Delega unica per i servizi online di Entrate e Riscossione: modalità, scadenze e procedure
Pubblicato il 03 ottobre 2024
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L’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, introduce la possibilità per i contribuenti di delegare, attraverso un unico modello, intermediari qualificati per utilizzare uno o più servizi online forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il provvedimento del 2 ottobre 2024 stabilisce le modalità operative di questa semplificazione, che include la trasmissione della delega attraverso un'apposita funzionalità web o mediante file xml firmato digitalmente.
Modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia
La norma di cui all’articolo 21 del cosiddetto Decreto Adempimenti fiscali, in vigore dal 13 gennaio 2024, in un’ottica di semplificazione, prevede che il contribuente possa delegare gli intermediari, come definiti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per l’utilizzo dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso la compilazione di un unico modello.
È responsabilità del contribuente indicare con precisione i servizi che desidera delegare.
La delega ha una durata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al suo conferimento, a meno che non venga revocata prima.
Gli intermediari che rinunciano alla delega devono comunicarlo esclusivamente in modalità telematica.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs n. 1/2024, definirà le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute in questo articolo.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024, firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, stabilisce il contenuto minimo delle informazioni da indicare nella delega, fornendo un fac-simile del modello e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attivazione.
Inoltre, il provvedimento uniforma la scadenza della delega per tutti i servizi, fissandola al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.
Contenuto minimo della delega e servizi delegabili
La delega deve includere alcuni dati obbligatori, che rappresentano il contenuto minimo necessario, quali:
- codice fiscale e dati anagrafici del delegante (che può essere il contribuente, un rappresentante o un erede) e dell'intermediario a cui viene conferita la delega;
- servizi online specifici oggetto di delega o revoca, che devono essere chiaramente indicati e possono riguardare, ad esempio, la consultazione del Cassetto fiscale o la fatturazione elettronica.
- data di conferimento o revoca della delega.
In aggiunta, i servizi delegabili includono:
- consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- servizi relativi alla fatturazione elettronica e corrispettivi telematici (ad esempio, consultazione delle fatture, acquisizione dei dati IVA, conservazione delle fatture);
- Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la proposta di concordato preventivo biennale;
- servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Alcuni servizi, come la fatturazione elettronica e l'accreditamento dei dispositivi, possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari, con la trasmissione della delega effettuata direttamente dal contribuente.
Delega unica
La delega unica consente al contribuente di conferire l'autorizzazione a un massimo di due intermediari per accedere e utilizzare determinati servizi online offerti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ciò permette una gestione semplificata delle deleghe, con la possibilità di specificare i servizi per i quali l’intermediario è autorizzato ad agire.
Se la delega è comunicata secondo le modalità previste, l'intermediario la acquisisce in formato cartaceo con una copia del documento di identità del delegante, o in formato elettronico, con firma conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CaD). Nel caso in cui la delega sia conferita da un rappresentante legale o un erede, è necessaria anche la documentazione che ne attesti la qualifica
I servizi sono delegabili esclusivamente agli intermediari, fatta eccezione per quelli relativi alla "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e all'"accreditamento e censimento dispositivi", che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In questi casi, il contribuente deve trasmettere i dati della delega utilizzando una specifica funzionalità web disponibile nella sua area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il fac-simile della delega verrà aggiornato gradualmente, come indicato nel provvedimento, per includere eventuali nuovi servizi che potranno essere delegati in futuro.
Pertanto, le deleghe attive restano valide fino al 30 giugno 2026, se non rinnovate prima.
Firma elettronica avanzata (FEA)
La firma elettronica avanzata (FEA) è uno strumento utilizzato per confermare il conferimento della delega in modo sicuro e conforme alle normative.
I dati relativi alla delega possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente attraverso una funzionalità web nella sua area riservata.
In alternativa, l'intermediario delegato può trasmettere un file XML firmato digitalmente dal contribuente, utilizzando diversi tipi di firma elettronica: firma digitale, FEA con Carta d'Identità Elettronica (CIE), o FEA realizzata con certificati digitali conformi alle specifiche tecniche previste. In questo processo, l'intermediario autentica la firma del contribuente apponendo la propria firma digitale.
Per garantire l’identificazione del firmatario, la FEA può essere realizzata anche tramite un processo web che coinvolge l'Agenzia delle Entrate, utilizzando strumenti come CIE o SPID.
Rinnovo, revoca e rinuncia della delega
Il rinnovo di una delega è possibile se questa non è ancora scaduta e non ci sono variazioni nei suoi dati. La richiesta può essere effettuata a partire dai 90 giorni precedenti la scadenza originaria, seguendo le modalità previste. Il rinnovo non comporta la revoca della delega, ma ne estende la validità a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria.
Per quanto riguarda la revoca e rinuncia, una delega attiva può essere revocata in qualsiasi momento dal contribuente o tramite intermediario, seguendo le modalità stabilite. Se vengono modificati uno o più dati della delega, essa viene revocata automaticamente e sostituita con una nuova delega. La rinuncia, invece, riguarda tutti i servizi delegati ed è comunicata esclusivamente dall’intermediario tramite un'apposita funzionalità web, con effetto immediato.
A partire da quella data, le disposizioni del provvedimento firmato il 2 ottobre 2024 sostituiranno completamente le seguenti normative precedenti:
- Provvedimento n. 92558 del 29 luglio 2013: "Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del 'Cassetto fiscale delegato' da parte degli intermediari" ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
- Provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018: "Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica".
Di seguito una tabella con le principali indicazioni del provvedimento n. 0375356/2024.
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Data Provvedimento | 2 ottobre 2024 |
Articolo di riferimento | Articolo 21, Decreto Legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024 |
Modello unico | Permette di delegare fino a 2 intermediari per l'uso dei servizi online |
Contenuto minimo della delega | Codice fiscale, dati anagrafici, servizi delegati, data di conferimento/revoca |
Servizi delegabili | Cassetto fiscale, Fatturazione elettronica, ISA, Servizi online Agenzia delle Entrate-Riscossione |
Durata della delega | Fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento |
Rinnovo delega | Richiedibile a partire dai 90 giorni precedenti la scadenza originaria |
Revoca e rinuncia | Revocabile in qualsiasi momento, rinuncia immediata per tutti i servizi |
Comunicazione dati | Tramite funzionalità web o file XML firmato digitalmente |
Firma elettronica avanzata (FEA) | Richiede firma digitale, FEA CIE o FEA con certificati digitali |
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