Sistema sanzionatorio fiscale: riforma in Gazzetta

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Sistema sanzionatorio fiscale: riforma in Gazzetta

Trova posto nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 n. 150 il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 che contiene la revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Il provvedimento accoglie norme su:

  • sistema penal-tributario;
  • sistema sanzionatorio tributario;
  • sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

NOTA BENE: Le regole del sistema penal-tributario diventano immediatamente operative e si applicano anche ai processi in corso, nel rispetto del fondamentale principio del favor rei. Le nuove norme in tema di sanzioni amministrative si applicano esclusivamente ai fatti commessi a decorrere dal 1° settembre 2024.

In generale il decreto è orientato a mitigare le penalità osservando il principio della proporzionalità soprattutto sul piano amministrativo. Ciò si traduce nella riduzione delle sanzioni quando il contribuente, prima dell’arrivo dei controlli del Fisco, si attiva per rimuovere la violazione.

Per molte novità saranno necessari approfondimenti.

Sanzioni tributarie penali

Dunque l’intento del legislatore è quello di adeguare le norme relative alla non punibilità, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore e chi decide comunque di mettersi in regola. Ma non si fanno sconti a chi agisce con dolo.

Sul fronte delle sanzioni tributarie penali le novità per i contribuenti sono:

  • la tolleranza per incertezze normative. Se un contribuente infrange le regole a causa di una confusione legale e segue le direttive successive delle autorità fiscali (come circolari e consulenze), può evitare punizioni. Questo è possibile se rettifica la propria dichiarazione fiscale e paga le tasse necessarie entro 60 giorni dalle istruzioni ricevute;
  • non punibilità per mancati pagamenti di IVA e ritenute. Viene esclusa la responsabilità penale per alcuni mancati pagamenti:
  1. presenza di forza maggiore non imputabile al contribuente che impedisce il pagamento delle ritenute o dell'IVA;
  2. crisi di liquidità prolungate e confermate tramite procedimento giudiziario;
  3. in presenza di una rateazione del debito tributario oggetto di contestazione. In caso di pagamento rateale in essere non scatta il reato tributario oltre la soglia dei 250 e 150 mila.

La legge mira a punire attivamente solo quei comportamenti che sono chiaramente fraudolenti o evasivi, come l'omissione del pagamento dell'IVA e delle ritenute, considerata alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Crediti non spettanti e insistenti

Il decreto legislativo n. 87/2024 distingue precisamente tra crediti “non spettanti” ed “inesistenti”, al fine di specificare le condotte delittuose di indebita compensazione, di diverso disvalore, previste dall'art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000, modificando in parte il testo iniziale per i crediti insistenti.

Per "crediti inesistenti" si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente   falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti non spettanti" si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Coordinamento processo penale e tributario

Il testo esplora le nuove regolamentazioni per integrare più efficacemente i processi tributari e penali, evidenziando tre aspetti principali.

Integrazione di prove tra processi. Le sentenze definitive dei processi tributari e gli atti di accertamento fiscale possono ora essere utilizzati come prove nei processi penali. Questi documenti, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice nel processo penale.

Validità delle sentenze penali nei processi tributari. Una sentenza di assoluzione penale, dove si stabilisce che l'accusato non è responsabile del fatto, è ora considerata definitiva anche nei processi tributari, fino al livello della Cassazione. Questa disposizione supera il cosiddetto principio del "doppio binario", che separava le sentenze dei due ambiti processuali a causa delle differenze nei loro sistemi di prove. Non viene specificata, invece, l'influenza di una sentenza di condanna nei contesti extra-penali.

Applicazione del principio di ne bis in idem. In linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è stato introdotto un sistema che evita sanzioni duplicate. Giudici e amministratori devono ora considerare eventuali sanzioni già irrogate, sia in ambito amministrativo che penale, prima di imporre nuove penalità.

Sanzioni tributarie

Il sistema fiscale italiano ha introdotto aggiornamenti significativi alle penalità associate alle dichiarazioni dei redditi errate o mancanti, incluse quelle relative all'IRAP e all'IVA.

In caso di dichiarazioni omesse:

  • viene ridotta significativamente la sanzione massima, passando dal 240% al 120%;
  • chi non presenta la dichiarazione senza che ciò comporti imposte da versare, rimane una multa fissa che varia da 250 a 1.000 euro, con possibilità di raddoppio a 2.000 euro per chi è soggetto alle scritture contabili;
  • se la dichiarazione viene fornita tardivamente, oltre i 90 giorni ma prima di un controllo fiscale, la sanzione sarà del 75% delle tasse dovute, calcolando una triplicazione della nuova sanzione base per omesso versamento, ora ridotta dal 30 al 25%.

Per l’infedele dichiarazione:

  • viene stabilita una sanzione fissa al 70%, con un minimo di 150 euro;
  • in caso di correzione spontanea della dichiarazione prima di eventuali ispezioni fiscali, la sanzione sarà del 50% delle imposte dovute. Se non ci sono tasse da pagare, la sanzione rimane fissata a 150 euro.

E’ stata abolita la maggiorazione di un terzo della sanzione per i redditi esteri.

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