Dalla conversione del Milleproroghe spazio a novità e conferme

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Dalla conversione del Milleproroghe spazio a novità e conferme

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n.14 del 2023 è stato dato il via libera definitivo alle disposizioni del cd. decreto “Milleproroghe” (D.L.n.198/2022). Il decreto è entrato in vigore il 30.12.2022, mentre la legge di conversione ha effetto dallo scorso 28 febbraio 2023. Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessati misure fiscali previste dal provvedimento. 

Sospensione ammortamenti

Con l’articolo 3, comma 8, del D.L. n. 198/2022, convertito, viene esteso all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Trattasi del regime derogatorio previsto dall'articolo 60, comma 7-bis e seguenti del D.L. n.104/2020 convertito.

Come noto, i commi da 7-bis a 7-quinquies del suddetto articolo 60 hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La norma, nella sua formulazione originaria, consentiva di non effettuare una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tale opzione può essere esercitata anche in “deroga” all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni (materiali e immateriali), la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla relativa residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno. Pertanto, anche a seguito della proroga in esame, restano ferme le modalità applicative della norma derogatoria.

Continua ad essere previsto l'obbligo di destinare ad una “riserva indisponibile” utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Restano fermi, poi, gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Il comma 7-quater, infatti, prevede che la Nota Integrativa dia conto delle ragioni della deroga nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Sul piano fiscale, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è, altresì, ammessa ai fini IRAP per la determinazione della relativa base imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, DLgs. 446/97) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

NOTA BENE: Si ricorda che il comma 7-bis prevedeva che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia. L’articolo 1, comma 711 della legge n. 234/2021, in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale, ha esteso tale facoltà ex lege all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni. Da ultimo, l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, ha esteso la sospensione dell’ammortamento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e quello in corso al 31 dicembre 2022 sopprimendo, al contempo, la condizione che subordina l’estensione di tale beneficio al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Assemblee societarie

Ancora una proroga per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti “a distanza”. Con l’articolo 3 comma 10-undecies viene prorogata al 31 luglio 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, si estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e S.r.l. disposte dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

NOTA BENE: Il legislatore, attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, estende l'applicabilità delle norme disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed S.r.l.. L'applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 e poi al 31 luglio 2022 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021. La novità, tuttavia, non investe il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla norma vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 deve avvenire, nei termini ordinari

Stando, quindi, alle disposizioni della proroga, fino al prossimo 31 luglio 2023 per le assemblee ordinarie e straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci:

  • esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con particolare riguardo alle S.r.l. è consentito ai soci - anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie - l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. La norma incentiva, poi, il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle Spa quotate. Per queste ultime, nell'ipotesi in cui la partecipazione in assemblea avvenga per il tramite di un rappresentante designato (articolo 135-undecies del TUF), sussiste la necessità che tutte le proposte di deliberazione siano pubblicate prima dell’assemblea.

Assemblee “a distanza” entro il 31 luglio 2023 anche per le associazioni e le fondazioni appartenenti o meno al comparto del Terzo settore (APS, ODV e Onlus). In tal caso, il richiamo è alle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 8-bis del D.L. 18/2020 convertito. Con il nuovo termine, quindi, le associazioni e le fondazioni potranno svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza anche nel caso in cui tali modalità non siano espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle stesse organizzazioni. Per gli enti dotati della qualifica di Onlus, in assenza di deroghe, resta l’obbligo di redigere il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 20 bis DPR 600/73).

Sterilizzazione delle perdite

Con l’articolo 3 comma 9 del D.L. 198/2022, convertito, si estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal D.L. n. 23/2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale). In particolare, evocando gli articoli 2446 e 2447, per le società per azioni, e 2482-bis e ter per le società a responsabilità limitata, in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non scatta l’obbligo, per l’assemblea, di ridurre il capitale di pari importo. Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, non scatta l’obbligo di convocare l’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti. Così, fermo restando il dovere degli amministratori di informare i soci, l’assemblea convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni prescritte dal codice civile, cioè la riduzione del capitale e, se del caso, l’aumento al di sopra del minimo. Per coordinare la previsione di tale periodo di moratoria con ulteriori previsioni codicistiche si prevede che fino alla data di tale assemblea non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite emerse devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Termini agevolazioni “prima casa”

Sospesi fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti dalla norma in materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata del 2 per cento (anziché del 9 per cento) per agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Con l’articolo 3 comma 10-quinquies, infatti, il decreto cd. Milleproroghe convertito stabilisce quanto segue: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Per effetto della modifica, quindi, la sospensione riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Conseguentemente, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986 (TUR) nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 e occorrerà riprenderne il computo a partire dal 31 ottobre 2023.  

Si ricorda che le norme contenute nella suddetta “nota II-bis” prevedono alcuni termini volti a disciplinare l’agevolazione in esame e, in particolare, viene stabilito che:

  • per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
  • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30%  delle stesse imposte;
  • l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
  • l'aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

Pertanto, in base alla disposizione in commento:

  • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi;
  • il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
  • passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

La norma sospende, altresì, il termine previsto dall'articolo 7 della L. n. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro/Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'Iva dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. Così, ai contribuenti cui spetta il credito d’imposta (pari all’imposta pagata per il vecchio acquisto, nei limiti dell’imposta del nuovo acquisto) se era in corso il periodo utile al “riacquisto” dell’immobile, questo riprenderà a partire da novembre 2023; allo stesso modo, se l’atto di vendita del vecchio immobile viene stipulato nel periodo 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini per il riacquisto decorrono dal 31 ottobre.

