Cripto-attività: imposta di bollo presso operatori esonera dall'imposta sul valore
Pubblicato il 16 settembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la risposta all’interpello n. 181 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti rilevanti riguardo al trattamento fiscale delle cripto-attività detenute da un contribuente presso una società italiana iscritta nel Registro degli operatori di valute virtuali (OAM). In particolare, la risposta affronta la questione dell'imposta di bollo applicata alle cripto-attività e l’obbligo di compilazione del Quadro RW per il monitoraggio fiscale.
Analizziamo il caso di specie che ha portato alla conclusione suddetta.
Obbligo fiscale e dichiarativo per cripto-attività, richiesta chiarimenti
Il contribuente, detentore di bitcoin presso una società italiana iscritta nel Registro OAM, ha regolarmente indicato queste cripto-attività nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Nel 2023, la società ha applicato l’imposta di bollo pari al 2 per mille del valore dei bitcoin, pur non essendo né un operatore finanziario né un sostituto d’imposta.
Di fronte a questa situazione, il contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate per confermare la correttezza del proprio operato e per sapere se, oltre all’imposta di bollo, fosse comunque tenuto a pagare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha apportato significative modifiche al trattamento fiscale delle cripto-attività, intervenendo sull'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972. Tali modifiche hanno ridefinito l'obbligo di indicazione delle cripto-attività nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo per i possessori diretti, ma anche per i titolari effettivi degli investimenti, come previsto dalle normative antiriciclaggio. Il legislatore ha chiaramente stabilito che le cripto-attività rientrano tra le attività soggette a monitoraggio fiscale.
Un aspetto rilevante introdotto dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (articolo 1, commi 126-147) riguarda l'applicazione di un'imposta di bollo del 2 per mille annuo sul valore delle cripto-attività, anche in assenza di comunicazioni periodiche formali. A partire dal 1° gennaio 2023, tutti i soggetti residenti in Italia sono tenuti a pagare questa imposta, da versare secondo le modalità previste per le imposte sui redditi, in mancanza di un intermediario che applichi direttamente l’imposta. L'aliquota è la stessa del 2 per mille già applicata per l’imposta di bollo.
La circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 ha chiarito che tali comunicazioni, anche se non inviate formalmente dall'intermediario, si considerano effettuate almeno una volta l’anno. Di conseguenza, l’imposta deve essere comunque versata annualmente o al momento della chiusura del rapporto. Questa normativa ha uniformato il trattamento fiscale delle cripto-attività a quello degli altri strumenti finanziari, garantendo che, anche in assenza di operazioni esplicite, tali attività siano soggette al prelievo fiscale previsto.
Inoltre, la circolare ha specificato che le cripto-attività possono beneficiare dell'esonero dal monitoraggio fiscale previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, se gestite da intermediari residenti. In questo caso, non è necessario riportarle nella dichiarazione dei redditi, a condizione che i redditi e i flussi finanziari derivanti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Questa disposizione si applica anche agli intermediari bancari e finanziari, incluse le società fiduciarie, che con la Legge n. 197/2022 sono state abilitate a operare come sostituti d’imposta per plusvalenze e proventi legati alle cripto-attività.
Tutto ciò ha favorito una maggiore uniformità nel regime fiscale delle criptovalute, semplificando la gestione per i contribuenti.
Cripto-attività con imposte di bollo e compilazione Quadro RW
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 181/2024, ha fornito chiarimenti esaustivi riguardo alla tassazione delle cripto-attività detenute dall'Istante presso un prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano iscritto nel registro OAM.
Nel caso specifico, poiché la società ha già applicato l'imposta di bollo sui bitcoin, il contribuente non è tenuto a versare l’IVCA. Tuttavia, è obbligato a compilare il Quadro RW per il monitoraggio fiscale, come previsto dall'articolo 4 del Decreto legge n. 167 del 1990, non rientrando nelle fattispecie di esonero.
Per quanto riguarda gli importi in euro temporaneamente presenti nel rendiconto della società, l’Agenzia ha chiarito che non devono essere inclusi nel Quadro RW né sono soggetti a imposta di bollo, poiché non costituiscono prodotti finanziari e non sono detenuti su conti esteri.
Infine, l'Agenzia conferma che, essendo l'imposta di bollo già stata applicata sui bitcoin, l'Istante deve limitarsi a compilare il Quadro RW per fini di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16.
Punti chiave della risposta n. 181/E
Punti chiave |
Descrizione |
Quadro RW e Monitoraggio |
Le cripto-attività, come i bitcoin, devono essere indicate nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi per fini di monitoraggio fiscale, anche se il contribuente non è il possessore diretto, ma è titolare effettivo secondo le normative antiriciclaggio. |
Imposta di Bollo sulle Cripto-attività |
Nel caso specifico, la società ha già applicato l’imposta di bollo (2 per mille del valore delle cripto-attività), quindi il contribuente non deve pagare ulteriori imposte sul valore delle cripto-attività. Questo adempimento vale dal 1° gennaio 2023, anche in assenza di un intermediario che applichi l’imposta. |
Importi in Valuta Tradizionale (Euro) |
Gli importi in euro temporaneamente presenti nel rendiconto della società non sono soggetti a imposta di bollo né devono essere dichiarati nel Quadro RW, poiché non rappresentano prodotti finanziari e non sono detenuti su conti esteri. |
Conclusione |
Il contribuente ha agito correttamente sul lato dichiarativo, dato che la società ha già addebitato l’imposta di bollo. Dovrà solo compilare il Quadro RW per il monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16, senza dover ulteriormente applicare imposte sulle cripto-attività. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: