Decreto sanzioni, avvisi bonari in arrivo per regolarizzare IVA e ritenute

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Decreto sanzioni, avvisi bonari in arrivo per regolarizzare IVA e ritenute

Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (cosiddetto Decreto sanzioni 2024) segna una svolta significativa nell'ordinamento tributario italiano, introducendo un nuovo approccio nelle modalità di gestione e sanzione degli omessi versamenti di IVA e ritenute.

A partire dal 1° settembre 2024, la riforma del sistema sanzionatorio italiano prevede l'invio di "avvisi bonari" da parte dell'Agenzia delle Entrate, un meccanismo preventivo che mira a stimolare la regolarizzazione volontaria delle somme dovute, prima che tali situazioni si trasformino in reati tributari.

Secondo il nuovo comma 2-bis dell'articolo 3-bis del Decreto legislativo n. 462/1997, inserito dalla riforma, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare gli esiti del controllo automatizzato relativo al periodo d'imposta precedente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Questa data si trasforma, quindi, in un momento cruciale sia per sostituti d’imposta sia per contribuenti, fornendo il tempo necessario per procedere alla rateizzazione del debito e scongiurare eventuali conseguenze penali.

La misura non solo offre una chance di correzione preventiva, ma facilita anche l'Amministrazione fiscale nella gestione e nel recupero dei crediti, ottimizzando le risorse e riducendo i contenziosi.

Vediamo quali sono le novità legislative introdotte e i relativi effetti.

Riforma delle sanzioni, novità in ambito penale

In primo luogo è da sottolineare come il decreto di riforma del sistema sanzionatorio nazionale, operativo dal 1° settembre 2024, (Dlgs n. 87/2024) intervenendo sulle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, abbia apportato significative modifiche alla disciplina in materia di reati ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva contenuta nel Dlgs n. 74/2000.

In particolare modo, è stato introdotto il reato di omesso versamento di ritenute e Iva, con nuove cause di non punibilità.

In precedenza, questi reati si configuravano con il mancato versamento delle somme dovute entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale. Con la nuova normativa, invece, i reati si verificano solo se il mancato versamento "sopra soglia" persiste fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione.

Un elemento fondamentale è la possibilità di rateizzare il debito attraverso l'avviso bonario prima di questa scadenza, come previsto dall'articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997. In pratica, se un contribuente non inizia o non continua la rateazione entro i termini specificati, e il debito residuo supera i 50.000 euro per le ritenute o i 75.000 euro per l'IVA, allora il reato è punibile.

Inoltre, è stata introdotta una nuova disposizione che esclude la punibilità per omesso versamento se il mancato pagamento è dovuto a cause non imputabili al contribuente, come crisi di liquidità non transitoria dovuta a insolvibilità di terzi o mancati pagamenti da parte di amministrazioni pubbliche.

Questi cambiamenti sono progettati per allineare meglio le norme penali con quelle tributarie e per incentivare il pagamento spontaneo delle somme dovute, mitigando così il rischio di sanzioni penali per i contribuenti.

Omessi versamenti Iva e ritenute, le nuove regole

Il Decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 1, comma 7) introduce modifiche significative all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997, inserendo il nuovo comma 2-bis, per rafforzare il meccanismo di comunicazione e regolarizzazione delle posizioni tributarie dei contribuenti. Questa novità normativa si colloca nell'ambito di una strategia più ampia volta a incentivare la conformità fiscale e a prevenire le violazioni.

Secondo il testo del nuovo comma 2-bis, gli esiti del controllo automatizzato, effettuato in base agli articoli 36-bis e 54-bis dei decreti del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e n. 633/1972, devono essere comunicati sia ai sostituti d’imposta che ai contribuenti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale. Tale disposizione mira a dare sufficiente preavviso per consentire la regolarizzazione delle eventuali somme dovute attraverso il pagamento rateale.

Prima ancora di ricevere tale comunicazione, i sostituti d’imposta o i contribuenti possono iniziare a pagare spontaneamente le somme dovute, rateizzandole in un minimo di venti rate trimestrali. La prima rata deve essere versata entro i termini stabiliti dagli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, con le rate successive pagate entro l'ultimo giorno di ogni trimestre seguente. Questa opzione di pagamento anticipato e spontaneo offre ai contribuenti un'opportunità di conformità proattiva, riducendo il rischio di sanzioni e di procedimenti legali.

La modifica legislativa non solo rende più efficace il sistema di controllo fiscale, ma stabilisce anche un ponte diretto tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, facilitando un dialogo costruttivo e una maggiore trasparenza nell'adempimento delle obbligazioni tributarie.

