Decreto adempimenti: nuove date per le dichiarazioni (con la Video Guida)

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Decreto adempimenti: nuove date per le dichiarazioni (con la Video Guida)

Il provvedimento contenente la semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari ha preso forma nel decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio.

L’atto era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 e contiene, tra le altre disposizioni, un nuovo calendario fiscale e la semplificazione di alcune procedure.

Entrata in vigore: tranne dove specificato diversamente, il decreto in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari entra in vigore il 13 gennaio 2024.

Calendario fiscale

In particolare, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP – con effetto dal 2 maggio 2024 - viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre (articolo 11, Dlgs 1/2024).

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si passa dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dal 2025, invece, i contribuenti potranno inviare le dichiarazioni Irpef, Irap e Ires già dal 1° aprile.

Altre date guardano:

  • l’invio delle Spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 al 31 gennaio 2024;
  • la messa a disposizione dei software per la compilazione delle pagelle fiscali entro il 30 aprile 2024;
  • il versamento rateale del saldo 2023 e dell’acconto 2024 delle imposte dovute entro il 16 dicembre 2024.

Degno di nota, nell’ambito del calendario degli adempimenti, è la previsione per cui nei mesi di agosto e dicembre cesserà l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di avvisi bonari, controlli formali e lettere di compliance.

Tuttavia, se il decreto legislativo n. 1/2024 non tratta della sospensione della scadenza dei pagamenti in detti mesi, altre norme stabiliscono che dal 1° agosto al 4 settembre vi sia lo stop per il pagamento delle somme dovute a vario titolo.

Ma una norma simile non viene contemplata per congelare anche i termini di pagamento della mensilità di dicembre. Il motivo sembra essere sempre quello di esigenze di cassa da parte dello Stato.

Dunque, le numerose scadenze di dicembre continueranno a gravare su cittadini e intermediari.

Precompilata, estensione

A decorrere dal 2024, in via sperimentale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro e pensione.

Non solo, sempre in via sperimentale, l’adozione della precompilata varrà anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa; in ogni caso, su di essi permane l’obbligo di presentare il modello Redditi.

Viene stabilito che la base dati presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria venga messa a disposizione dei contribuenti con partita Iva e degli intermediari delegati a partire dal 2024.

Professionisti, comunicazione cessazione dall’incarico

Con plauso dei commercialisti, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva (DPR n. 633/1972).

Fino ad oggi, a fronte della cessazione dell’incarico di tenuta e conservazione di scritture e documenti contabili il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate - entro 30 giorni – la conclusione dell’incarico, indicando anche il nuovo luogo dove reperire la documentazione contabile.

Ciò portava alla conseguenza che, in caso di inerzia del contribuente, il professionista rimaneva il soggetto a cui si rivolgevano gli ispettori fiscali in caso di controllo fiscale a carico del contribuente.

Ora, il decreto legislativo dell’8 gennaio 2024, n. 1 ha dato soluzione alla questione aggiungendo il comma 3 bis all’articolo 35, DPR 633/1972.

Quando viene variato il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, se il contribuente non provvede a comunicare la variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto, il depositario, dopo aver avvisato il contribuente, mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, effettuerà lui stesso la comunicazione all'Agenzia delle Entrate circa la cessazione dell'incarico.

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