Codici tributo per versare l’imposta sostitutiva sulle mance

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Codici tributo per versare l’imposta sostitutiva sulle mance

Le somme che i clienti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande erogano, a titolo di liberalità (mance) anche in forma elettronica, ai lavoratori delle stesse costituiscono redditi di lavoro dipendente.

La legge di bilancio 2023 – n. 197/2022 – stabilisce che tali mance, riversate ai lavoratori, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Il prestatore di lavoro può espressamente rinunciare per iscritto all’applicazione di detta norma.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023 provvede ad istituire i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva del 5%.

Dunque, nel modello F24 andranno indicati i seguenti codici:

  • 1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Le istruzioni per la compilazione dell’F24 dispongono che i codici tributo siano esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Il “Mese di riferimento” è quello in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM); per “Anno di riferimento” si intende l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

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