Contratto di espansione, le novità 2021

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Contratto di espansione, le novità 2021

Con il comma 349, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore ha esteso, anche per l’anno 2021, la possibilità, per le imprese con organico superiore a 1.000 unità lavorative, di avviare intese volte a stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione unitamente alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie. La misura, già vigente per gli anni 2019-2020, è stata estesa esclusivamente per l’anno 2021 anche a favore delle imprese con organico non inferiore a 500 unità che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, finalizzati allo sviluppo tecnologico, con conseguente assunzione di personale dotato di nuove capacità professionali. Altresì, in deroga agli ordinari o straordinari (2021) requisiti dimensionali, le imprese con organico non inferiore a 250 unità potranno accompagnare alla pensione i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile alla pensione.

Le imprese destinatarie

La Legge di Bilancio 2021, ha esteso l’ambito di applicazione del contratto di espansione – oltreché nella sua vigenza temporale – dimezzando il requisito dimensionale vigente per gli anni 2019 e 2020.

Invero, ai sensi del comma 349, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha introdotto il comma 1-bis, all’art. 41, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il requisito occupazionale minimo di 1.000 unità lavorativa è stato ridotto a 500 unità e, limitatamente ai soli effetti previsti dal successivo comma 5-bis, a 250 unità lavorative da calcolarsi complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

In tal senso, come precisato dalla Circolare INPS 24 marzo 2021, n. 48, in assenza di esplicite disposizioni legislative, il computo dei lavoratori dovrà effettuarsi sulla generale regola del semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione, dovendo ritenersi computabili tutti i lavoratori in forza con qualunque qualifica professionale e, per il computo delle fattispecie contrattuali, secondo le disposizioni già note e previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Nei casi in cui le aziende siano neo-costituite ovvero nei casi di trasferimento d’azienda con periodo di attività inferiore al semestre il calcolo andrà effettuato in relazione al minor periodo di attività.

Per quanto attiene le imprese strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile con unica finalità produttiva è necessario che il requisito dimensionale sia risultante dal contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, avendo modo di indicare i singoli codici fiscali costituenti il gruppo o l’aggregazione.

Si rammenta che, per aver accesso al contratto di espansione, le imprese interessate devono mettere in atto processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportino modifiche ai processi aziendali, finalizzate al progresso ed allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un impiego più razionale e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.

La stipula dell’accordo

Nessuna variazione sulla procedura utile al raggiungimento dell’accordo è stata apportata dalla Legge di Bilancio 2021, restando ferme le disposizioni previste dal secondo comma dell’art. 41, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Premesso che il contratto di espansione ha, certamente, natura gestionale, dovendo esplicare quali siano le modalità di gestione e procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali con l’obiettivo di garantire forme di tutela e trasparenza nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti, dovranno essere indicati:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con il piano di reindustrializzazione o riorganizzazione (per le imprese con più di 1.000 unità lavorative dovrà realizzarsi una nuova assunzione ogni tre lavoratori interessati dalla risoluzione consensuale);
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D. Lgs. n. 81/2015 (clausola di durata minima garantita);
  • la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro, il numero dei lavoratori interessati e la relativa professionalità. Per le imprese con organico tra le 250 e le 499 unità in luogo della riduzione complessiva oraria andrà indicato il numero di lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto dal comma 5-bis;
  • la stima, ai fini del monitoraggio, dei costi a copertura del beneficio di cui al comma 5-bis, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI.

L’accordo avente i predetti contenuti andrà sottoscritto presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le loro RSA o RSU.

Per avviare il processo per la sottoscrizione dell’accordo, l’impresa dovrà:

  • comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cause che giustifichino l’accesso al contratto di espansione, gli eventuali lavoratori coinvolti nel piano di esodo ovvero dalla riduzione di orario, l’entità e la prevedibile durata del processo di riorganizzazione ed il numero dei lavoratori interessati;
  • effettuare l’esame congiunto del programma che l’impresa intende attuare, ivi compresa la durata ed il numero di lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione di orario ovvero dall’esodo, nonché le modalità di scelta dei dipendenti.

Il procedimento di consultazione deve esaurirsi entro il termine di venticinque giorni dalla data di richiesta dell’esame congiunto.

Per far fronte alla riduzione o sospensione di orario, in deroga agli artt. 4 e 22, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il trattamento di integrazione salariale straordinario sarà fruibile per un massimo di diciotto mesi, anche non continuativi, da conteggiare nel quinquennio di riferimento. Ciò assunto, la predetta deroga all’art. 4, a mente del quale i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari non possono superare i ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, consente, combinando la misura con i primi 24 mesi computabili alla metà previsti per il contratto di solidarietà difensivo, di raggiungere la soglia massima di trentasei mesi complessivi.

