Tasse sulle mance: novità dalla Manovra per il 2023

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Tasse sulle mance: novità dalla Manovra per il 2023

Nel Ddl Bilancio 2023, trasmesso alle Camere per l’approvazione che deve arrivare entro il 31 dicembre prossimo, vi è una norma che cambia la tassazione per le mance percepite, attraverso il datore di lavoro, da camerieri, baristi, facchini, autisti, ossia tutto il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Imposta sostituiva sulle mance: obiettivo

Secondo quanto indicato dal Governo, la disposizione mira a rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione, stante la difficoltà a reclutare tale personale, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione.

Ma la misura ha anche il fine di favorire l’emersione dell’evasione fiscale legata all’uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle stesse attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.

Imposta sostituiva sulle mance: cosa prevede

In sostanza, l’articolo 14 della bozza di legge di bilancio 2023 introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sugli importi ricevuti dai clienti a titolo di liberalità - mance – da camerieri, baristi, facchini, autisti ed altri soggetti impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Dunque, tali liberalità non sono più tassate in via ordinaria.

NOTA BENE: Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute; di conseguenza, queste concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime normale. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta.

L’imposta sostitutiva del 5 per cento si applica:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
  • esclusivamente per il settore privato;
  • ai lavoratori aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

Si ricorda che, per legge, le mance ricevute dai soggetti suddetti non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi e assicurativi; pertanto, su tali somme non vanno corrisposti contributi INPS ed assicurativi (Inail). Inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Imposta sostituiva sulle mance: quando entra in vigore

L’applicazione della nuova norma sulle mance prevista dall’articolo 14 della Legge di Bilancio, salvo modifiche, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

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