Da ultimo, la norma stabilisce che sono “fatti salvi” gli atti notificati dall'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis e del  termine di cui al menzionato articolo 7 della L. n. 448/98, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Bonus beni strumentali 

Con l’articolo 12 commi 1-bis e 1-ter del D.L. 198/2022 convertito si “estende” la portata della disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  • «1-bis. All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”.
  • 1-ter. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”»

In particolare, con il comma 1-bis dell’articolo 12 del D.L. 198/2022, convertito, slitta al 30 novembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine "lungo" entro cui eseguire gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 (ordine accettato dal venditore e pagmento acconto minimo 20%  del costo di acquisizione) relativi ad investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ossia quelli “diversi” dai beni strumentali 4.0 individuati nell’ambito degli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Si tratta degli investimenti effettuati nel 2022 per i quali spetta un credito di imposta pari al 6%, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Pertanto, con la disposizione in esame si posticipa al 30.11.2023 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinari” agevolabili al 6%, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. A tal fine, la norma modifica l’articolo 1, comma 1055 della legge di bilancio 2021.

Con il comma 1-ter dell’articolo 12 del D.L. 198/2022, convertito, slitta al 30 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) anche il termine "lungo" entro cui effettuare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 (ordine accettato dal venditore e pagamento acconto minimo 20%  del costo di acquisizione) aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.   

Si modifica, quindi, la norma di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n.178/2020.

Saldo e stralcio

Viene modificato il comma 222 della legge di Bilancio 2023 che detta la disciplina del cd. “saldo e stralcio”. La norma prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Con la nuova norma si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti. Viene, inoltre, prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli.

 Il comma 227 della legge di Bilancio 2023 stabilisce infatti che, per i carichi fino  a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31  dicembre 2015 da enti “diversi” dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e  dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico opera “parzialmente”  e, cioè, solo per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a  ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, dunque non si applica a quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le  procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti. Per tali enti, attraverso l’introduzione dei nuovi commi da 229-bis a 229-quater alla legge n. 197 del 2022, si estendere il ventaglio di opzioni praticabili  in ordine all’annullamento automatico. Ai sensi del nuovo comma 229-bis, ove tali enti alla data del 31 gennaio 2023 non abbiano adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare  l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), essi  vengono rimessi in termini e possono quindi adottarlo entro il 31 marzo 2023.

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare - con le medesime forme - un provvedimento con il quale, fermo  restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico  (disposto dal comma 226) essi stabiliscono l'integrale applicazione delle  disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai  debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge  di bilancio 2023) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata  iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente  della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni generali sull’efficacia della pubblicazione dei propri atti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia entro il 30  aprile 2023, ai soli fini statistici. In sostanza, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

  • se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
  • in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali,  amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento  da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege ovvero di disapplicarlo del tutto con rimessione in termini al 31 marzo 2023, ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente con provvedimento da adottare entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.

 

Ulteriori novità in sintesi

Proroga termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione

Con l’articolo 3, comma 10-bis il legislatore interviene sulla disciplina del Fondo di  garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (in luogo  del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul  Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie  prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. Si tratta, nello specifico, di giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali

Con l’articolo 3, comma 10-octies viene prorogato al 31 marzo 2023 (in luogo del 16 marzo) il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni  alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi. Con la novella norma, quindi, viene stabilito che per le spese sostenute nel 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Il comma 10-novies proroga, altresì, il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi e di riqualificazione energetica ai fini della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che l’articolo 2 del DM 1° dicembre 2016 stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Successivamente tale termine del 28 febbraio è stato differito al 16 marzo dall’articolo 16-bis, comma 4 del DL 124/2019. La disposizione in esame stabilisce ora che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate è  prorogata dal 16 marzo al 31 marzo 2023.

Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Con l’articolo 3 comma 2 del D.L. 198/2022 convertito il legislatore, modificando l'articolo 10-bis del DL 119/2018, sostituisce le parole «e 2022» con le seguenti «2022 e 2023». Quindi, slitta nuovamente l'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. In tal modo, viene prorogato all’anno 2023 il carattere “transitorio” del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Proroga dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema TS

Con l’articolo 3 comma 3 del D.L. 198/2022 convertito viene  prorogato al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal  quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici), ai fini  dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione  telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera  sanitaria.

Codice del Terzo settore

Con l’articolo 9, comma 3-bis del D.L. 198/2022 convertito  si “estende” al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Contributi per acquisto colonnine di ricarica elettrica

L’articolo 12, comma 3 del D.L. 198/2022 convertito “estende” alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus). Si tratta del contributo, concesso per il 2022, all'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte  di utenti domestici. Il contributo previsto è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni  degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Per effetto della nuova norma le risorse già assegnate dal DPCM  6 agosto 2022, per gli anni 2023 e 2024, alla concessione di contributi c.d.  ecobonus per gli acquisti dei soli autoveicoli elettrici nuovi vengono conseguentemente “ridotte” di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in modo da consentirne la copertura finanziaria. La riduzione delle risorse opera solo per quelle relative al contributo per gli autoveicoli elettrici e non per quelle relative gli autoveicoli ibridi e gli autoveicoli a motore tradizionale con emissioni fino a 135 gr/KM di CO2 né per i motoveicoli ed ai veicoli commerciali.

Proroga dei termini di registrazione degli aiuti di Stato covid

L’articolo 22, comma 1 del D.L. 198/2022, convertito, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo “transitorio” nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Viene, inoltre, differito il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.  Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, poi, la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale degli aiuti, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame sono ulteriormente spostati:

  • al 30 settembre 2023, i termini con scadenza dal 22 giugno al 31 dicembre 2022;
  • al 31 marzo 2024, i termini in scadenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
  • al 30 settembre 2024, i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

 

Quadro Normativo

- D.L. N. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 14/2023 PUBBLICATA IN GU N. 49 DEL 27 FEBRRAIO 2023.

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