Condanna penale per alterazione delle schede carburante

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012, ha confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta impartita dai giudici di prime cure nei confronti di un contribuente che era stato denunciato per aver dedotto dalle imposte le spese per il consumo di benzina attraverso delle schede carburanti contenenti incongruenze e cancellature.

Dai dati acquisiti dalla Polizia giudiziaria era anche emerso il disconoscimento, da parte dei gestori dell'impianto di benzina, delle sigle, delle firme e della calligrafia utilizzate sulle schede. Irrilevanti, in definitiva, gli assunti contenuti nel ricorso del contribuente il quale aveva sottolineato che, al più, nella propria condotta avrebbe potuto ravvisarsi un'ipotesi di dichiarazione fraudolenta con altri artifizi e che, nella specie, non essendo stata superata la soglia di punibilità, lo stesso avrebbe dovuto essere assolto.

Per la Cassazione, infatti, ciò era rilevato ai fini dell'applicabilità del delitto contestato era la considerazione che si era trattato di operazioni inesistenti.
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