Cripto-attività, il decreto che recepisce la normativa UE in Gazzetta. Tutte le novità

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Cripto-attività, il decreto che recepisce la normativa UE in Gazzetta. Tutte le novità

Durante la prima riunione del Consiglio dei ministri, dopo la pausa estiva, è stato approvato, in via definitiva, un decreto legislativo di recepimento delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, riguardante la regolamentazione dei mercati delle cripto-attività.

Il Regolamento UE, noto come MICAR (Markets In Crypto Asset Regulation), è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2023.

Il decreto legislativo italiano è stato redatto per dare attuazione alla Legge del 21 febbraio 2024, n. 15, che delega al Governo il compito di recepire le direttive europee e attuare altri atti dell’Unione europea. In particolare, si fa riferimento all'articolo 19 della suddetta legge delega, che stabilisce principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, assicurando che le norme italiane si conformino efficacemente ai requisiti europei in materia di mercati delle cripto-attività.

Più specificatamente, il provvedimento adottato dal CdM il 30 agosto 2024 è la risposta italiana all’allineamento alle norme europee che introducono una regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività, soprattutto introducendo misure riguardanti i seguenti profili:

  • gli obblighi di trasparenza informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto attività su una piattaforma di negoziazione;
  • l’autorità e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica;
  • il funzionamento, l’organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • la tutela dei possessori di cripto attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
  • le misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Il decreto legislativo è il risultato di un percorso di adeguamento che ha incluso il coinvolgimento delle Commissioni competenti del Parlamento italiano, ed è parte di un più ampio processo di armonizzazione delle normative finanziarie e tecnologiche a livello europeo.

NOTA BENE: Il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2024 n. 215.

Composizione del decreto sulle cripto-attività

Il decreto è articolato in quarantotto articoli e sarà effettivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sebbene alcune clausole specifiche entreranno in vigore solo a partire dal 30 dicembre 2024.

Il primo Titolo introduce diverse nuove definizioni normative, evidenziando in particolare quelle relative agli emittenti specializzati di token legati a specifiche attività e ai fornitori specializzati di servizi per le cripto-attività.

Nel secondo Titolo (articoli da 3 a 18), Banca d’Italia e Consob sono nominate come Autorità incaricate della sorveglianza sui mercati e sugli operatori di cripto, specificando i loro poteri e le modalità di cooperazione.

All'interno del secondo Titolo sono, inoltre, inserite norme per l'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione di token associati a cripto-attività e per l'erogazione di servizi correlati. Si stabilisce ulteriormente che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono essere autorizzati all'emissione di token, a condizione che per l'emissione di moneta elettronica e per l'offerta di servizi di pagamento sia stato creato un patrimonio separato, come previsto dalla normativa nazionale del settore, al fine di garantire una gestione sana e prudente dei nuovi intermediari e la coerenza con le regole applicabili agli intermediari tradizionali.

Regolamentazione degli emittenti di token e dei fornitori di servizi cripto

Il terzo Titolo (che include gli articoli da 19 a 29) incorpora nella legislazione nazionale regolamenti specifici destinati agli emittenti di token legati a determinate attività, noti come ART, e agli enti che forniscono servizi legati alle cripto-attività, chiamati Crypto Asset Service Providers o CASP. Ogni sezione del Titolo stabilisce normative particolari per la liquidazione volontaria e per la gestione delle crisi sia degli emittenti ART che dei CASP. In dettaglio, per la liquidazione volontaria, il decreto propone di estendere l'applicazione degli articoli 96-quinquies e 97 del testo unico bancario, laddove questi siano applicabili. La normativa per la liquidazione forzata degli emittenti ART specializzati segue quella attualmente in vigore per le banche. Per i CASP, invece, il decreto suggerisce di applicare le regole attualmente in uso per le società di intermediazione mobiliare.

Regolamentazione delle cripto-attività: sanzioni penali e amministrative

Il Titolo IV del decreto legislativo, che comprende gli articoli dal 30 al 37, istituisce un rigoroso regime sanzionatorio per regolare le attività connesse alle cripto-attività. Le sanzioni si dividono in penali e amministrative, a seconda della gravità della violazione.

Dal punto di vista penale, è stata introdotta la nuova fattispecie di abusivismo. In particolare, l'articolo 30 del decreto punisce penalmente chi offre al pubblico token legati ad attività senza le necessarie autorizzazioni o chi fornisce servizi per le cripto-attività in mancanza delle autorizzazioni richieste. Le pene includono la reclusione da sei mesi a quattro anni e multe che variano da 2.066 euro a 10.329 euro. Le stesse sanzioni si applicano a chi viola specifici articoli del regolamento (UE) 2023/1114 riguardanti l'offerta pubblica di token o la prestazione di servizi per le cripto-attività senza le dovute autorizzazioni.

Parallelamente, il decreto prevede sanzioni amministrative per violazioni meno gravi ma che compromettono comunque la trasparenza e la sicurezza del mercato delle cripto-attività.

Queste sanzioni amministrative possono arrivare fino a cinque milioni di euro, o fino al tre per cento del fatturato annuo totale dell'entità colpita, a seconda della natura e della gravità dell'infrazione. In casi specifici, il massimo della sanzione amministrativa può raggiungere il doppio del vantaggio economico ottenuto dall'infrazione, se questo vantaggio può essere chiaramente quantificato.

NOTA BENE: Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, sono autorizzate ad applicare queste sanzioni, assicurando il rispetto delle normative e mantenendo l'integrità finanziaria e operativa del settore delle cripto-attività in Italia.

Responsabilità dell’ente

All’articolo 34 del Dlgs approvato viene specificatamente indicata la responsabilità che ricade sugli enti.

L'ente incorre in sanzioni amministrative pecuniarie che variano da trentamila euro a quindici milioni di euro, o fino al quindici per cento del proprio fatturato annuo totale se maggiore, se viene constatata una violazione commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, secondo quanto stabilito dagli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114.

Le violazioni possono essere commesse:

          a) da individui che occupano posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità con autonomia finanziaria o funzionale, nonché da coloro che hanno, di fatto, il controllo gestionale dell'ente;

          b) da persone che operano sotto la direzione o la sorveglianza dei soggetti menzionati nel punto a).

Tuttavia, l'ente può evitare la responsabilità dimostrando che le azioni contestate sono state intraprese esclusivamente per interesse personale o di terzi da parte delle persone indicate nel comma 1.

Modifiche e aggiornamenti al Testo unico bancario e alla finanza

Il Titolo V, che copre gli articoli dal 38 al 44, introduce una serie di modifiche e aggiornamenti al Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 385/93) e al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 58/98), oltre a stabilire disposizioni di coordinamento tra le normative esistenti e quelle nuove implementate in seguito alla MiCAR.

L'articolo 45 elenca diverse disposizioni transitorie, tra le quali emerge in particolare quella riguardante gli operatori di cripto-attività. Gli operatori che risultino già registrati nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (gestito attualmente dall’OAM), e che presentino richiesta di autorizzazione a Consob entro il 30 giugno 2025, potranno proseguire nell'erogazione dei loro servizi fino al 30 dicembre 2025, o fino a quando non sarà concessa o negata l'autorizzazione dall'autorità suddetta.

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