Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci
Pubblicato il 07 novembre 2025
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Dopo mesi di incertezza nel mondo dell’autotrasporto, è arrivato il chiarimento tanto atteso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui tempi di carico e scarico delle merci.
Con la circolare n. 0013485 del 4 novembre 2025, il MIT ha tracciato una linea chiara tra la fase di attesa e quella operativa: i 90 minuti di franchigia riguardano esclusivamente i tempi di attesa e non comprendono il tempo effettivo dedicato al carico o allo scarico.
Il documento ministeriale, che recepisce le modifiche introdotte dal Decreto Infrastrutture (D.L. 73/2025, convertito nella Legge 105/2025), stabilisce inoltre un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo oltre il periodo di franchigia.
Una precisazione accolta con interesse dagli operatori del settore, che da mesi chiedevano regole più chiare per evitare contenziosi e disallineamenti interpretativi tra committenti e vettori.
Disciplina dei tempi di attesa, franchigia e indennizzo
È importante ricordare che la norma stabilisce in maniera precisa e vincolante i tempi di attesa e le relative conseguenze economiche, sia in termini di franchigia che di indennizzo, per le operazioni di carico e scarico delle merci.
- Il periodo di franchigia per l’attesa è fissato in 90 minuti sia per il carico sia per lo scarico delle merci.
- Oltre tale limite, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
- La stessa somma è dovuta anche quando vengono superati i tempi contrattualmente previsti per le operazioni di carico o scarico, senza ulteriori periodi di franchigia.
Ne consegue che:
- i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente al periodo di attesa, e non includono il tempo effettivo delle operazioni di carico e scarico;
- non esistono franchigie aggiuntive per i ritardi nelle fasi operative;
- l’indennizzo di 100 euro è dovuto per intero, anche se il ritardo è inferiore a un’ora.
Esclusioni di responsabilità e ruolo del contratto di trasporto
Da ciò deriva l’importanza del contratto di trasporto, che nel sistema delineato dal decreto legislativo 286/2005 assume un ruolo centrale e viene fortemente favorito nella sua forma scritta.
Il contratto deve contenere informazioni dettagliate sul luogo, l’orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di carico e scarico.
Nel definire tali elementi, le parti devono comunque attenersi ai limiti di legge previsti dall’articolo 1322 del Codice civile e dal decreto legislativo 286/2005, nel rispetto dei diritti di ciascun soggetto coinvolto.
Definizione preventiva di tempi, luoghi e responsabilità
Considerato che le operazioni di carico e scarico coinvolgono diversi soggetti della filiera logistica - come vettori stradali, spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti e altri operatori - e che tali attività si svolgono in contesti molto differenti (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.), è necessario che tutti gli aspetti operativi siano definiti in modo chiaro e preventivo.
Occorre quindi stabilire con precisione:
- il luogo delle operazioni;
- le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico;
- gli orari di esecuzione e i tempi operativi;
- le procedure di attestazione delle pattuizioni concordate.
È inoltre opportuno ricordare che il vettore può dimostrare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali. Per questo motivo è fondamentale individuare in modo esatto il momento e il luogo del carico o dello scarico, nonché le regole di accesso ai terminal.
Indicazioni su responsabilità e cause di forza maggiore
Il Ministero raccomanda di indicare chiaramente chi sono i responsabili effettivi delle operazioni di carico e scarico, considerato che la legge prevede l’obbligo in solido di committente e caricatore per il pagamento dell’indennizzo, con diritto di rivalsa verso il soggetto realmente responsabile.
È altresì necessario specificare in modo esplicito cosa si intenda per “cause di forza maggiore”, tenendo conto che la normativa richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione delle disposizioni a tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 286/2005.
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