Controlli della Guardia di Finanza su e-fattura e stabile organizzazione

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Controlli della Guardia di Finanza su e-fattura e stabile organizzazione

La Guardia di Finanza punta la lente di ingrandimento verso alcune misure del D.L. n. 148/2017, concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (convertito in L. n. 172/2017) e della legge di Bilancio 2018.

La circolare del 13 aprile 2018 del Comando generale della Guardia di Finanza segnala alcune attività da tenere sotto controllo, come le modifiche alla nozione di “stabile organizzazione” e la e-fattura.

Sistema di fatturazione elettronica obbligatoria

Il documento ricorda che dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò comporta, quindi, che si prevede esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso “SdI” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché per le relative variazioni, fra soggetti passivi Iva e fra questi ed i consumatori finali.

Con tale intervento l’Amministrazione finanziaria potrà aumentare la capacità di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché incentivare l’adempimento spontaneo.

La fatturazione elettronica obbligatoria permetterà sia all’Amministrazione finanziaria che alla Guardia di Finanza di incrementare il patrimonio informativo a disposizione per effettuare specifiche analisi di rischio dirette al contrasto dei più consistenti fenomeni evasivi e di frode. La GdF ha già avviato intese di coordinamento con l’Agenzia delle entrate per accedere al patrimonio informativo in parola.

La circolare GdF fa presente che l’immediata disponibilità delle informazioni permette di:

  • individuare, in maniera più celere, gli operatori economici inadempienti agli obblighi di versamento IVA, attraverso un confronto tra fatturato attivo/passivo e modelli F24 relativi alle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali);
  • selezionare gli operatori con maggiori profili di rischio;
  • distinguere, tra gli operatori economici che non presentano le dichiarazioni fiscali e/o non eseguono versamenti d’imposta, quelli che effettuano o hanno effettuato transazioni commerciali, nei cui confronti concentrare gli sforzi investigativi, dalle cc.dd. partite IVA inattive.

Stabile organizzazione

Importanti sono le modifiche operate alla disciplina della stabile organizzazione da parte della legge di bilancio 2018: si è intervenuti sui criteri che ne determinano la configurazione e si è riscritto il modello tradizionale di stabile organizzazione.

Rientrano nel concetto di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, le entità estere che, in Italia, dispongono di una significativa presenza economica senza una consistenza fisica e quelle che, da sole o in combinazione con altre organizzazioni correlate svolgono funzioni che, nel loro insieme, realizzano una presenza fiscalmente qualificata nel territorio dello Stato. Nella precedente definizione, si presupponeva un insediamento fisico – materiale o personale – nel territorio dello Stato.

Ciò implica che possono essere tassate in Italia attività economiche che, viste le peculiari caratteristiche dei loro affari, ordinariamente operano con organizzazioni destrutturate da cui normalmente non emergono evidenti connessioni materiali con le aree geografiche che delimitano i mercati di riferimento.

E’ stato quindi integralmente modificato l’elenco delle fattispecie non ricomprese nella nozione di stabile organizzazione (c.d. “negative list”), di cui all’art. 162, comma 4, del TUIR, attribuendo rilevanza al concetto di disponibilità di beni o luoghi in Italia, che non figurava nella previgente formulazione. Inoltre il comma 4-bis esclude la presenza di una stabile organizzazione solo se le attività della negative list sono effettivamente di carattere preparatorio o ausiliario.

La GdF avvisa, quindi, che alle attività incluse nella lista negativa contenuta nel menzionato art. 162, comma 4, del TUIR non sarà più automaticamente attribuita natura preparatoria o ausiliaria, ma il loro effettivo profilo funzionale dovrà essere valutato caso per caso, sulla base di un’accurata analisi fattuale.

E’ stata, poi, codificata la regola c.d. “anti-frammentazione”: per evitare che le imprese multinazionali frammentino falsamente le proprie filiere funzionali qualificando come ausiliari o preparatori i servizi erogati dalle singole entità del gruppo, la legge di bilancio 2018 ha riscritto l’art. 162, comma 5, del TUIR, prevedendo che l’eccezione relativa al carattere ausiliario o preparatorio deve essere manifestata considerando anche le funzioni svolte da tutte le altre consociate residenti nel territorio dello Stato.

In sostanza, la verifica dei requisiti minimi della stabile organizzazione non viene più fatta verso la singola entità giuridica e le sue attività, ma viene ampliata in una prospettiva d’insieme, estendendo l’indagine alle funzioni svolte nel territorio dello Stato dalle altre società del gruppo multinazionale.

Quindi, le attività ispettive rivolte verso imprese con organizzazione multinazionale devono avere ad oggetto ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nel territorio dello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate, riducendo a unità le funzioni e i processi economici che risultino reciprocamente integrati e riferendo il sindacato relativo alla natura ausiliaria o preparatoria all’attività risultante dalla sommatoria di queste ultime.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 20 aprile 2018 - In Italia solo fatture elettroniche. La UE approva - Pichirallo

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