Controlli sugli aiuti pubblici alle imprese: soglie, risorse e obbligo di rendicontazione
Pubblicato il 19 marzo 2025
In questo articolo:
- Finanza pubblica, sistemi di controllo e verifica
- Contributi rilevanti e esclusioni nel controllo: soglie e deroghe
- Modifiche rispetto alle versioni precedenti
- Controlli e rendicontazione: ruolo della Ragioneria Generale nella verifica dei contributi pubblici
- Obbligo e responsabilità dell'organo di controllo
- Tempistiche
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Entro la fine del mese di marzo 2025 dovrà essere adottato il nuovo Dpcm che attua una delle norme più discusse dell'ultima legge di bilancio, relativa ai controlli sugli aiuti pubblici destinati a società, enti, organismi e fondazioni. L’obiettivo del decreto attuativo del comma 857 della Legge n. 207/2024 è garantire un monitoraggio preciso sull’utilizzo dei fondi statali.
Inizialmente, la legge prevedeva l’intervento di ispettori ministeriali nelle realtà che ricevevano contributi pubblici superiori a 100.000 euro. Tuttavia, dopo un acceso confronto tra il Ministero dell'Economia e la maggioranza, si è giunti a una bozza di decreto, recentemente approvata dal Consiglio di Stato, che ridefinisce tutta una serie di controlli sui beneficiari di aiuti pubblici. Questo tema, particolarmente delicato, ha generato vivaci discussioni, poiché è necessario trovare un equilibrio tra il controllo sull’uso dei contributi e il rischio di instaurare un sistema di verifiche troppo invasivo, difficilmente applicabile soprattutto alle piccole e medie imprese. Il decreto attuativo, pertanto, cerca di costruire un compromesso ragionevole tra la trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche e la necessità di non ostacolare le attività dei beneficiari con procedure troppo gravose.
Di seguito i principali aspetti che saranno definiti nel Dpcm attuativo:
- soglia di applicazione dei controlli,
- esclusioni dal controllo,
- ruolo degli organi di controllo,
- obbligo di rendicontazione,
- verifica incrociata dei dati,
- tempistiche,
- conseguenze per mancata rendicontazione o utilizzo improprio dei fondi.
Finanza pubblica, sistemi di controllo e verifica
Prima di entrare nel dettaglio del Dpcm attuativo, è importante comprendere la norma originaria della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 857 e 858).
In particolare il comma 857, dispone che gli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi pubblici di entità significativa a carico dello Stato, sopra una soglia che dovrà essere stabilita da un DPCM, devono verificare il corretto utilizzo dei contributi ricevuti ed inviare una relazione annuale al MEF al riguardo. L’obbligo consiste nel verificare che i contributi siano utilizzati correttamente e secondo le finalità per cui sono stati concessi.
Il comma 858 estende, a partire dal 1° gennaio 2025, le misure di contenimento della spesa pubblica sugli acquisti di beni e servizi, applicandole agli stessi soggetti.
In sostanza, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce un sistema di controllo più rigoroso sugli aiuti pubblici, delegando agli organi di controllo il compito di garantire l’uso corretto delle risorse pubbliche, attraverso il rispetto delle indicazioni operative definite nel Dpcm attuativo.
Contributi rilevanti e esclusioni nel controllo: soglie e deroghe
La bozza del Dpcm definisce con precisione quali contributi sono considerati rilevanti e, quindi, soggetti a controllo.
Questi contributi devono essere destinati a specifici progetti di interesse pubblico e provenire da amministrazioni centrali dello Stato o da società pubbliche non quotate controllate dallo Stato, nonché da enti pubblici non economici sotto la vigilanza dei ministeri.
Tuttavia, il Dpcm stabilisce anche una serie di esclusioni da questa normativa. Restano fuori dal controllo i contributi destinati a una generalità di soggetti, come i contributi per il Superbonus o i crediti d’imposta. Inoltre, non sono soggetti a verifica i risarcimenti, indennità o i pagamenti per beni e servizi venduti alle pubbliche amministrazioni, che non rientrano nel novero degli aiuti pubblici da monitorare. Un’altra esclusione riguarda gli aiuti erogati agli enti del Terzo Settore, che spesso dipendono da risorse pubbliche ma non sono soggetti alle stesse verifiche degli altri beneficiari.
Infine, il Dpcm prevede alcune deroghe significative. Una delle principali è che non sono oggetto di controllo gli aiuti regionali e locali, né le somme destinate a sostenere progetti di interesse generale non specificatamente destinati a singoli beneficiari.
