Corte dei diritti dell'uomo: il diritto di difesa non può essere compresso

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Nella sentenza del 28 settembre 2010 della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo sono stati individuati i limiti, al fine di non violare il diritto di difesa ex articolo 6 della Convenzione, dell'uso di testimonianze indirette su cui basare la condanna degli imputati.

La questione riguarda la contestazione della condanna di un uomo, accusato di aver usato abusi sessuali su un minore, basandosi solamente sull'interrogatorio del bambino avvenuto mediante videoregistrazione. In discussione la mancata possibilità di contestare e porre domande al dichiarante da parte del collegio di difesa dell'uomo.

Pur essendo vero da una parte che occorre tutelare in ogni modo la persona del minore è ugualmente vero dall'altra che non può essere compresso il diritto di difesa dell'imputato. In conclusione i giudici della Corte europea hanno affermato che l'indagato deve essere informato sulle modalità di audizione del minore e consentirgli di formulare domande anche in modo indiretto.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 12 - Neppure la tutela dei minori annulla la difesa - Castellaneta

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