Codice della Crisi d’impresa con slittamento ampio

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Codice della Crisi d’impresa con slittamento ampio

Nella bozza del Decreto legge sulla liquidità delle imprese, ieri in discussione in Consiglio dei Ministri, anche lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

Si tratta di uno spostamento ampio al 1° settembre 2021 per il testo della Legge sulla crisi d’impresa, la cui entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020.

L’ulteriore rinvio di 15 giorni - dal 15 agosto al 1° settembre - è pensato proprio per far entrare in vigore la riforma al termine del periodo feriale e, dunque, alla ripresa dei lavori delle attività dei Tribunali.

Secondo le prime indicazioni, dunque, dovrebbero essere prorogate al 1° settembre del prossimo anno tutte le disposizioni in tema di Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e sterilizzati fino al 31 dicembre 2020 gli effetti delle perdite delle società ed i conseguenti obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione. Al contrario, invece, nessuna proroga sembra prevista per la nomina dei sindaci e revisori.

L’effetto del rinvio è dovuto ad un emendamento che apporta una modifica al comma 1° dell'articolo 389 (entrata in vigore) del Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, secondo il quale tutte le disposizioni del nuovo Codice entreranno in vigore solo dal 1° settembre 2021.

Pertanto, solo a partire dalla citata data, saranno operative le nuove disposizioni generali:

  • sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza;

  • sulle procedure di allerta e composizione assistita;

  • sui nuovi strumenti di regolazione della crisi;

  • sulle nuove regole sulla liquidazione giudiziale;

  • sulle norme relative all'insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa;

  • sulle nuove disposizioni penali e del lavoro.

Al contrario, invece, restano esecutive le norme del comma 2 del suddetto articolo 389, come quelle relative all’Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357 del Dlgs n. 14/2019) e le disposizioni di riforma del Codice civile.

Le ragioni di tale rinvio si devono ricercare nel fatto che in una fase di grande crisi economica, come quella che si sta attraversando, si vuole evitare di mettere gli operatori davanti a novità giuridiche così importanti, evitando al Codice di entrare in vigore in un momento di crisi di liquidità tale da poter porre in essere ristrutturazioni significative.

Cndcec-Fnc. Crisi da sovraindebitamento: sospensione dei piani omologati

In un contesto molto difficile come quello attuale, arriva anche dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una proposta interessante, come quella di sospendere tutte le procedure di indebitamento già omologate.

La proposta è presentata nel documento pubblicato il 6 aprile 2020: “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Si tratta di un testo dal taglio prettamente operativo, con il quale i commercialisti chiedono che, in questa fase di estrema difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento già omologate in possesso delle piccole e medie imprese, che sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle, vengano sospese, sia che si tratti di piani del consumatore o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il tutto per rimandare le stesse procedure al termine del periodo emergenziale, quando le imprese avranno proprio bisogno di far ricorso a queste stesse procedure di indebitamento per ripartire.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 18 febbraio 2020 - Crisi d’impresa. Per i consulenti 40 ore per l’iscrizione all’Albo – G. Lupoi

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