione del testo, è composto di 38 articoli divisi in 6 Capi.
Il provvedimento introduce nuovi reati, inasprisce le sanzioni penali esistenti e potenzia le misure di protezione per le forze di polizia e le forze armate.
Tra le novità principali vi sono anche il rafforzamento delle misure di ordine pubblico, nuove disposizioni contro le manifestazioni violente, e un giro di vite sulle rivolte nei centri di detenzione e accoglienza per migranti. È inoltre introdotto il divieto di commercializzazione della cosiddetta "cannabis light".
Ma veniamo al dettaglio delle misure
Prevenzione e contrasto di terrorismo e criminalità organizzata
Il Capo I del provvedimento (articoli 1-9) è focalizzato sulla prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata.
Tra le misure principali:
- modifiche al codice penale e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati;
- introduzione di nuovi reati legati alla detenzione di materiale terroristico e alla divulgazione di istruzioni per atti terroristici, con ampliamento delle misure di prevenzione;
- introduzione di sanzioni per i gestori di autonoleggi che non registrano i dati dei veicoli.
Sicurezza urbana
Il Capo II (articoli 10-18) riguarda, invece, la sicurezza urbana, e prevede l'introduzione di nuove norme sull'occupazione arbitraria di immobili, un inasprimento delle pene per danneggiamenti durante manifestazioni pubbliche e l'estensione del Daspo urbano.
Il reato di occupazione arbitraria di immobile, in particolare, punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni:
- chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente;
- chiunque si appropria con artifizi o raggiri di un immobile altrui ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
Il testo, a seguire, introduce una nuova circostanza aggravante comune nonché ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.
Sono inoltre inasprite le pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
Il disegno di legge stabilisce altresì che il blocco stradale o ferroviario, realizzato mediante l'ostruzione fisica con il proprio corpo, costituisca un illecito penale anziché un illecito amministrativo, come attualmente previsto. La sanzione viene aggravata qualora l'azione sia compiuta da più persone in gruppo.
Per le donne condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno, il rinvio dell’esecuzione della pena diventa facoltativo e non più obbligatorio.
Viene inoltre modificato l’articolo che disciplina il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, con estensione della punibilità dell’impiego di minori fino a sedici anni di età ed aumento della pena per tali condotte.
Il provvedimento, a seguire, introduce il divieto di importazione, vendita, lavorazione, distribuzione, trasporto e consegna delle infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) e dei prodotti derivati, inclusi estratti, resine e oli.
Tutela delle forze di polizia
Il Capo III (articoli 19-32) prevede misure per la tutela del personale delle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, introducendo:
- aggravanti per i reati commessi contro pubblici ufficiali;
- autorizzazione all’uso di dispositivi di videosorveglianza (bodycam) indossabili durante i servizi di ordine pubblico;
- permesso per gli agenti di portare alcune tipologie di armi senza licenza anche fuori servizio.
- beneficio economico per coprire fino a 10.000 euro di spese legali per gli agenti indagati o imputati per fatti di servizio.
- rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari con nuove aggravanti e l’introduzione del reato di rivolta.
Riguardo alla sicurezza negli istituti penitenziari, in particolare, sono introdotti:
- l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire, se commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;
- il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario.
Stretta anche per le proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza, attraverso la previsione di un nuovo specifico reato.
Maggiore controllo sull’acquisto di SIM da parte di cittadini extra UE: gli operatori, oltre ai documenti di identità, dovranno acquisire anche una copia del permesso di soggiorno.
Vittime di usura
Il Capo IV del Ddl (articolo 33) istituisce un albo di esperti per assistere le vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale.
Ordinamento penitenziario e promozione del lavoro dei detenuti
A seguire, il Capo V (articoli 34-37) introduce modifiche all'ordinamento penitenziario, includendo nuovi reati tra quelli che impediscono la concessione di benefici penitenziari.
E così, l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario viene ricompreso nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Il provvedimento, inoltre, promuove inoltre il lavoro per i detenuti, estendendo i benefici degli sgravi contributivi per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all’esterno degli istituti penitenziari.
Sostenibilità delle nuove misure
Il Capo VI (articolo 38), per finire, include una clausola di invarianza finanziaria per garantire la sostenibilità economica delle nuove misure introdotte.
Tabella di sintesi delle principali novità
Capo | Articoli | Novità Principali |
---|---|---|
Capo I: Prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata | 1-9 |
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Capo II: Sicurezza urbana | 10-18 |
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Capo III: Tutela del personale delle forze di polizia | 19-32 |
|
Capo IV: Sostegno alle vittime di usura | 33 |
|
Capo V: Modifiche all'ordinamento penitenziario e promozione del lavoro dei detenuti | 34-37 |
|
Capo VI: Sostenibilità delle nuove misure | 38 |
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