Tasse sulle mance: novità dalla Manovra per il 2023
Pubblicato il 05 dicembre 2022
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Nel Ddl Bilancio 2023, trasmesso alle Camere per l’approvazione che deve arrivare entro il 31 dicembre prossimo, vi è una norma che cambia la tassazione per le mance percepite, attraverso il datore di lavoro, da camerieri, baristi, facchini, autisti, ossia tutto il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.
Imposta sostituiva sulle mance: obiettivo
Secondo quanto indicato dal Governo, la disposizione mira a rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione, stante la difficoltà a reclutare tale personale, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione.
Imposta sostituiva sulle mance: cosa prevede
In sostanza, l’articolo 14 della bozza di legge di bilancio 2023 introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sugli importi ricevuti dai clienti a titolo di liberalità - mance – da camerieri, baristi, facchini, autisti ed altri soggetti impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.
Dunque, tali liberalità non sono più tassate in via ordinaria.
NOTA BENE: Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute; di conseguenza, queste concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime normale. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta.
L’imposta sostitutiva del 5 per cento si applica:
- entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
- esclusivamente per il settore privato;
- ai lavoratori aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
Si ricorda che, per legge, le mance ricevute dai soggetti suddetti non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi e assicurativi; pertanto, su tali somme non vanno corrisposti contributi INPS ed assicurativi (Inail). Inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Imposta sostituiva sulle mance: quando entra in vigore
L’applicazione della nuova norma sulle mance prevista dall’articolo 14 della Legge di Bilancio, salvo modifiche, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.
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