In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

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Con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, l’INPS dà attuazione all’esonero contributivo introdotta dall’art. 4-ter del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla L. 15 marzo 2024, n. 28, consentendone la concreta fruizione.

La misura agevolativa, di natura sperimentale per gli anni 2024 e 2025, sostiene i processi di aggregazione societaria finalizzati alla salvaguardia occupazionale e alla riqualificazione delle competenze.

L’INPS riepiloga requisiti, condizioni e limiti economici del beneficio contributivo e illustra gli adempimenti Uniemens.

Esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione: ambito soggettivo e presupposti

L’INPS, con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, chiarisce che l’esonero contributivo è rivolto alle nuove imprese costituite mediante processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami) da cui risulti un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Presupposto essenziale è la stipula di un accordo in sede governativa, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Nell’accordo deve essere previsto sia il progetto industriale, con le azioni per il superamento delle criticità settoriali, sia il piano di politica attiva, con le azioni per la formazione o riqualificazione dei lavoratori.

Accordo sindacale e tempistiche dell’operazione

L’accordo può essere sottoscritto dalla nuova impresa anche prima dell’operazione societaria, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa l’INPS riconosce l’esonero contributivo solo dopo la trasmissione, da parte del Ministero del Lavoro, dell’elenco dei destinatari e della quantificazione dell’esonero, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

NOTA BENE: Il Dicastero è tenuto a comunicare all’INPS la denominazione e il codice fiscale delle aziende coinvolte, il numero dei lavoratori destinatari del beneficio, la decorrenza e l’intero periodo di spettanza dell’esonero, nonché la proiezione dei costi definita nell’accordo.:

Successivamente, l’Istituto attribuisce alle imprese coinvolte il codice di autorizzazione “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”), valido per il periodo di spettanza dell’esonero, come comunicato dal Ministero del Lavoro a seguito della stipula dell’accordo.

Misura dell’incentivo e decorrenza

L’INPS, con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, riepiloga requisiti e condizioni per il riconoscimento dell’esonero contributivo.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta l’esonero al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico ed effettivamente sgravabili (sono esclusi i premi/contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, con massimale annuo di € 3.500 per ciascun lavoratore (pari a € 291,66 mensili).

È previsto un ulteriore periodo di 12 mesi, con massimale annuo di € 2.000 (pari a € 166,66 mensili).

Resta ferma l’aliquota di computo pensionistico.

L’esonero decorre dalla data indicata dal Ministero del Lavoro, coincidente con la data di trasferimento dei lavoratori prevista nell’accordo.

Condizionalità formative e tutela occupazionale

L’INPS ricorda, oltre all’accordo in sede governativa, è condizione per la fruizione dell’esonero contributivo che a ciascun lavoratore sia garantito un percorso di formazione/riqualificazione di almeno 200 ore complessive, erogato nel periodo di durata del beneficio.

L’INL verifica l’adempimento degli impegni formativi sulla base degli accordi.

Inoltre, il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale per 48 mesi dalla decorrenza delle operazioni straordinarie; eccezioni ammesse riguardano i soli casi previsti dal D.I. 23 gennaio 2025 (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni, strumenti incentivanti o altri strumenti non traumatici con consenso del lavoratore).

Se il datore di lavoro risolve il rapporto per motivazioni diverse da quelle espressamente consentite, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio dell’importo dell’esonero contributivo fruito, calcolata con riferimento ai soli lavoratori interessati dalla violazione.

Resta fermo che il recupero della contribuzione è assoggettato alle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Esposizione in Uniemens – sezione PosContributiva

Ai fini dichiarativi, l’INPS, indica che, dal mese di competenza di dicembre 2025 (mese successivo alla pubblicazione del messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025), i datori di lavoro che hanno stipulato l’accordo e siano stati preventivamente autorizzati espongono l’agevolazione in <DenunciaIndividuale>/<DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib>:

  • inserendo nel <CodiceCausale> il nuovo valore “IN24”, avente il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”;
  • valorizzando in <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”, in <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio, in <BaseRif> (solo per arretrati), l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese e in <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza..

Le procedure INPS riportano nel DM2013 “VIRTUALE” i codici di nuova istituzione “L631” (Conguaglio) e “L632” (Arretrati).

Il recupero degli arretrati è consentito solo nelle competenze dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026, valorizzando per ciascun mese i riferimenti richiesti.

Esposizione in Uniemens – sezione ListaPosPA

A decorrere dal mese di competenza di dicembre 2025 (mese successivo alla pubblicazione del messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025), i datori di lavoro privati che abbiano stipulato l’accordo e siano stati preventivamente autorizzati devono esporre, nel flusso UniEmens – sezione “ListaPosPA” e secondo le consuete modalità – l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

L’esposizione del beneficio non incide sulla determinazione della contribuzione dovuta, ma ne consente il recupero in sede di conguaglio.

Per rappresentare lo sgravio spettante, va compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, riportando:

  • l’anno di riferimento nello <AnnoRif> e il mese di riferimento nello <MeseRif>;
  • il <CodiceRecupero> “71”, corrispondente a “Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; art. 4-ter D.L. n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28”;
  • nell’elemento <Importo>, l’importo del contributo oggetto di sgravio.

Il recupero delle mensilità pregresse rispetto al mese corrente può essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Esposizione in Uniemens – sezione PosAgri

Per i datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero, l’INPS indica di operare nel seguente modo.

Per i primi 24 mesi (massimale € 3.500 annui) di esonero per ciascun lavoratore assunto, inserire:

  • in <TipoRetribuzione>/<CodiceRetribuzione> codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “2L”, che assume il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 primi 24 mesi”.

Per gli ulteriori 12 mesi (massimale € 2.000 annui), inserire:  

  • in <TipoRetribuzione>/<CodiceRetribuzione> codice “Y”
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “3L”, che assume il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 terzo anno”.

Per gli arretrati si utilizzano il codice “Y” e il codice agevolazione “4L”, che assume il significato di “Arretrati Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”, indicando in <Retribuzione> l’importo complessivo da recuperare.

ATTENZIONE: Il codice “4L” è utilizzabile solo nella competenza dicembre 2025, con invio entro il 28 febbraio 2026 (quarto periodo di trasmissione).

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