Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione
Pubblicato il 28 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del TUS, offrendo un chiarimento importante per i passaggi generazionali d’impresa.
In particolare, la risposta ad interpello n. 271 resa il 27 ottobre 2025 tratta dell’atto di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della società con apposita convenzione per il trasferimento ai beneficiari della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società.
La questione: donazione di partecipazioni societarie
La Donante, persona fisica e principale azionista di una società di capitali, che costituisce una holding, rappresenta di detenere una partecipazione pari al 96,30% del capitale sociale. Le residue quote, pari all’1,85% ciascuna, sono intestate ai suoi due figli, che ne risultano già soci di minoranza.
La Donante ricopre incarichi di amministrazione in alcune delle società del gruppo, mentre i figli partecipano attivamente alla gestione.
La Donante intende procedere a una ristrutturazione del patrimonio familiare e societario, attraverso la donazione della nuda proprietà di una quota di maggioranza (95%) della Società ai due figli, in comunione tra loro.
L’operazione sarà attuata con riserva di usufrutto in capo alla Donante e mantenendo una piccola quota di proprietà diretta (1,3%), così da conservare un legame con la Società.
Elemento essenziale dell’operazione è l’inserimento, nell’atto di donazione, di una specifica convenzione con la quale la Donante trasferirà ai figli – nudi proprietari – la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.
Tale previsione è volta a consentire ai beneficiari di acquisire il controllo di diritto della Società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, e quindi di esercitare effettivamente la gestione e le decisioni societarie.
La Donante specifica che lo Statuto della Società le attribuisce alcuni diritti particolari quali:
- il diritto di convocare l’assemblea dei soci;
- un potere di veto su determinate deliberazioni;
- il diritto alla percezione degli utili.
Tuttavia, secondo l’interpretazione dell’Istante, tali diritti non incidono sul controllo effettivo né influenzano in modo diretto e immediato la gestione aziendale, che verrebbe invece affidata ai figli in quanto titolari della maggioranza dei voti in assemblea.
Alla luce di quanto sopra, la Donante chiede all’Agenzia delle Entrate di confermare se l’operazione di donazione della nuda proprietà delle quote, unitamente al trasferimento convenzionale dei diritti di voto, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni – TUS).
Normativa richiamata
L’articolo 3, comma 4-ter del TUS, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, prevede l’esenzione per i trasferimenti:
- di aziende o rami d’azienda,
- di quote o azioni di società,
effettuati a favore di discendenti o del coniuge, quando tali trasferimenti comportano l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.
L’agevolazione, tuttavia, è subordinata al rispetto di precise condizioni temporali:
- gli aventi causa devono mantenere il controllo o la titolarità delle quote per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione d’impegno nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione.
La relazione illustrativa al decreto 139 del 2024, ricorda l’Agenzia, ha voluto rendere più chiaro e preciso l’ambito applicativo dell’agevolazione, distinguendo tre situazioni:
- per i trasferimenti di azienda o ramo d’azienda, il requisito è la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni;
- per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, è necessario mantenere il controllo per lo stesso periodo;
- per i trasferimenti di quote di società di persone, l’impegno riguarda la titolarità continuativa delle quote.
In tal modo il legislatore ha voluto collegare il beneficio fiscale alla continuità gestionale e al mantenimento del controllo familiare, valorizzando la logica del passaggio generazionale dell’impresa.
Nozione di “controllo di diritto”
Nel valutare se il caso prospettato rientri nell’ambito agevolativo, l’Agenzia, nella risposta n. 271/2025, si sofferma sul concetto di “controllo” richiamato dalla norma.
L’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile stabilisce che sono considerate società controllate:
“le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
Da questa definizione emerge che il controllo di diritto si fonda sulla disponibilità dei voti, non sulla titolarità della piena proprietà delle partecipazioni.
Per chiarire ulteriormente il significato e la portata del concetto di “controllo”, l’Agenzia richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 10726 del 3 maggio 2017, che costituisce un precedente giurisprudenziale fondamentale in materia.
In tale decisione, la Corte ha affrontato il tema del controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sottolineando che la norma non lascia margini interpretativi discrezionali:
essa configura una presunzione assoluta di controllo ogniqualvolta un soggetto disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Secondo la Suprema Corte, il legislatore ha voluto ancorare il concetto di controllo a un dato oggettivo e formale – la disponibilità della maggioranza dei voti – e non a elementi fattuali o gestionali.
Ne consegue che non assumono rilevanza eventuali clausole statutarie che richiedano maggioranze qualificate per determinate deliberazioni, né diritti particolari riconosciuti a soci diversi, se questi non comportano un effettivo potere di veto o di direzione gestionale costante.
La Cassazione, nella motivazione, ha chiarito che il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. è una relazione di potere giuridico e non solo economico o organizzativo:
- chi detiene la maggioranza dei voti “può imporre la propria volontà nelle decisioni dell’assemblea ordinaria”, indipendentemente dal fatto che scelga o meno di esercitarla.
Pertanto, non è necessario dimostrare l’esercizio effettivo dell’influenza dominante, ma è sufficiente la potenzialità giuridica di esercitarla.
Questa impostazione, osserva l’Agenzia, è perfettamente coerente con la logica dell’art. 3, comma 4-ter TUS: si richiede che il beneficiario acquisisca il controllo di diritto, ossia la capacità giuridica di indirizzare la società, e non necessariamente che assuma immediatamente un ruolo operativo o gestisca direttamente l’attività.
Donazione con trasferimento dei diritti di voto
Richiamando la pronuncia della Cassazione, l’Agenzia conclude che nel caso esaminato la donazione della nuda proprietà accompagnata dal trasferimento convenzionale dei diritti di voto soddisfa pienamente i requisiti del controllo di diritto.
Infatti:
- pur mantenendo l’usufrutto, la donante cede ai figli la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- tale maggioranza è sufficiente a conferire il controllo giuridico, indipendentemente dalla conservazione, da parte della donante, di alcuni diritti particolari previsti dallo statuto (convocare assemblee, esercitare un veto limitato, percepire utili);
- tali diritti, sottolinea l’Agenzia, non incidono in modo diretto e immediato sulla gestione aziendale e non precludono l’effettivo esercizio del controllo da parte dei figli.
Inoltre, poiché la donazione è fatta in comunione tra i figli, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. L’individuazione del figlio come rappresentante conferisce un’ulteriore certezza sul fatto che il controllo sarà effettivamente esercitato in modo unitario e stabile.
Esenzione dall’imposta
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione proposta rientri pienamente nell’ambito dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del TUS.
Naturalmente, il beneficio resta subordinato all’obbligo di mantenere il controllo per almeno cinque anni e alla presentazione della dichiarazione di impegno nell’atto di donazione.
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