Reato di omesso versamento, i nuovi termini

Il Decreto legislativo 87/2024 ha introdotto una modifica significativa nei termini di scadenza per l'omesso versamento di ritenute e IVA, stabilendo che il mancato pagamento diventa penalmente rilevante solo se le somme dovute non sono state versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

NOTA BENE: Le soglie per la rilevanza penale non sono state modificate: rimangono fissate a 250.000 euro per l'IVA e 150.000 euro per le ritenute.

In passato, il termine per l'IVA coincideva con la scadenza del versamento dell'acconto, solitamente il 27 dicembre, e per le ritenute con il termine di invio della dichiarazione correlata.

Adesso, invece, c'è circa un anno in più per regolarizzare il pagamento, ma la penalità scatta se, al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, il debito non è in fase di estinzione o rateizzazione tramite avviso bonario.

Il nuovo termine offre, dunque, una finestra temporale estesa per evitare conseguenze penali, mantenendo però inalterate le soglie economiche che definiscono la gravità dell'omissione.

A seguire una Tabella che riassume le nuove date di scadenza e le soglie (invariate) prima e dopo la riforma del sistema sanzionatorio:

Aspetto

Prima della Riforma

Dopo la Riforma

Scadenza per l'IVA

27 dicembre (versamento dell'acconto)

31 dicembre dell'anno successivo

Scadenza per le ritenute

Termine di invio della dichiarazione

31 dicembre dell'anno successivo

Soglia IVA

250.000 €

250.000 €

Soglia ritenute

150.000 €

150.000 €

Avvisi bonari per omissioni Iva e ritenute

La riformulazione degli articoli 10 bis e 10 ter del Dlgs 74/2000 riguardante gli omessi versamenti conferisce una grande importanza agli avvisi bonari. Infatti, l'inizio della rateizzazione prevista da questi avvisi è di per sé sufficiente per prevenire la commissione del reato.

Secondo quanto stabilito dal "Decreto Sanzioni", dunque, entro il 30 settembre 2024 verranno inviate ai contribuenti e ai sostituti d'imposta le comunicazioni di irregolarità per i mancati versamenti di IVA e ritenute relative al periodo d’imposta 2022 (modelli IVA e 770 2023).

L'avviso bonario, noto anche come comunicazione di irregolarità, è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in seguito a un controllo formale. Questo controllo viene effettuato su una dichiarazione presentata dal contribuente, quando vengono individuate alcune irregolarità. I controlli si basano su dati e informazioni ottenuti dalle dichiarazioni del contribuente o da quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

Le informazioni contenute nell’avviso bonario si riferiscono ad incongruenze che possono riguardare diverse situazioni, tra cui:

  1. imposte non versate;
  2. compensazioni indebite;
  3. errori materiali o di calcolo;
  4. errori nelle detrazioni d'imposta.

NOTA BENE: L'avviso mira a informare il contribuente di queste discrepanze, che hanno generato eventuali debiti tributari, offrendo l'opportunità di correggere gli errori e regolarizzare la propria situazione fiscale ed eventualmente rateizzare il debito.

Nuovo calendario di scadenze fiscali: le date per evitare le sanzioni

Secondo la nuova normativa, per evitare sanzioni legate agli omessi versamenti, sono previste specifiche scadenze sia per l'Agenzia delle Entrate che per il contribuente:

1. Invio degli avvisi bonari: l'Agenzia delle Entrate deve inviare gli avvisi bonari al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2. Avvio della rateazione: il contribuente ha la possibilità di iniziare la rateazione delle somme dovute entro il 31 dicembre dello stesso anno, che è anche il termine ultimo per evitare la configurazione del reato di omesso versamento.

3. Pagamento della prima rata: se l'Agenzia delle Entrate ha inviato gli avvisi secondo i termini, il contribuente ha 30 giorni dalla ricezione dell'avviso per versare la prima rata trimestrale. Il rispetto di questa scadenza lo esenta dalla punibilità per il reato associato all'omesso versamento.

Tabella che riassume le nuove date importanti da ricordare per l'Agenzia delle Entrate e per i contribuenti, in relazione alla gestione degli avvisi bonari e alla rateizzazione delle somme dovute:

Responsabilità

Azione

Scadenza

Agenzia delle Entrate

Invio degli avvisi bonari

30 settembre dell'anno successivo alla dichiarazione

Contribuente

Avvio della rateazione delle somme dovute

31 dicembre dello stesso anno

Contribuente

Pagamento della prima rata trimestrale

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso

NOTA BENE: Le suddette scadenze sono fondamentali per garantire che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione senza incorrere in penalità.

Pagamento spontaneo

Come anticipato, i contribuenti hanno la possibilità di iniziare spontaneamente il pagamento rateale delle somme dovute prima di ricevere l'avviso bonario, pagando almeno un ventesimo del dovuto per ciascun trimestre solare. Questo può avvenire anche in assenza di una liquidazione formale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, prevede che:

“Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo."

NOTA BENE: L'attuazione di questo articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte dovranno gestire i relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili secondo la legislazione esistente.

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