Si rammenta che, in sede di accordo, il contratto di espansione dovrà essere corredato dal progetto di formazione dotato di idonea certificazione, rilasciata da organismi terzi pubblici o privati.

Come precisato dalla Circolare n. 143/2020 dell’Istituto previdenziale l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale non sono soggetti al versamento del contributo addizionale (9%, 12%, 15%).

I lavoratori destinatari dell’indennità di esodo

Le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 sono relative alle forme di prepensionamento previste dal neo-introdotto comma 5-bis, all’art. 41, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La novella legislativa consente ai lavoratori che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia, aventi il requisito minimo contributivo, o anticipata, di sottoscrivere un accordo di non opposizione in forma scritta, usufruendo, per tutto il periodo e sino al raggiungimento della prima data utile per l’accesso al trattamento pensionistico, del riconoscimento del datore di lavoro di un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la prima decorrenza sia quella idonea a validare la pensione anticipata, il datore di lavoro dovrà versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. In tal caso, i contributi previdenziali saranno ridotti di un importo equivalente alla contribuzione figurativa astrattamente spettante equivalente al trattamento di disoccupazione ex art. 12, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il riconoscimento della predetta indennità mensile, da parte del datore di lavoro, è, però, sgravata dell’importo equivalente alla somma spettante per il trattamento di disoccupazione, unitamente al conseguente onere previdenziale figurativo nel caso di pensione anticipata. Tale riduzione del costo aziendale consente, dunque, di abbattere il costo dell’esodo per un importo pari al trattamento di NASpI che sarebbe spettato. Altresì, per le imprese o gruppi di imprese superiori a mille unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso all’esodo possono beneficiare di ulteriori dodici mesi di bonus NASpI.

Come precisato dalla Circolare INPS 24 marzo 2021, l’indennità mensile è riconosciuta a favore di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano consensualmente risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che risultino iscritti presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La prestazione dell’indennità mensile è corrisposta dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla data di raggiungimento della prima data utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico dell’AGO. Per il riconoscimento della predetta indennità, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto ed il Modello di accreditamento e variazioni, unitamente all’elenco dei lavoratori interessati. La Direzione centrale Pensioni procederà, dunque, ad attribuire alle imprese aventi in forza lavoratori interessati dal programma di esodo un codice identificativo, provvedendo alla relativa comunicazione ed abilitando i referenti individuati dal datore di lavoro alla sezione del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento a pensione”.

Il programma di esodo e la certificazione

Comunicato l’elenco dei lavoratori interessati dal piano di esodo, l’INPS procederà a certificare la prima data utile – in via prospettica – per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata tenuto conto che non potranno accedere all’indennità di cui al comma 5-bis i lavoratori che si trovino a più di sessanta mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici e che l’ultima data utile alla cessazione del rapporto di lavoro è il 30 novembre 2021.

Le informazioni relative alla prima data di decorrenza utile saranno rese disponibili al datore di lavoro attraverso il “Portale delle prestazioni atipiche”.

Oltre alla predetta certificazione, l’Istituto rilascerà un prospetto riepilogativo dei lavoratori inseriti nel programma di esodo ove sarà indicato – oltreché la prima data di decorrenza utile della pensione – l’importo dell’indennità mensile spettante alla sezione “Prestazioni di accompagnamento alla pensione”.

Sarà, chiaramente, onere del datore di lavoro comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, cessando il loro rapporto per risoluzione consensuale, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata. Il datore di lavoro sarà, dunque, obbligato al versamento mensile all’Istituto previdenziale dell’indennità spettante ai lavoratori e della relativa contribuzione correlata, al netto dei benefici ad esso riconosciuti. Si rammenta che per tale procedimento è escluso il principio dell’automaticità delle prestazioni, non essendo tenuto l’Istituto ad erogare la prestazione nel caso il datore di lavoro risultasse inadempiente. Resta fermo che, il datore di lavoro, al fine di garantire la solvibilità rispetto agli obblighi assunti, è tenuto a presentare una fidejussione bancaria secondo le indicazioni che verranno rese con successivo messaggio di prassi amministrativa.

Altresì, si rammenta che, in considerazione del mancato accesso alle prestazioni di disoccupazione da parte dei lavoratori, non è dovuto alcun ticket di licenziamento.

Presentazione delle domande

Il datore di lavoro presenterà le domande telematiche di indennità mensile per ciascun lavoratore riportando tutti i dati necessari per la liquidazione.

Il quantum spettante sarà commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile alla pensione di vecchiaia o anticipata e sarà soggetta a regime fiscale ordinario.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

INPS, Circolare 24 marzo 2021, n. 48

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