Queste esclusioni e deroghe riducono l’ambito di applicazione del controllo, concentrandosi esclusivamente su quelli che hanno un impatto maggiore sulle risorse pubbliche e sulle realtà coinvolte.
Modifiche rispetto alle versioni precedenti
- La versione finale del decreto ha alzato la soglia di controllo da 100.000 euro a 1 milione di euro.
- Ha ricompreso tra le esclusioni i contributi per Transizione 4.0, Superbonus, e simili, che sarebbero stati complicati da monitorare.
- Gli ispettori ministeriali sono stati sostituiti da revisori e sindaci delle singole realtà.
Controlli e rendicontazione: ruolo della Ragioneria Generale nella verifica dei contributi pubblici
L’esame che dovrà essere svolto dalla Ragioneria Generale ha lo scopo di garantire una verifica accurata sull'entità dei contributi pubblici concessi e sull’effettivo utilizzo delle risorse. Innanzitutto, gli enti erogatori dei contributi, come lo Stato, i ministeri o altri enti pubblici, sono tenuti a inviare annualmente alla Ragioneria Generale un elenco dei beneficiari dei fondi. Questo permetterà una prima raccolta e monitoraggio delle risorse distribuite.
Successivamente, i beneficiari dovranno inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo, una relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando modalità che saranno stabilite dal MEF. La relazione dovrà documentare in modo trasparente come i fondi siano stati utilizzati, accertando che siano stati impiegati per i progetti specifici per i quali sono stati concessi.
Inoltre, gli organi di controllo (come i revisori o i sindaci) dovranno verificare la corretta destinazione delle risorse, assicurandosi che l’utilizzo sia conforme agli obiettivi dichiarati. L'incrocio tra le informazioni fornite dagli enti erogatori e dai beneficiari, insieme ai controlli effettuati dagli organi competenti, costituirà la base per garantire la trasparenza e l'efficacia nell'uso delle risorse pubbliche.
Obbligo e responsabilità dell'organo di controllo
Le società o enti che ricevono contributi rilevanti e che non sono dotati di un organo di controllo sono obbligati a nominarne uno, anche attraverso una modifica dello statuto se necessario. Questo obbligo è previsto per garantire una corretta rendicontazione sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
NOTA BENE: Il decreto non indica una scadenza specifica per l'adempimento di questo obbligo. Tuttavia, dato che la relazione di rendicontazione al MEF deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione del contributo, è fondamentale procedere alla nomina dell'organo di controllo con un adeguato anticipo. In questo modo, l'organo avrà il tempo necessario per effettuare le verifiche richieste e garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa.
La relazione dell'organo di controllo, che dovrà attestare l’utilizzo conforme dei fondi, deve essere inviata annualmente al Ministero dell’Economia. Qualora la relazione non venga inviata o risulti non conforme, potrebbero scattare sanzioni sotto forma di sospensione dei contributi successivi.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’organo di controllo, la normativa è in parte ambigua, soprattutto nella parte che menziona i collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica. Sebbene sia chiaro che l’obbligo riguardi i collegi sindacali e i sindaci unici, non è altrettanto evidente se sia esteso ai collegi di revisione, spesso confusi con i collegi sindacali delegati anche alla revisione legale dei conti. È improbabile che la norma imponga tale obbligo esclusivamente ai revisori persone fisiche, escludendo le società di revisione, un aspetto che renderebbe la norma di difficile applicazione. In ogni caso, gli organi di controllo devono garantire che i contributi siano utilizzati per le finalità per cui sono stati concessi, e che abbiano contribuito alla realizzazione dei progetti previsti.
Tempistiche
Le tempistiche per la rendicontazione e i controlli sui contributi pubblici sono chiare e ben definite.
Gli organi di controllo devono inviare la relazione al MEF entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione del contributo. Questo obbligo riguarda tutte le risorse ricevute a partire dal 1° gennaio 2025, con il primo controllo previsto per il 2026. La "percezione" dei contributi sarà considerata a partire dal 1° gennaio 2025, con la possibilità di rinunciare a tale supporto, qualora se ne faccia richiesta.
In aggiunta, i soggetti erogatori dei contributi (come lo Stato, i ministeri e gli enti pubblici) dovranno comunicare annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF, entro il 28 febbraio, gli esiti dell'attività di ricognizione dei beneficiari dei contributi concessi nell’esercizio precedente. Questo processo servirà a raccogliere informazioni sugli aiuti significativi assegnati, garantendo un monitoraggio costante.
ATTENZIONE: Il mancato invio della relazione o la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o non rispetto delle finalità per cui il contributo è stato erogato comporteranno la sospensione dei contributi successivi, come previsto dalla normativa.
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