Corte costituzionale su sanzioni tributarie: devono essere proporzionate

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Corte costituzionale su sanzioni tributarie: devono essere proporzionate

Le sanzioni amministrative tributarie devono essere applicate secondo i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Dalla Consulta, interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, sui criteri di determinazione della sanzione tributaria: sì a una riduzione della sanzione considerando la condotta posta in essere dell’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione.

Con sentenza n. 46 del 17 marzo 2023, la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di sistema sanzionatorio tributario, rispondendo alle questioni di legittimità degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, per come sollevate dalla CTP di Bari, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. 

Nel dettaglio:

  • la prima disposizione censurata prevede che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
  • la seconda norma, invece, punisce con l’irrogazione di una sanzione pari al 30% degli importi non versati il contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione dei redditi, non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i pagamenti delle imposte dovute.

Le due questioni erano sorte nel corso di un giudizio riguardante due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato.

La contribuente, tuttavia, aveva tempestivamente presentato la propria dichiarazione ed aveva comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento, le imposte dovute.

Sanzioni amministrative tributarie, criteri di determinazione

La Corte costituzionale ha dichiarato le predette questioni in parte inammissibili e in parte infondate.

In particolare, la non fondatezza della questione relativa al primo periodo dell’art. 1, comma 1, del menzionato Decreto 471 è stata affermata sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997 relativo ai criteri di determinazione della sanzione.

Per la Consulta, ossia, la possibilità di ricondurre nell’ambito dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità una sanzione come quella di specie, passerebbe attraverso una lettura conforme a Costituzione del menzionato art. 7, tale da fornire maggiore chiarezza ai criteri in esso stabiliti.

Tale ultimo articolo prevede, al suo primo comma, che nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Al comma 4, invece, la disposizione ammette la facoltà di ridurre in modo consistente la misura della sanzione qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, che può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Pena anche dimezzata considerando la condotta dell'agente

Orbene, secondo la Corte, occorre che il predetto comma 4 non venga letto "atomisticamente", ma in rapporto con il comma 1.

In questo modo, infatti, il perimetro di applicazione del comma 4 verrebbe dilatato, considerando, tra le "circostanze" – non più necessariamente “eccezionali” – che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze.

In ipotesi come quella in esame, così, la risposta sanzionatoria all’omessa presentazione della dichiarazione della società consolidante, non potrebbe trascurare di considerare il comportamento del contribuente che, da un lato, abbia tempestivamente presentato la propria dichiarazione, di fatto rendendosi visibile e facilmente intercettabile dal sistema dei controlli fiscali, e, dall’altro, sebbene con alcuni anni di ritardo rispetto alle scadenze legali, ma comunque prima di ricevere gli avvisi di accertamento, abbia interamente versato le imposte.

Valorizzato in questi termini - conclude la Consulta - l'articolo 7 si pone come "una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano".

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